Sentenza del 07/12/2016 n. 25128 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Catanzaro, che aveva dichiarato illegittima l'intimazione di pagamento ritenendo non provata la precedente notificazione della cartella esattoriale. I motivi principali riguardavano: la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice rilevato d'ufficio la presunta difformità della copia della relata di notifica; la validità dell'attestazione di conformità apposta dall'agente della riscossione; e l'irrilevanza, ai fini della validità della notifica, della firma illeggibile del notificatore quando la sua identità e qualifica siano comunque individuabili. La società ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo l'omessa pronuncia sull'asserita acquiescenza di Equitalia e la decadenza dalla riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale di Equitalia e rigettato quello incidentale della società. Ha stabilito che una copia fotostatica dell'avviso di ricevimento o della relata di notifica è idonea a provare la notificazione se la conformità all'originale non viene formalmente, tempestivamente ed espressamente disconosciuta dalla controparte; il giudice non può sostituirsi alla parte nel disconoscimento. Ha inoltre escluso che la firma illeggibile del notificatore determini di per sé la nullità della notificazione, in assenza della prova dell'impossibilità oggettiva di identificarne il sottoscrittore o della sua carenza di potere. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro l'intimazione di pagamento. Le spese sono state compensate, anche per il sopravvenuto pagamento del debito.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciarsi d'ufficio su una specifica contestazione documentale non proposta dalla parte interessata; il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere formulato dalla parte in modo formale, espresso, univoco e tempestivo.
Art. 2719 c.c.
Le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia delle copie autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
La copia non autenticata di un documento può avere piena efficacia probatoria quando la controparte non ne contesti specificamente la conformità all'originale.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Disciplina le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento; la validità della notificazione deve essere valutata secondo le regole applicabili al procedimento notificatorio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Prevede le regole per la notificazione degli atti tributari; la mera illeggibilità della firma del notificatore non comporta automaticamente nullità se il sottoscrittore è identificabile e munito della relativa qualifica.
Art. 145 c.p.c.
Disciplina la notificazione degli atti alle persone giuridiche. La società aveva prospettato una diversa contestazione relativa alle modalità concrete della notificazione, ma tale questione non ha impedito l'accoglimento del ricorso di Equitalia.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 76, comma 2, lett. b), e 78
In presenza di un credito tributario fondato su una sentenza passata in giudicato, la questione attiene alla prescrizione della riscossione e non alla decadenza dall'accertamento; il termine ordinario indicato dalla Corte è quello decennale decorrente dalla certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Art. 384 c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente la controversia nel merito.
D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, convertito nella L. n. 30 del 1997
La Corte ha ritenuto assorbita la questione relativa alla speciale disciplina dell'attestazione degli atti dell'agente della riscossione, poiché la copia della relata era comunque utilizzabile in mancanza di disconoscimento da parte della contribuente.
Massime di principio
- Chi contesta una copia documentale deve disconoscerne tempestivamente e in modo specifico la conformità all'originale; una contestazione generica della mancata notificazione può non essere sufficiente.
- Il giudice non può rilevare autonomamente la non conformità di una copia non contestata dalla parte, né imporre d'ufficio un'autenticazione ulteriore quando la legge non la richiede.
- La firma illeggibile del notificatore non rende automaticamente nulla la notificazione: occorre dimostrare l'impossibilità oggettiva di identificare il firmatario oppure la sua mancanza di potere o qualifica.
- Per contestare una notificazione occorre individuare con precisione il vizio: mancata notificazione, irregolarità delle modalità previste per il destinatario, difformità della copia o mancanza dei poteri del notificatore sono questioni distinte.
- Quando il credito tributario deriva da una sentenza definitiva, nella fase di riscossione il termine rilevante può essere quello ordinario di prescrizione decennale, non necessariamente un termine di decadenza più breve previsto per l'accertamento.
- Il pagamento del debito durante il giudizio può estinguere l'obbligazione, ma non elimina necessariamente l'interesse dell'agente della riscossione a ottenere una pronuncia sulla regolarità del proprio operato.
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