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Sentenza

Sentenza del 08/03/2019 n. 1326 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Imposta di registro, ipotecarie e catastali - Autoliquidazione - Trust - Imposta in misura fissa - Assenza trasferimento di beni - Finalità successoria - Settlor - Trustee - Beneficiario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, del trasferimento di beni dal settlor al trustee nell'ambito di un trust con finalità successoria. Si sostiene che l'operazione debba essere assoggettata a imposta in misura fissa, non solo perché il valore è inferiore a un milione di euro ai sensi dell'art. 2, comma 49, lettera a), del d.l. 262/2016, ma anche perché manca un corrispettivo e, quindi, non ricorre un'operazione a carattere patrimoniale. Il trustee, infatti, riceve i beni con l'obbligo di amministrarli e di trasferirli successivamente al beneficiario, senza acquisirne la piena disponibilità economica.

La decisione

La tesi favorevole all'applicazione delle imposte in misura fissa è stata accolta. Il trasferimento dal settlor al trustee è stato qualificato come gratuito e privo di effetti traslativi sostanziali, poiché il trustee svolge una funzione di amministrazione e gestione nell'interesse dei beneficiari. Non essendovi un definitivo trasferimento di ricchezza né un corrispettivo, l'atto non è stato considerato un'operazione patrimoniale soggetta a imposizione proporzionale. La decisione è conforme all'orientamento espresso dalla Cassazione, tra l'altro, con la sentenza n. 15469/2018.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 49, lettera a)

    Il testo fornito richiama l'art. 2, comma 49, lettera a), senza riportarne il testo integrale.

    La disposizione è richiamata come base per l'applicazione dell'imposta in misura fissa, anche in relazione alla soglia di valore indicata nel provvedimento.

  • Cassazione, sentenza n. 15469/2018

    Il testo fornito richiama la sentenza senza riportarne passaggi testuali.

    La pronuncia è indicata come conforme al principio secondo cui il trasferimento dei beni dal settlor al trustee non realizza, di per sé, un trasferimento patrimoniale definitivo imponibile in misura proporzionale, poiché il trustee deve amministrare i beni in vista del successivo trasferimento al beneficiario.

Massime di principio

  • Nel trust, il trasferimento iniziale dal settlor al trustee può essere tassato in misura fissa quando ha funzione meramente strumentale e non determina un trasferimento definitivo della ricchezza o della titolarità economica.
  • L'assenza di un corrispettivo e di un'effettiva operazione patrimoniale è un elemento rilevante per escludere l'applicazione dell'imposta proporzionale.
  • La qualificazione fiscale deve concentrarsi sugli effetti sostanziali dell'atto, non soltanto sulla sua forma: il trustee che riceve i beni per amministrarli nell'interesse altrui non è necessariamente destinatario di un trasferimento patrimoniale definitivo.
  • L'imposizione proporzionale può diventare rilevante in un momento successivo, quando i beni o il patrimonio vengono trasferiti definitivamente ai beneficiari, secondo la struttura concreta del trust e la normativa applicabile.
  • Per applicare questa impostazione occorre verificare il contenuto dell'atto istitutivo, i poteri del trustee, l'assenza di corrispettivo e la concreta destinazione dei beni, evitando di presumere automaticamente che ogni trust sia soggetto a imposta fissa.

Testo integrale

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