Sentenza n. 217/2026 - Bologna, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione comunicato in data 22 ottobre 2025; nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione comunicato il 22 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino straniero entrato in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale, aveva ottenuto un nulla osta riferito a uno specifico datore di lavoro agricolo. Dopo la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro e il reperimento di un’altra opportunità occupazionale, aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione oppure il subentro del nuovo datore di lavoro. La Prefettura ha respinto l’istanza ritenendo inapplicabile l’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 ai lavoratori stagionali, in forza dell’art. 24, comma 1, dello stesso decreto, e comunque rilevando la carenza originaria dei presupposti per il rilascio del nulla osta. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’affidamento incolpevole e dei doveri di collaborazione e buona fede dell’amministrazione, richiamando alcune circolari ministeriali e l’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990. Ha inoltre prospettato la possibilità di subentro di un diverso datore di lavoro. Nel corso del giudizio è emerso che il nulla osta stagionale era stato revocato il 3 aprile 2025 per carenza o inidoneità della documentazione richiesta al datore di lavoro; tale revoca non risultava impugnata dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 escluda espressamente l’applicazione dell’art. 22, comma 11, alla disciplina del lavoro stagionale. Ne consegue che il lavoratore stagionale non può ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto per il lavoratore subordinato non stagionale. Il visto e il nulla osta stagionale sono infatti collegati all’assunzione presso lo specifico datore di lavoro e all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa stagionale; il mancato perfezionamento del rapporto determina la perdita della stagionalità e rende privi di efficacia, e comunque revocabili, il visto e il nulla osta, senza spazio per il permesso per attesa occupazione. Le circolari invocate non possono derogare alla disciplina legislativa e riguardano fattispecie diverse. Anche il subentro di altro datore di lavoro non è stato ritenuto utile: l’art. 24, comma 8, consente attività stagionale presso altro datore soltanto nel periodo di validità del nulla osta, attraverso l’intermediazione sulla piattaforma SIISL e a condizione che il nulla osta sia stato legittimamente rilasciato e non revocato. Nel caso concreto mancava la prova dell’intermediazione tramite SIISL e il nulla osta era stato revocato per carenza documentale. Il richiamo all’affidamento e alla buona fede non può quindi superare l’inequivoco dato normativo né la revoca non impugnata del nulla osta. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata.
Consente la definizione della controversia in forma semplificata, previa consultazione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11.
Esclude espressamente l’applicazione al lavoro stagionale dell’art. 22, comma 11, e quindi della disciplina del permesso per attesa occupazione.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno (...) salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Disciplina il permesso per attesa occupazione per il lavoratore subordinato, ma contiene una deroga espressa per il lavoro stagionale.
art. 24, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
Il lavoratore straniero, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, può svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro.
Consente il lavoro stagionale presso altro datore soltanto nel periodo di validità del nulla osta e alle condizioni procedurali indicate dalla norma, tra cui l’intermediazione tramite SIISL; non opera quando il nulla osta è stato revocato.
art. 24, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato quale elemento della disciplina di favore prevista per il lavoro stagionale.
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato per evidenziare la possibilità di conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato anche oltre il limite delle quote, secondo il testo modificato dal d.l. n. 145 del 2024.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi aveva evidenziato la revoca del nulla osta; il ricorrente non ha formulato specifiche doglianze al riguardo.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Il dovere di collaborazione e buona fede dell’amministrazione non consente di disapplicare la disciplina legislativa che esclude il permesso per attesa occupazione nel lavoro stagionale.
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
Costituisce la disciplina generale del lavoro subordinato richiamata, nei limiti di compatibilità, dall’art. 24 per il lavoro stagionale.
Massime di principio
- Il lavoratore straniero entrato in Italia per lavoro stagionale non può ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, poiché l’art. 24, comma 1, dello stesso decreto ne esclude espressamente l’applicazione.
- Il visto e il nulla osta per lavoro stagionale sono funzionalmente collegati all’assunzione presso lo specifico datore di lavoro e all’effettivo svolgimento dell’attività stagionale; se il rapporto non si perfeziona, viene meno il presupposto della stagionalità e non sussiste un titolo per il rilascio del permesso per attesa occupazione.
- La possibilità, prevista per il lavoratore stagionale, di svolgere attività presso un diverso datore di lavoro presuppone che il nulla osta sia ancora valido e legittimamente rilasciato, nonché che l’intermediazione del rapporto avvenga tramite la piattaforma SIISL; tale possibilità non opera dopo la revoca del nulla osta.
- Le circolari ministeriali non possono derogare alle disposizioni legislative che escludono il permesso per attesa occupazione per i lavoratori stagionali e non possono fondare un affidamento contrario all’inequivoco contenuto della legge.
- Il dovere di collaborazione e buona fede dell’amministrazione non consente di riconoscere un titolo di soggiorno privo dei presupposti stabiliti dalla legge; l’affidamento del privato non prevale sulla disciplina imperativa dell’ingresso e del soggiorno per lavoro stagionale.
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