Cassazione Penale, Sentenza n. 29140/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento della Corte d'Appello che aveva respinto la richiesta di revoca o, in subordine, di sostituzione della misura degli arresti domiciliari (istanza ex art. 299 c.p.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3 e 275, commi 1, 1‑bis e 2 c.p.p. e vizio della motivazione (omessa o meramente apparente) in ordine alle esigenze cautelari: si contestava la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura, l'assenza di specifiche ragioni a sostegno della persistenza della custodia, la travisata rappresentazione degli addebiti (contestazione di partecipazione a gruppo criminale quando l'ipotesi sarebbe monosoggettiva) e il richiamo a un precedente penale inesistente. Si sosteneva inoltre che il lungo tempo trascorso e la pena inflitta in primo grado, sostanzialmente espiata con la detenzione preventiva, rappresentavano fatti nuovi che avrebbero richiesto la revisione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità.
La decisione
Il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del procedimento la misura cautelare degli arresti domiciliari era stata sostituita (ordinanza eseguita il 04/06/2024) con la misura non detentiva dell'obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria, corrispondente alla misura subordinatamente richiesta dal ricorrente, per cui il ricorrente non avrebbe più avuto un interesse concreto a proseguire il giudizio. La Corte ha escluso che il ricorrente avesse un interesse specifico a promuovere l'azione risarcitoria per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) poiché il ricorso non vertiva sui gravi indizi di colpevolezza. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
Norma sulla trattazione orale: qui le parti non ne hanno chiesto la celebrazione, conseguentemente il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto; la Corte ha applicato la procedura scritta.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Prevede la facoltà/requisito della requisitoria e del contraddittorio scritto nelle ipotesi previste; la Corte ha recepito la requisitoria scritta del P.G. e la trattazione scritta del procedimento.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come profilo di violazione, ma la Corte non ha esaminato il merito della presunta violazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 275 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente con riferimento ai requisiti e alla motivazione delle misure cautelari; anch'esse non sono state oggetto di pronuncia di merito in Cassazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 299 cod. proc. pen.
Norma relativa all'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare: è l'istanza da cui è originato il riesame che il ricorrente impugnava; la sostituzione richiesta in subordine è stata poi effettivamente concessa in sede di Corte d'Appello, rendendo sopravvenuto l'interesse del ricorrente al gravame.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'appello in sede di riesame contro provvedimenti cautelari: il ricorrente aveva proposto appello ex art. 310; il rigetto di tale appello è stato oggetto del presente ricorso che però è stato dichiarato inammissibile.
art. 314 cod. proc. pen.
Norma sull'azione di riparazione per ingiusta detenzione: la Corte osserva che il ricorso non ha riguardato i gravi indizi di colpevolezza e che il ricorrente non ha dedotto un interesse concreto a promuovere l'azione di riparazione, sicché questo profilo non poteva conservarsi a fini di interesse a impugnare.
art. 616 cod. proc. pen.
La Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. condannando il ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende per inammissibilità; la Corte precisa che l'art. 616 non distingue tra le varie cause di inammissibilità, pertanto la sanzione pecuniaria è applicabile anche nel caso di inammissibilità per carenza di interesse.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamata nella disamina delle ipotesi di inammissibilità (art. 591 è norma sulla cassazione per motivi determinati): la Corte segnala che la carenza di interesse rientra nelle ipotesi di inammissibilità contemplate nel sistema.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte per distinguere le diverse ipotesi di inammissibilità: l'art. 616 c.p.p. trova applicazione anche per le inammissibilità che ricadono nel novero dell'art. 591, così come in ipotesi contemplate dall'art. 606 comma 3.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di impugnazione, la misura cautelare impugnata viene sostituita con una misura meno afflittiva soddisfacente (anche se richiesta in via subordinata), il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il giudice di legittimità può dichiarare l'inammissibilità.
- Per conservare interesse a impugnare dopo la modifica della misura cautelare è necessario dedurre e provare un interesse concreto e specifico diverso dalla mera eliminazione della misura – ad esempio l'azione di riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) con contestuale deduzione dei profili relativi ai gravi indizi di colpevolezza.
- Un ricorso che si limiti a contestare la motivazione sulle esigenze cautelari senza dedurre elementi nuovi o dimostrare un danno concreto rischia di essere dichiarato inammissibile se l'oggetto pratico della domanda è venuto meno.
- Quando si impugna per eccesso di misura in ragione dei principi di adeguatezza e proporzionalità è opportuno indicare esplicitamente e documentare i "fatti nuovi" rilevanti (es. tempo già scontato in custodia cautelare, pena inflitta e residuo da espiare, sopravvenienze processuali) e muovere censure precise sulla valutazione fattuale del giudice di merito.
- La Corte di Cassazione può irrogare, in caso di inammissibilità, sia la condanna alle spese processuali che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; pertanto il ricorrente deve valutare il rischio di sanzioni economiche quando decide di proporre ricorso inefficace o privato di interesse concreto.
- Se si deducono vizi di motivazione o errore nella ricostruzione dei fatti, è importante segnalare e documentare le inesattezze contestate (ad es. riferimenti a precedenti non esistenti o falsa attribuzione di partecipazione a gruppo criminale) fin dal primo grado di impugnazione per evitare che la questione sia esclusa per sopravvenuta carenza di interesse.
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