Sentenza n. 351/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico 12 febbraio 2020 prot. n. 1446, recante diniego di “differimento scadenza al 31/12/2033 dell'atto pluriennale n. 25/2010, rep. 1314 ai sensi della Legge 30/12/2018 n. 145 art. 1 commi 682 e 683” e per l'annullamento del provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico 29 aprile 2020 prot. n. 3772, recante conferma del provvedimento 12 febbraio 2020 prot. 1446, nonché per l'annullamento di ogni atto ai medesimi preparatorio, presupposto, conseguente e comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 4/5/2021: - del provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Area Lavori Pubblici –Patrimonio - Demanio 24 marzo 2021 reg. nr. 3166/2021 nella parte in cui limita al 31 ottobre 2022 la proroga della concessione demaniale marittima 17 ottobre 2010 n. 25/2010; - di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e comunque connesso ed in particolare: della determinazione del medesimo Responsabile 18 febbraio 2021 n. 24, comunicata in data 25 febbraio 2021 avente ad oggetto “Disciplina delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-balneari in ambito comunale – atto generale di gestione” e della nota di trasmissione e comunicazione di motivi ostativi 25 febbraio 2021 reg. nr. 2316/2021, nonché, per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto a ottenere la formale estensione del titolo demaniale al 31 dicembre 2033. Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 8/3/2022: - della determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Patrimonio n. 188 del 10/12/2021, avente ad oggetto “disciplina delle concessioni demaniali marittime per attività turistico balneari in ambito comunale – Atto generale di gestione”, pubblicato sull'albo pretorio in data 13/12/2021, con il quale (e nella parte in cui) il Comune ha modificato “i termini di cessazione delle concessioni di sfruttamento economico già oggetto di proroga ex lege”, rideterminandoli al 31/12/2023, e ha rideterminato il termine di presentazione delle istanze di nuove concessioni al 31/10/2022, con ciò confermando la disapplicazione della normativa nazionale di cui alla L. n. 145/2018, art. 1, commi 675 e ss. nonché il D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020, art. 182 comma 2; - di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti o conseguenti, anche ove non noti al momento della notifica del presente ricorso, ivi inclusa, ove occorra, la nota di “trasmissione della determinazione dirigenziale n. 188 del 10/12/2021”, a firma Arch. Massimiliano Martina, datata 16/12/2021 e notificata via pec in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego e successivi atti comunali relativi alla proroga e alla durata di una concessione demaniale marittima per attività turistico-balneari
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato il diniego del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del 12 febbraio 2020, la successiva conferma del 29 aprile 2020 e, con motivi aggiunti, gli atti del 2021 e del 2022 con cui il Comune aveva limitato la proroga della concessione demaniale marittima, modificato i termini di cessazione delle concessioni già prorogate ex lege e fissato termini per la presentazione di istanze relative a nuove concessioni. La ricorrente chiedeva inoltre l'accertamento del diritto all'estensione del titolo demaniale sino al 31 dicembre 2033. Dal testo non risultano esposti i singoli motivi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dalla società il 16 febbraio 2026, con cui essa ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità degli atti comunali impugnati né la domanda di accertamento. Le spese sono state compensate, in assenza di opposizione del Comune.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare il ricorso improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel definire il giudizio in rito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, se non contestata e ritenuta idonea dal giudice, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- Quando il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti diventano improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, la pronuncia non accerta né la legittimità degli atti impugnati né l'eventuale spettanza del bene della vita richiesto.
- In mancanza di opposizione della parte resistente, la sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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