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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08536/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, per guida in stato di ebbrezza, con accertamento di un tasso alcolemico pari a 1,61 e 1,54 g/l e con applicazione della pena sostituita con lavoro di pubblica utilità. Con il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo: mancanza di motivazione sulle deduzioni difensive relative alle modalità di rilevamento del tasso alcolemico; travisamento della prova, assumendo che il giudice avrebbe fondato la decisione su un risultato di prova inesistente o diverso da quello reale; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186 c.d.s. In memoria insisteva per l'accoglimento, contestando l'attendibilità dell'accertamento per un errore di trascrizione del cognome, per presunte irregolarità nell'uso dell'etilometro e per la mancata produzione del libretto metrologico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse adeguata perché fondata sul verbale di polizia giudiziaria, sui valori alcolemici rilevati, sulla regolarità dell'etilometro, omologato e revisionato, e sui sintomi esteriori dello stato di ebbrezza. Ha inoltre considerato infondate o generiche le censure difensive: l'errore di trascrizione del cognome era un mero errore materiale e le doglianze sulla controprova non erano specifiche né correlate alle ragioni della decisione impugnata. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, rilevando l'assenza di una causa non colpevole dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 186 c.d.s.

    Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza; l'esito positivo dell'alcoltest, unitamente agli ulteriori riscontri, è stato ritenuto sufficiente a integrare la prova del reato, salvo specifica dimostrazione di vizi dell'accertamento da parte della difesa.

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    È stato indicato come base dell'impugnazione per cassazione avverso la sentenza del giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Disposizione applicata per la fattispecie di guida con tasso alcolemico superiore alla soglia più elevata prevista dalla norma.

  • art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Richiamato per la sostituzione della pena con giorni di lavoro di pubblica utilità.

  • art. 186, commi 2-sexies e 2-septies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Richiamati nella contestazione e nella decisione di merito, senza ulteriore specificazione nel testo.

  • Corte cost. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non va applicata quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, sicché grava sulla difesa l'onere di allegare e indicare in modo specifico eventuali vizi dello strumento, difetti di omologazione o mancanza/attualità dei controlli prescritti.
  • Le censure di travisamento della prova o di difetto di motivazione non possono limitarsi a contestazioni generiche: devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare la reale divergenza tra il dato probatorio acquisito e quello rappresentato dal giudice.
  • Un errore materiale nella trascrizione di un dato identificativo, se non incide sulla riconoscibilità del soggetto e non altera il contenuto sostanziale dell'accertamento, è irrilevante ai fini della validità della decisione.
  • È inammissibile l'impugnazione che non indichi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione e quelle sviluppate nel ricorso, poiché il motivo deve essere specifico e non può ignorare le argomentazioni del provvedimento censurato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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