Cassazione Civile, Ordinanza n. 32136/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I proprietari di un complesso condominiale hanno impugnato il diniego dell'ufficio alla revisione del classamento catastale delle unità immobiliari, ritenendo che la classificazione originaria non fosse più corrispondente alla situazione attuale degli immobili e del contesto urbano, con conseguente insussistenza dei presupposti per la categoria A/1. In appello era stata esclusa l'impugnabilità nel merito del diniego, qualificato come atto riconducibile all'autotutela e, quindi, censurabile solo per vizi propri. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione di varie norme catastali e tributarie, sostenendo che la revisione del classamento può essere chiesta anche in ipotesi diverse da quelle dell'art. 38 TUIR e che, quando il classamento non corrisponde allo stato di fatto, il contribuente ha diritto alla rettifica; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che l'atto fosse privo di adeguata motivazione e che il giudice d'appello avesse omesso di pronunciarsi sui relativi profili; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla mancata allegazione del verbale della Commissione e alla violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda come mera sollecitazione dell'esercizio di poteri officiosi di revisione del classamento, distinta dalla procedura DOCFA e dalla richiesta di variazione catastale fondata su un errore o su una successiva modifica dello stato di fatto. Di conseguenza, il diniego dell'amministrazione è stato trattato come provvedimento espresso nell'ambito di una valutazione discrezionale, impugnabile soltanto per vizi di legittimità e non per il merito. La Corte ha inoltre escluso sia la motivazione apparente sia l'omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva comunque risposto alle censure ammissibili, valorizzando l'assenza di mutazioni intrinseche o ambientali e la circostanza che altre pratiche di variazione avevano mantenuto la medesima categoria e classe. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 546/1992
L'atto di diniego della revisione del classamento non è stato ritenuto, nel caso concreto, un atto da scrutinare nel merito come tipica impugnazione di un provvedimento tributario, ma un diniego di esercizio di potere officioso, censurabile solo per vizi di legittimità.
art. 2 d.lgs. 546/1992
Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti in tema di giurisdizione e impugnabilità degli atti tributari.
R.D.L. 652/1939
artt. 17 e 20, come sostituiti dal d.lgs. 514/1994
Richiamati in relazione alla disciplina catastale e alla revisione del classamento.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della disciplina sulla variazione catastale.
L. 311/2004
Richiamato in materia di aggiornamento catastale e classamento.
art. 38 d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La Corte ha escluso che la revisione del classamento possa essere limitata alla sola ipotesi richiamata dai ricorrenti sulla base di questa norma; ha però ribadito che, per ottenere la variazione, occorre attivare la procedura appropriata e dimostrare l'errore o la successiva variazione.
art. 2-quater d.l. 564/1994 conv. in l. 656/1995
Richiamato dai ricorrenti tra le norme di riferimento per la revisione catastale.
D.M. 11 febbraio 1997, n. 37
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla revisione del classamento.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge, nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente della sentenza.
art. 156 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per vizi motivazionali.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Invocato per contestare la sufficienza della motivazione.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la doglianza di omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame.
art. 7 L. 212/2000
Richiamato dai ricorrenti per lamentare la carenza di motivazione e la mancata allegazione del verbale richiamato dall'ufficio.
art. 13 d.P.R. 115/2002
comma 1-quater e comma 1-bis
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La semplice sollecitazione del contribuente all'esercizio di un potere officioso dell'amministrazione non trasforma quel potere in un procedimento dovuto su istanza di parte; il diniego è sindacabile solo nei limiti dei vizi di legittimità propri dell'atto.
- La revisione del classamento catastale va distinta dalla variazione catastale attivata con la procedura specifica per correggere errori o sopravvenute difformità dello stato di fatto; per ottenere una modifica occorre attivare il corretto procedimento e allegare i presupposti della variazione.
- Il diniego amministrativo motivato con l'assenza di mutazioni intrinseche o ambientali e con la conferma del classamento da parte di altre pratiche analoghe può ritenersi sufficientemente motivato, quando l'atto è espressione di valutazione discrezionale officiosa.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d'appello, pur non esaminando analiticamente ogni argomento, dia risposta alle censure effettivamente rilevanti rispetto alla qualificazione giuridica dell'istanza e alla natura del potere esercitato dall'amministrazione.
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