Sentenza n. 1086/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 126/2024 del Tribunale di Paola, corretto materialmente il 30 aprile 2024, con il quale il Comune di Scalea era stato condannato al pagamento di euro 17.587,48, oltre agli interessi moratori previsti dall’art. 5 del d.lgs. 231/2002 sulle singole fatture, ulteriori importi e spese della procedura. Il decreto ingiuntivo, notificato il 31 luglio 2024, non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme dovute, comprese le spese di registrazione e quelle successive funzionali alla soddisfazione del credito. Il Comune non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. Il Comune è stato dichiarato obbligato a dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo, detraendo le eventuali somme già pagate, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Paola, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, il quale dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni dalla richiesta della parte ricorrente. Il compenso del commissario, da liquidarsi con separato decreto, sarà posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.286, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
L’azione di ottemperanza è accoglibile quando l’amministrazione non adempie integralmente a un obbligo risultante da un titolo giurisdizionale passato in giudicato o definitivamente esecutivo; il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR, comprendente l’ordine di esecuzione del titolo e la nomina del commissario ad acta.
art. 5 d.lgs. 231/2002
Gli interessi moratori dovuti sulle singole fatture devono essere corrisposti nella misura prevista dalla disposizione, secondo quanto stabilito dal decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- L’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione a un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo, inclusi gli accessori e le spese riconosciuti nel titolo, salvo detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione debitrice deve dimostrare l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale; in mancanza di tale prova, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di esecuzione.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
- Le spese sostenute dal creditore dopo la formazione del titolo giudiziale, quando siano funzionali alla soddisfazione del credito, possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
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