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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30985/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Werlik era imputato del reato di falso giuramento (art. 371 c.p.) per aver giurato, il 23/09/2015 in una causa civile promossa dinanzi al Tribunale di Belluno, di aver estinto crediti dovuti all'avv. Paolo Perera per circa 10.670 euro. Condannato in primo grado (Tribunale di Belluno 30/01/2019), in appello la condanna venne confermata con parziale modifica della liquidazione del danno e revoca della sospensione condizionale. Con ricorso per cassazione il difensore ha proposto due motivi: (1) violazione delle norme processuali (artt. 178 comma 1 lett. c), 180 c.p., in relazione agli artt. 516 e 519 c.p.p.) per non aver ottenuto il termine a difesa dopo una rettifica dell'importo contestato, deducendo che si tratterebbe di modifica dell'imputazione; (2) vizio di motivazione per mancata valutazione dei rapporti tra imputato e parte offesa, della documentazione e dell'arco temporale dei fatti, con richiesta implicita di rinnovata valutazione del merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come fondato su motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la rettifica dell'importo (da 30.000 a 10.670 euro) costituisse mera correzione di un errore materiale e non modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p., quindi non sussisteva il diritto al termine a difesa ex art. 519 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha escluso la possibilità di un riesame del merito in sede di legittimità: la valutazione delle risultanze probatorie è rimessa ai giudici di merito e non integrava un vizio di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali del grado, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.686,00 oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 371 cod. pen.

    Norma che punisce il falso giuramento. La Corte ha ritenuto ricorrere il delitto a carico dell'imputato in relazione al giuramento reso nella causa civile.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Disciplina sulle modifiche dell'imputazione. La Corte ha interpretato che la rettifica dell'importo contestato era un errore materiale e non una modifica rilevante dell'imputazione tale da applicare la disciplina dell'art. 516.

  • art. 519 cod. proc. pen.

    Prevede il termine a difesa in caso di modifiche dell'imputazione. La Cassazione ha ritenuto che, non essendovi modifica sostanziale, non fosse dovuto il termine a difesa invocato dal ricorrente.

  • artt. 178 comma 1 lett. c) e 180 cod. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente nell'atto; la Corte ha ritenuto le censure riconducibili a questioni già esaminate e non fondate, senza ulteriori conseguenze processuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese per il ricorso inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado ai sensi di tale articolo.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato il principio secondo cui, se non sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tuttavia può essere disposta la somma equitativa a titolo di ammenda.

Massime di principio

  • La rettifica di un dato meramente materiale nell'imputazione (es. importo) non sempre configura una 'modifica dell'imputazione' ai sensi dell'art. 516 c.p.p.: occorre valutare se cambia il nucleo essenziale dell'accusa e se la modifica abbia pregiudicato il diritto di difesa.
  • Per ottenere la nullità di una decisione per vizio procedurale è necessario dimostrare l'effettivo pregiudizio per il diritto di difesa; la mera alterazione formale o una differenza numerica non è di per sé sufficiente.
  • La Corte di Cassazione non è sede per il riesame libero del merito: le censure che si risolvono in una diversa valutazione probatoria o in un invito a riconsiderare l'attendibilità delle prove sono inammissibili.
  • Le doglianze sulla motivazione devono evidenziare vizi di legittimità (contraddittorietà, illogicità manifesta, omessa valutazione di fatti rilevanti) e non una semplice divergenza interpretativa rispetto alla ricostruzione del giudice di merito.
  • Un ricorso ritenuto manifestamente infondato o non consentito può comportare condanne alle spese, l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende e il rimborso delle spese di controparte; pertanto bisogna valutare con attenzione la fondatezza giuridica prima di proporre ricorso in cassazione.
  • Quando si contesta la mancata concessione del termine a difesa dopo un cambiamento dell'imputazione, è necessario documentare che la modifica ha inciso sulla comprensione dell'accusa e sulla possibilità di difesa, non limitarsi a sostenere un mero errore materiale.

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