Cassazione Penale, Ordinanza n. 26745/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudizio di merito)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 5 dicembre 2025. Il primo ricorrente, che aveva chiesto in appello il concordato sulla pena tramite procuratore speciale e in presenza personale ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha dedotto un unico motivo lamentando che la Corte territoriale avrebbe deciso con un modulo prestampato senza esaminare compiutamente i motivi di fatto e di diritto relativi alla sentenza. Il secondo ricorrente ha proposto due motivi contro l'accertamento della responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e dei fatti. Entrambi hanno inoltre censurato il trattamento sanzionatorio, il secondo richiamando gli artt. 81, 62-bis e 133 c.p. per sostenere la motivazione apparente sulla pena. La Corte di cassazione rileva che il primo ricorso è inammissibile perché proposto dopo concordato in appello e perché le doglianze dedotte sono genericamente formulate e comunque non consentite, in quanto attinenti a motivi rinunciati, alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. e alla determinazione della pena che non si traduce in illegalità della sanzione. Quanto al secondo ricorso, i motivi sulla responsabilità sono giudicati privi di concreta specificità e meramente reiterativi, perché non si confrontano con la motivazione della Corte d'appello e mirano soltanto a una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in cassazione; il motivo sulla pena è considerato anch'esso generico e manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta chiara, logica e sufficiente nella valorizzazione della gravità delle condotte e del disvalore complessivo dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per il primo ricorso ha escluso la deducibilità delle doglianze dopo il concordato in appello e ha rilevato la genericità delle censure; per il secondo ha ritenuto i motivi sulla responsabilità privi di specificità e meramente reiterativi, nonché il motivo sulla pena generico e infondato. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello le doglianze non possono investire motivi rinunciati e non è consentita una censura che travalichi l'accordo raggiunto sulla pena, salvo l'illegalità della sanzione.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile nei limiti indicati quando il ricorso si colloca nell'ambito del concordato in appello.
art. 581 c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alla motivazione impugnata; la loro genericità comporta inammissibilità.
art. 81 c.p.
Richiamato dal ricorrente per censurare il trattamento sanzionatorio, ma la Corte ritiene la doglianza inammissibile/generica poiché si risolve in una richiesta di nuova valutazione della pena.
art. 62-bis c.p.
Richiamato nel motivo sulla pena; la Corte ribadisce che la valutazione delle attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione logica.
art. 133 c.p.
La graduazione della pena spetta al giudice di merito secondo i criteri legali e non è sindacabile in cassazione se non per illogicità o arbitrarietà manifesta.
art. 132 c.p.
La determinazione della pena base rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo in presenza di vizi logici o illegittimità.
art. 3 l. 103/2017
Non citata espressamente nel testo; non inserita.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre motivi già rinunciati o per contestare l'assetto sanzionatorio accettato, salvo il caso in cui la pena sia illegale.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a formulare censure generiche o meramente reiterative, senza un confronto specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una ricostruzione alternativa dei fatti, se non a fronte di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali puntualmente indicati.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando mira soltanto a sostituire il giudizio discrezionale del giudice di merito con una diversa valutazione di congruità della pena; il controllo di legittimità è limitato alla verifica di assenza di arbitrarietà, illogicità o illegalità.
- Il giudice di merito, nel determinare la pena, non deve analizzare in modo analitico tutti gli elementi considerati, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti decisivi, purché la motivazione sia logica e comprensibile.
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