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Sentenza

Sentenza del 13/05/2015 n. 9729 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato la legittimità dell'avviso di accertamento TARSU 2005 relativo a una superficie scoperta di spiaggia di 1.350 mq, utilizzata in parte come ristorante e in parte come stabilimento balneare. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi, ma senza formulare i quesiti di diritto richiesti per le censure di violazione di legge né il necessario momento di sintesi per il vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per inosservanza dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile perché la sentenza impugnata era stata depositata il 27 febbraio 2009, durante il periodo di vigenza della norma. È stata confermata, quindi, la decisione favorevole al Comune sulla legittimità dell'accertamento TARSU. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.200 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 1-4, c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, tra l'altro, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Per tali censure, nel periodo di applicazione dell'art. 366-bis c.p.c., era necessario formulare uno specifico quesito di diritto.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare vizi della motivazione della sentenza. Durante la vigenza dell'art. 366-bis c.p.c. il ricorrente doveva indicare chiaramente il fatto controverso e le ragioni dell'asserita omissione, contraddittorietà o insufficienza della motivazione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    "L'onere della formulazione del quesito di diritto" e "l'analogo onere di formulazione del momento di sintesi"

    Imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto per i motivi di violazione di legge e di un momento di sintesi per i motivi concernenti la motivazione. La norma si applicava ai ricorsi contro sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6

    Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c., stabilendo i requisiti formali aggiuntivi per i ricorsi per cassazione.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d

    Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. con decorrenza dal 4 luglio 2009. L'abrogazione non incideva sul ricorso esaminato, poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 27 febbraio 2009.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i requisiti formali del ricorso devono essere verificati in base alla disciplina applicabile alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, non semplicemente alla data di deposito del ricorso.
  • Quando una norma processuale richiede un quesito di diritto o una specifica indicazione del vizio motivazionale a pena di inammissibilità, la loro omissione impedisce l'esame del merito, anche se la questione sostanziale potrebbe astrattamente essere fondata.
  • Per i ricorsi soggetti all'art. 366-bis c.p.c. era necessario concludere ogni motivo con un quesito autonomo e pertinente oppure, per il vizio di motivazione, con un chiaro momento di sintesi.
  • L'inammissibilità del ricorso per motivi formali comporta normalmente la definitività della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
  • Sul piano sostanziale, la decisione di merito aveva ritenuto assoggettabili alla TARSU anche le aree scoperte operative utilizzate per attività commerciali; tuttavia, la Corte di cassazione non ha riesaminato tale questione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

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