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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3685/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di €7.200.000,00. Il ricorrente contestava che il suo ricorso era stato inviato a mezzo p.e.c. il 14/03/2020: sosteneva che il provvedimento presidenziale del Tribunale (che autorizzava il deposito mediante p.e.c.) fosse riferibile all'intero periodo emergenziale (dal 9/03/2020 al 15/04/2020) e quindi applicabile anche al suo invio, e richiamava inoltre l'art. 24 della L. 18/12/2020, n.176 come conferma della idoneità della p.e.c. quale mezzo di proposizione del ricorso. In primo grado il Tribunale aveva invece ritenuto che la PEC fosse stata autorizzata solo successivamente (19/03/2020) e quindi non potesse sanare l'invio del 14/03/2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte in cui ha esaminato d'ufficio la questione della legittimità della rilevata inammissibilità nel giudizio di rinvio. Applicando l'art. 627, comma 4, c.p.p., la Corte ha stabilito che nel giudizio di rinvio non possono essere rilevate nullità o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi se tali questioni erano suscettibili di essere rilevate prima della sentenza di annullamento della Corte stessa. Ne consegue che il Tribunale del riesame non avrebbe dovuto sollevare nuovamente l'eccezione sull'ammissibilità dell'invio mediante p.e.c., ma esaminare il merito del ricorso. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 324, co.5, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    Il provvedimento presidenziale si era avvalso di questa norma per consentire il deposito mediante p.e.c.; la Corte osserva però che la misura invocata era successiva all'invio del 14/03/2020, rilevando il profilo temporale ma senza decidere direttamente sulla portata del provvedimento rispetto al periodo emergenziale

  • art. 24, L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamato dal ricorrente come conferma che l'utilizzo della p.e.c. costituisce mezzo idoneo alla proposizione del ricorso; la Corte prende atto dell'esistenza di una successiva disciplina normativa che legittima la p.e.c., ma decide il caso soprattutto con riferimento alle preclusioni processuali

  • art. 583 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sul rispetto delle forme e modalità di impugnazione; la Corte non entra nel merito puntuale di questa norma, avendo motivato la decisione sulla base dell'art. 627 c.p.p.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente con riferimento a presunte violazioni di legge relative alla proposizione dell'impugnazione; la Corte comunque decide con riferimento al divieto di rilevare nuove cause di inammissibilità nel giudizio di rinvio

  • art. 627, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma centrale applicata dalla Corte: nel giudizio di rinvio non possono rilevarsi nullità o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi. La Corte l'ha interpretata come preclusione a sollevare nel nuovo giudizio questioni che potevano e dovevano essere rilevate prima dell'annullamento della Cassazione, determinando così l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata

  • art. 324, co.5, c.p.p.

    Norma richiamata in dispositivo: è stata utilizzata per disporre la restituzione degli atti al Tribunale di Milano competente dopo l'annullamento senza rinvio

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio (dopo annullamento della Cassazione) il giudice non può sollevare o decidere nuove cause di nullità o inammissibilità che si sono verificate nei precedenti gradi se tali profili erano suscettibili di essere rilevati prima della sentenza di annullamento (art. 627, comma 4, c.p.p.).
  • Se la Corte di Cassazione annulla un provvedimento, le questioni che costituiscono i presupposti logico-giuridici della pronuncia annullata sono implicitamente precluse nel successivo giudizio di rinvio: il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio e alle premesse poste dalla sentenza di annullamento.
  • La possibilità di utilizzare la p.e.c. per il deposito degli atti può essere valorizzata anche da successivi provvedimenti amministrativi o legislativi, ma la rilevanza processuale di tale circostanza può essere preclusa da meccanismi di giudicato o preclusione derivanti da pronunce precedenti.
  • Per evitare preclusioni nel giudizio di rinvio, le parti devono tempestivamente far valere tutte le eccezioni e doglianze rilevabili prima dell'annullamento della Cassazione; eccezioni sollevate per la prima volta nel giudizio di rinvio rischiano di essere inammissibili.
  • In situazioni emergenziali (p.es. misure temporanee su modalità di deposito) è prudente documentare e, se possibile, far rilevare tempestivamente la conformità delle modalità adottate alle disposizioni d'urgenza o ai provvedimenti organizzativi, per non perdere la possibilità di far valere tali argomenti nei gradi successivi.

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