Sentenza n. 2711/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - del provvedimento dell’Ambasciata d''Italia a Tunisi n. 20230014222 dell’8 settembre 2023, recante il rigetto della domanda di rilascio del visto per studio, presentata dal ricorrente il 18 agosto 2023; - del provvedimento dell’Ambasciata d''Italia a Tunisi n. 20230017404 del 6 ottobre 2023, recante la conferma del rigetto della domanda di rilascio del visto per studio ripresentata dal ricorrente il 26 settembre 2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito e dell'adesione delle amministrazioni resistenti. Non è stata esaminata la legittimità dei dinieghi consolari. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Atto impugnato: diniego di rilascio del visto per studio e successiva conferma del diniego
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi che aveva rigettato la domanda di rilascio del visto per studio presentata il 18 agosto 2023, nonché il successivo provvedimento di conferma del rigetto relativo alla domanda ripresentata il 26 settembre 2023, chiedendo l'annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio, con memoria del 22 ottobre 2025, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito e ha chiesto la definizione del giudizio in rito. Le amministrazioni resistenti hanno aderito a tale richiesta con memoria del 9 febbraio 2026.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza dell'interesse alla decisione di merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione di merito e tale sopravvenuta carenza di interesse impedisce una pronuncia utile, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio senza esame della legittimità dell'atto impugnato; le spese possono essere compensate quando la causa è definita in rito e le parti vi consentono.
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