Cassazione Penale, Sentenza n. 3769/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Salerno che confermava la custodia cautelare in carcere, deducendo l'insussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza". Contestava la valutazione probatoria ritenuta composta da mere supposizioni: gli eyewitness della rapina non riconobbero il rapinatore perché travisato; il fatto che Cavaliere fosse stato visto circa 30 minuti dopo la rapina su un motociclo corrispondente a quello usato dal rapinatore sarebbe implausibile per la distanza temporale/temporale-spaziale; divergenze sull'abbigliamento (maglia azzurra/celeste vs maglia blu) e sul casco (tipo comune), che secondo la difesa non hanno valenza individualizzante; dubbi sull'effettivo rinvenimento del motociclo in disponibilità del ricorrente e sulla certezza dell'identificazione (velocità del mezzo al momento dell'incontro con i Carabinieri). Il ricorrente sostiene quindi che il Tribunale avrebbe dato peso a mere ipotesi investigative senza adeguata motivazione logica e probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Salerno avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi fondandosi sull'avvistamento del Cavaliere da parte dei Carabinieri poco dopo la rapina alla guida del motociclo utilizzato nel delitto (come risultava dal filmato), sul possesso di un casco identico a quello usato dal rapinatore e sul rinvenimento del mezzo nelle adiacenze della corte comune dove fu poi rintracciato l'indagato. La Corte ha valutato le censure come un tentativo di riedizione di valutazioni di merito già compiute dal giudice del riesame, che non sono sindacabili in sede di legittimità salvo manifesta illogicità della motivazione, che qui non è stata ravvisata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Disposizione relativa al riesame delle misure cautelari: la decisione del Tribunale di Salerno è stata resa in sede di riesame ex art. 309. Indica il contesto procedurale del provvedimento impugnato.
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina il requisito della "gravità indiziaria" per l'applicazione delle misure cautelari. La censura del ricorrente verteva proprio sulla presunta carenza di tali gravi indizi.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Indica le esigenze cautelari (in particolare la necessità della misura per la tutela dell'istruttoria o per la pubblica sicurezza) a fondamento della custodia cautelare; il Tribunale aveva valutato la sussistenza delle esigenze cautelari, oltre alla gravità indiziaria.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha fondato il proprio motivo su vizio di motivazione (lett. b) e su violazione di legge (lett. e) con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria).
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso. La Corte ha applicato tale norma nei confronti del ricorrente.
Sez. U., n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
"[I]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"
Principio giurisprudenziale fondamentale: la Cassazione verifica la coerenza logica e la presenza di adeguata motivazione, ma non può riesaminare i fatti o sostituirsi alla valutazione di merito se non vi è manifesta illogicità.
Altra giurisprudenza richiamata (es. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014)
Ulteriori pronunce richiamate a sostegno del principio che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato, e che le censure che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame sulle misure cautelari il sindacato è limitato: la Corte controlla la presenza di un apparato argomentativo logico e non riapre la valutazione di merito dei fatti a meno che non sussista manifesta illogicità o violazione di specifiche norme.
- Una combinazione di elementi indiziari (avvistamento dell'indagato poco dopo il reato sul mezzo usato, possesso di oggetti corrispondenti a quelli usati nel reato, rinvenimento del mezzo in prossimità del luogo dove l'indagato è stato trovato) può costituire quadro di "gravi indizi" anche se ogni singolo elemento, preso isolatamente, non è pienamente individualizzante.
- Difformità apparenti (es. differenze di colore dell'abbigliamento) o il fatto che le vittime non abbiano riconosciuto l'autore per travisamento non sono necessariamente dirimenti quando il giudice di merito valuta complessivamente e ritiene ricostruito un quadro indiziario grave.
- Per contrastare efficacemente misure cautelari in sede di legittimità occorre dimostrare incongruenze o lacune della motivazione di livello macroscopico (illogicità manifesta) o la violazione di specifiche norme, non limitarsi a prospettare una diversa lettura delle circostanze.
- Le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso possono comprendere condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).
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