Sentenza del 09/06/2017 n. 14375 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.M. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato un avviso di accertamento IRPEF per il 2002. L'Agenzia aveva contestato al contribuente la percezione di compensi non dichiarati e corrisposti in nero dalla srl Scatolificio S. Il ricorrente sosteneva, sotto i profili dell'error in procedendo, della violazione di legge e dell'omessa motivazione, che mancasse una prova sufficiente del collegamento tra le annotazioni extracontabili riferite a "B." e la sua persona fisica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, evidenziando che il quaderno contenente annotazioni di operazioni e pagamenti in nero, insieme al libretto di deposito collegato, costituiva documentazione extracontabile idonea a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti. Il collegamento tra la sigla "B." e B.M. è stato ritenuto logicamente desumibile dai rapporti commerciali tra lo Scatolificio S. e la società B. spa, della quale B.M. era amministratore e socio. Non essendo stata fornita una prova contraria adeguata, il ricorso è stato rigettato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.800 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c)
Consente di procedere alla rettifica del reddito quando l'incompletezza della dichiarazione risulta anche da verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti.
La norma consente un accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici ricavate da verifiche effettuate presso terzi e da documentazione extracontabile, purché gli elementi siano gravi, precisi e concordanti.
Codice civile, artt. 2709 e seguenti
La nozione di scrittura contabile può comprendere anche documenti extracontabili che registrino quantitativamente o monetariamente atti d'impresa o rappresentino la situazione economica dell'attività.
Massime di principio
- La documentazione extracontabile, come quaderni, brogliacci e appunti personali rinvenuti presso un'impresa verificata, può costituire da sola una base probatoria valida per un accertamento fiscale, se presenta elementi gravi, precisi e concordanti.
- Le annotazioni riferite soltanto a un'iniziale o a un cognome abbreviato possono essere attribuite a una persona determinata quando esistano collegamenti commerciali, societari o gestionali coerenti e non siano offerte spiegazioni alternative credibili.
- In presenza di una presunzione fiscale adeguatamente motivata, spetta al contribuente fornire una prova contraria concreta e documentata; la mera contestazione dell'assenza di un collegamento diretto normalmente non è sufficiente.
- Il fatto che i pagamenti siano annotati nei documenti di un terzo non impedisce l'accertamento nei confronti del presunto percettore, se la ricostruzione dell'Amministrazione è logicamente coerente e verificabile.
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