Sentenza n. 774/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del decreto della Questura di Firenze -OMISSIS- del 23 gennaio 2025, notificato il 23 gennaio 2025, con il quale è stata dichiarata l'improcedibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Firenze che ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. 241/1990, la domanda di rinnovo presentata nel 2021, ritenendo sussistente un suo «palese disinteresse» per non essersi presentato a tre convocazioni per il fotosegnalamento. Il ricorrente ha dedotto: l’insussistenza del disinteresse, poiché non avrebbe ricevuto le convocazioni e avrebbe comunque mantenuto interlocuzioni con l’Amministrazione; l’omessa valutazione dei legami familiari in Italia; l’omissione del preavviso di diniego; l’insussistenza della pericolosità sociale, contestando la rilevanza dei precedenti richiamati dalla Questura; l’incompetenza del responsabile del procedimento che aveva sottoscritto l’atto, in assenza di una delega del Questore. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza istruttoria, l’Amministrazione non ha prodotto alcuna delega e ha sostenuto che l’atto, in quanto riferito a una fase pre-procedimentale, avrebbe potuto essere adottato dal dirigente dell’ufficio e che l’eventuale incompetenza relativa sarebbe stata comunque non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per il solo motivo relativo all’incompetenza, assorbendo le ulteriori censure. Ha ritenuto che la competenza ad adottare il provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno spetti al Questore ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 4, d.lgs. 286/1998. Il provvedimento, pur qualificato come dichiarazione di improcedibilità e adottato in forma semplificata, costituiva a tutti gli effetti un provvedimento amministrativo lesivo, sicché non poteva essere sottratto alle regole sulla competenza. Il responsabile del procedimento, diverso dal Questore e privo di delega, non era quindi competente a emanarlo. Il vizio è stato qualificato come incompetenza relativa. Il TAR ha escluso che esso potesse essere sanato mediante l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990: le norme sulla competenza non rientrano tra le norme sul procedimento o sulla forma degli atti cui si riferisce tale disposizione; inoltre, l’Amministrazione non aveva dimostrato che il provvedimento, avente natura non vincolata, non avrebbe potuto avere un contenuto diverso. La possibilità astratta di ratifica da parte del Questore ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990 non eliminava il vizio, non essendo intervenuta alcuna ratifica. Il provvedimento è stato pertanto annullato. Le spese, liquidate in euro 2.500 oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, l. 241/1990
improcedibilità dell’istanza per «palese disinteresse» alla definizione del procedimento amministrativo
Il provvedimento semplificato previsto dalla disposizione è comunque un provvedimento amministrativo e resta soggetto alle norme sulla competenza dell’organo adottante.
art. 5, commi 2 e 4, d.lgs. 286/1998
La competenza ad adottare il provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno spetta al Questore.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti
La disposizione non consente di dequotare il vizio di incompetenza, poiché le norme sulla competenza non sono norme sul procedimento o sulla forma degli atti; inoltre, nel caso concreto, non è stato dimostrato che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’incompetenza relativa può essere rimossa mediante ratifica da parte dell’organo competente, con effetti conservativi e retroattivi, ma la ratifica deve essere effettivamente adottata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte.
Massime di principio
- Il provvedimento semplificato con cui l’amministrazione definisce negativamente un’istanza ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. 241/1990 è un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti: la semplificazione riguarda forma e sinteticità della motivazione, ma non deroga alle norme sulla competenza dell’organo titolare del potere.
- Il provvedimento di diniego o di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno rientra nella competenza del Questore ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 4, d.lgs. 286/1998; se adottato da un dirigente o dal responsabile del procedimento privo di delega del Questore, è viziato da incompetenza relativa.
- Il vizio di incompetenza relativa non è riconducibile alla violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti prevista dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 e non può essere automaticamente considerato non invalidante mediante tale disposizione.
- La dequotazione prevista dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 richiede comunque che l’amministrazione dimostri che, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso; tale dimostrazione non è possibile quando l’esercizio del potere implica valutazioni non vincolate, come quelle relative alla definizione di una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
- L’incompetenza relativa può essere rimossa mediante ratifica dell’atto da parte dell’organo competente, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, ma la mera possibilità astratta di ratifica non sana il provvedimento in assenza di un’effettiva attività di convalescenza.
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