Sentenza n. 5723/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 950/2025 del 6 maggio 2025 del Tribunale di Nola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.500 euro mediante emissione della carta elettronica del docente, oltre accessori e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, assumendo che fosse passata in giudicato la sentenza n. 950/2025 del 6 maggio 2025 del Tribunale di Nola, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscerle 1.500 euro mediante emissione del buono elettronico della carta del docente, oltre accessori e spese. Ha denunciato la mancata esecuzione e chiesto l'ordine di adempiere entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituito con atto di stile, non aveva fornito elementi ostativi all'ottemperanza. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della DGOSV presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte e condannato il Ministero al pagamento, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento, di una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. Spese a carico del Ministero, liquidate in 1.200 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Tale norma prevede che il giudice, "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato". La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".
Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro, su richiesta di parte il giudice può fissare una penalità di mora per il ritardo, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua. Nel caso deciso, l'astreinte è stata determinata in tale misura fino all'effettivo adempimento.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
è nominato commissario ad acta il acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione
Il TAR individua nel responsabile della DGOSV, operante nell'ambito del Dipartimento ministeriale indicato, il commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva, riconoscendogli la facoltà di delegare un funzionario della stessa amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non esegue il giudicato e non allega elementi ostativi, il giudice può ordinarne l'adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, fissando a quest'ultimo un ulteriore termine per provvedere.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte può essere disposta un'astreinte pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrente dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento.
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