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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04412/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dalla spedizione, tramite servizio di corriere espresso, di tre pacchi contenenti indumenti e altri beni, che non sarebbero stati recapitati nei due giorni lavorativi contrattualmente previsti. La speditrice chiedeva il rimborso delle spese sostenute per il ripristino del contenuto della spedizione e il costo della spedizione, oltre al danno non patrimoniale; successivamente interveniva il coniuge, deducendo un inesatto adempimento e una responsabilità extracontrattuale, con richiesta di risarcimento del solo danno non patrimoniale. Il giudice di pace rigettava le domande; il tribunale confermava, ritenendo valida la clausola contrattuale specificamente approvata che limitava l’indennizzo per ritardo a euro 50,00, reputando irrilevanti le prove testimoniali e negando il danno non patrimoniale per difetto di prova di una lesione di diritti costituzionalmente rilevanti. In cassazione i ricorrenti articolavano quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1229, 1341, 1342, 1421 c.c. e degli artt. 33, 34, 36 d.lgs. 206/2005, sostenendo l’inefficacia della clausola limitativa perché approvata con una modalità grafica non idonea a richiamare l’attenzione e, comunque, vessatoria e rilevabile d’ufficio; 2) violazione degli artt. 2043, 2056, 2059 c.c. e degli artt. 2, 13, 29, 30 e 32 Cost., per avere negato il risarcimento del danno non patrimoniale al coniuge intervenuto; 3) violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. per omessa motivazione sul rigetto della prova testimoniale; 4) violazione delle norme sulla liquidazione dei compensi professionali per avere liquidato spese anche per una fase istruttoria asseritamente mai svolta.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo non rispettata la disciplina dell’art. 1341 c.c. perché l’approvazione per iscritto era riferita in modo cumulativo a quindici clausole senza una sia pur sommaria indicazione del contenuto, sicché non risultava adeguatamente richiamata l’attenzione del contraente sulle clausole predisposte unilateralmente e, in particolare, su quella limitativa della responsabilità. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che il ritardo nella consegna del pacco, con la sola allegazione di disagio, stress e turbamento per la temporanea indisponibilità dell’abbigliamento, non integra un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. in assenza di allegazione e prova di una grave lesione di diritti inviolabili della persona. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto, in sostanza, a contestare una valutazione di irrilevanza della prova testimoniale rimessa al giudice di merito e privo di specifiche allegazioni sulla decisività del mezzo istruttorio. Ha dichiarato assorbito il quarto motivo per effetto dell’accoglimento del primo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Gela in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1229 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la validità delle clausole limitative di responsabilità; la Corte decide però la questione principalmente alla luce dell’art. 1341 c.c.

  • art. 1341 c.c.

    la sottoscrizione specifica è valida solo se idonea a richiamare l’attenzione del contraente sulle clausole vessatorie; un richiamo cumulativo a più clausole senza indicazione, anche sommaria, del contenuto non è sufficiente.

  • art. 1342 c.c.

    richiamato in relazione alle condizioni generali predisposte unilateralmente; la Corte lo considera nel quadro della disciplina delle clausole vessatorie.

  • art. 1421 c.c.

    invocato per sostenere la rilevabilità d’ufficio della nullità, ma non è la base decisiva della cassazione.

  • art. 33 d.lgs. 206/2005

    richiamato per l’abusività delle clausole limitative della responsabilità nei contratti del consumatore.

  • art. 34 d.lgs. 206/2005

    richiamato in tema di verifica dell’abusività e trasparenza delle clausole.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 206/2005

    richiamato per la nullità di protezione delle clausole vessatorie.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per la pretesa responsabilità extracontrattuale del resistente verso il coniuge intervenuto.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato come criterio di liquidazione del danno nell’azione risarcitoria invocata dal ricorrente intervenuto.

  • art. 2059 c.c.

    il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi consentiti dall’ordinamento, in particolare quando il fatto illecito leda in modo grave diritti inviolabili della persona; meri disagi o patemi d’animo non bastano.

  • art. 2 Cost.

    richiamato come parametro dei diritti inviolabili la cui lesione può fondare il danno non patrimoniale.

  • art. 13 Cost.

    richiamato dai ricorrenti, ma la Corte esclude che nella fattispecie vi sia una lesione grave della libertà personale risarcibile.

  • art. 29 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla sfera familiare.

  • art. 30 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela familiare.

  • art. 32 Cost.

    richiamato dai ricorrenti, ma non rilevante ai fini del danno non patrimoniale nel caso concreto.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per vizio motivazionale relativo al rigetto delle prove testimoniali.

  • art. 156 c.p.c.

    invocato per la dedotta nullità della motivazione sul diniego di prova.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 2233 c.c.

    richiamato per la contestazione della liquidazione delle spese di lite.

  • art. 13, comma 6, l. n. 247/2012

    richiamato in tema di parametri per la liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 9 d.l. n. 1/2012 conv. in l. n. 27/2012

    richiamato in tema di determinazione dei compensi.

  • art. 4, comma 5, d.m. n. 55/2014

    richiamato in relazione alla liquidazione delle fasi dell’attività difensiva.

Massime di principio

  • Le clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali predisposte unilateralmente richiedono una specifica approvazione per iscritto effettivamente idonea a richiamare l’attenzione del contraente; non è sufficiente un richiamo cumulativo a molte clausole prive di un sia pur sommario contenuto, perché non garantisce la consapevolezza dell’adesione alle condizioni sfavorevoli.
  • Quando la clausola limitativa della responsabilità non è stata validamente approvata secondo l’art. 1341 c.c., il giudice non può riconoscerle efficacia vincolante nei rapporti tra le parti.
  • Il danno non patrimoniale non è risarcibile in re ipsa: occorre allegare e provare una lesione grave di diritti inviolabili della persona di rango costituzionale, oltre il mero disagio, patema d’animo o fastidio derivante dall’inadempimento contrattuale.
  • La temporanea indisponibilità di un bene spedito, anche se accompagnata da stress o turbamento, non integra di per sé un pregiudizio non patrimoniale risarcibile se non è dimostrata una reale incidenza grave sulla dignità o sulla qualità della vita del soggetto.
  • La censura sulla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se si risolve in una contestazione della valutazione di irrilevanza compiuta dal giudice di merito senza specificare la decisività del mezzo istruttorio e il nesso tra il suo mancato esame e l’errore denunciato.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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