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Sentenza

Sentenza n. 776/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'esecuzione della sentenza n. 1135/2025 - pubblicata il 02.04.2025 - del Tribunale di Lecce, Sezione II Civile e della sentenza n. 3466/2024 - pubblicata il 07.11.2024, del Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, come rettificata con ordinanza del 27.05.2025, passate in giudicato.

Giustizia amministrativa202501357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero della Giustizia nell’esecuzione di due sentenze civili passate in giudicato, recanti condanna al pagamento di somme per compensi professionali e attività di recupero del credito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso cumulativo per ottenere l’esecuzione di due sentenze del Tribunale ordinario di Lecce, entrambe passate in giudicato e regolarmente notificate al Ministero della Giustizia, con le quali l’amministrazione era stata condannata al pagamento, rispettivamente, di € 2.998,00 e di € 1.470,00, oltre accessori di legge. Ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione, evidenziando il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. In via preliminare, il TAR ha esaminato l’ammissibilità del ricorso cumulativo, ritenendo sussistente la connessione tra i due titoli giudiziali, in ragione dell’identità delle parti, della pretesa azionata e della natura dei crediti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso cumulativo, poiché le due controversie riguardano titoli giudiziali di analogo contenuto, le medesime parti, la stessa amministrazione debitrice e crediti della medesima natura. Nel merito, ha accertato che entrambe le sentenze civili erano state regolarmente notificate al Ministero, non erano state impugnate e avevano acquisito efficacia di giudicato. Ha inoltre rilevato che il Ministero non aveva dato esecuzione alle statuizioni giudiziali e non aveva fornito giustificazioni dell’inadempimento. Il ricorso è stato quindi accolto: il Ministero è stato ordinato a dare integrale esecuzione ai giudicati e a pagare le somme liquidate, con esclusione degli eventuali importi corrisposti nelle more, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a una successiva istanza, per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, nonché al rimborso delle spese vive e del contributo unificato, se dovuto e corrisposto.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l’esecuzione di giudicati nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorrente ha richiamato il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ha ritenuto accertata l’inottemperanza sulla base della mancata esecuzione dei giudicati.

Massime di principio

  • È ammissibile un ricorso cumulativo per l’ottemperanza di più titoli giudiziali quando essi riguardano le medesime parti, la medesima amministrazione obbligata, pretese omogenee e crediti della stessa natura, purché il cumulo non comprometta la chiarezza e l’ordine del giudizio.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata all’amministrazione, integra l’inadempimento dell’obbligo conformativo e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
  • L’amministrazione convenuta in ottemperanza deve fornire elementi idonei a giustificare la mancata esecuzione del giudicato; in assenza di giustificazioni, il giudice può ordinare il pagamento delle somme accertate e liquidate nel titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una successiva istanza quando l’amministrazione non ottemperi spontaneamente entro il termine fissato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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