Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 98/2026 - Catania, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 609/2020, R.G. n. 1038/2017 del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sez. staccata di Catania (Sez. I), pubblicata il 9 marzo 2020 e notificata in forma esecutiva il 13 settembre 2021.

Giustizia amministrativa202501253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del TAR che imponeva il rinnovo e la conclusione del procedimento relativo all’istanza di perimetrazione, nonché il pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il perdurante inadempimento dell’amministrazione rispetto alla sentenza che aveva ordinato di rinnovare il procedimento attivato dall’istanza di perimetrazione, nel rispetto dei principi di adeguata istruttoria e motivazione, e di concluderlo con un provvedimento espresso entro il termine assegnato. Ha inoltre dedotto il mancato pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza. Il ricorso è stato proposto entro il termine decennale previsto per l’ottemperanza; la sentenza era stata notificata all’amministrazione anche ai fini del decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma e non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, né ha provato l’avvenuta esecuzione dell’ordine di concludere il procedimento o l’avvenuto pagamento delle spese legali. La ricorrente ha chiesto anche la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo ammissibile l’azione perché riferita a una propria sentenza e rilevando il rispetto dei termini e delle formalità processuali. Ha accertato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato sia quanto alla rinnovazione e conclusione del procedimento sull’istanza di perimetrazione, sia quanto al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza esecutiva. L’amministrazione è stata obbligata a provvedere entro 180 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega, incaricato di compiere in via sostitutiva tutti gli adempimenti esecutivi entro un ulteriore termine di 180 giorni e di comunicare l’insediamento alla Segreteria del TAR. Il giudice si è riservato di liquidare con separato decreto il compenso del commissario, a carico dell’amministrazione inottemperante, secondo le modalità indicate in motivazione. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché l’esecuzione richiede una complessa attività amministrativa di pianificazione. L’amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso delle spese previste.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

    ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti del giudice amministrativo esecutivi

    La sentenza del TAR da eseguire rientra tra i titoli suscettibili di ottemperanza.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    termine decennale per la proposizione dell’azione

    Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto tempestivo perché proposto entro il termine decennale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è stata negata perché l’esecuzione del giudicato involgeva una complessa attività amministrativa di pianificazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    termine per il deposito del ricorso

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine di deposito applicabile ai giudizi camerali di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996

    La notificazione della pronuncia all’amministrazione debitrice è stata considerata idonea a integrare le formalità necessarie ai fini del decorso del termine previsto dalla disposizione.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Gravava sull’amministrazione, che intendeva opporre l’avvenuta esecuzione o l’estinzione dell’obbligo, l’onere di provarle; non avendolo assolto, è stato accertato l’inadempimento.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico

    La parcella del commissario ad acta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014

    rimborso delle spese forfettarie

    Le spese di lite sono state liquidate con aggiunta del rimborso forfettario e degli ulteriori accessori di legge.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo che abbia imposto all’amministrazione di rinnovare e concludere un procedimento mediante un provvedimento espresso, nonché di adempiere alle statuizioni sulle spese di lite.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non contesta specificamente il titolo esecutivo e non prova l’avvenuta esecuzione degli obblighi imposti dalla sentenza, l’inadempimento può essere accertato applicando il principio dell’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi li eccepisce.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a esercitare i poteri sostitutivi in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora può essere negata quando l’esecuzione del giudicato richieda una complessa attività amministrativa di pianificazione, incompatibile con una coercizione automatica parametrata al mero ritardo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.