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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46311/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che, in sede cautelare, aveva annullato l'ordinanza del GIP che aveva applicato alla Menaldo la misura degli arresti domiciliari nei confronti per reati collegati ad una associazione per delinquere e al reato di riciclaggio. Il Procuratore censura la ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che la ricorrente fosse amministratrice di più società riconducibili al circuito criminale, che vi fossero elementi indiziari (compensi, dichiarazioni di coindagati, documentazione bancaria) idonei a dimostrare la consapevolezza o almeno il dolo eventuale nell'aver agevolato le condotte di riciclaggio e la partecipazione al sodalizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione del Tribunale che aveva escluso i gravi indizi di colpevolezza: la Menaldo è stata considerata un mero prestanome, priva di atti di gestione delle società imputate, avendo consegnato documenti e dispositivi per la gestione ai correi; non è emersa prova che ella avesse accettato il rischio o partecipato consapevolmente alle operazioni di riciclaggio o all'associazione per delinquere. La Corte ha ricordato la giurisprudenza che distingue la responsabilità dell'amministratore di diritto (formale) da quella dell'amministratore di fatto e ha sottolineato che, per reati commissivi come il riciclaggio, occorrono elementi fattuali specifici per ritenere il dolo anche nella forma eventuale.

Norme richiamate

  • Codice Penale

    artt. 512-bis, 648-bis, 648-ter.1 cod. pen.

    I reati contestati comprendevano l'associazione per delinquere e il riciclaggio; la Corte sottolinea che, sebbene il dolo eventuale sia teoricamente possibile per il reato di riciclaggio, occorrono elementi fattuali concreti che dimostrino la consapevolezza o l'accettazione del rischio da parte dell'amministratore formale.

  • Codice Penale e Codice Civile (omissione/omesso impedimento)

    art. 40, comma secondo, c.p.; art. 2932 c.c.

    Richiamate in relazione alla responsabilità dell'amministratore di diritto per omesso impedimento: la sola accettazione formale della carica non vale automaticamente a provare la consapevolezza e il dolo necessario per reati commissivi posti in essere da amministratori di fatto.

  • Decreto Legislativo n.74/2000

    art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    In tema di reati tributari la giurisprudenza richiede elementi specifici, anche per valutare il dolo eventuale dell'amministratore di diritto; principio richiamato per analogia nella valutazione dell'elemento soggettivo.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018 (Franchini, Rv. 274457); Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018 (C., Rv. 274166); Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015 (Fasola, Rv. 262767); Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018 (E., Rv. 273925); Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019 (Passoni, Rv. 277507); Sez. F., n. 42897 del 09/08/2018 (C., Rv. 273939)

    La Corte ha applicato i principi consolidati che distinguono la posizione dell'amministratore di diritto (prestanome) da quella dell'amministratore di fatto: per attribuire il dolo eventuale o la responsabilità per condotte commissive occorrono elementi fattuali convergenti (ruolo attivo, segnali di allarme, controllo effettivo, atti gestionali) e non la sola accettazione formale della carica.

Massime di principio

  • La mera assunzione formale della carica di amministratore (il 'prestanome') non determina automaticamente la responsabilità penale per reati commissivi posti in essere da amministratori di fatto; è necessario dimostrare atti gestionali o segni evidenti di consapevolezza/accettazione del rischio.
  • Per il reato di riciclaggio (e per la partecipazione a un'associazione per delinquere) il dolo eventuale è configurabile, ma richiede elementi fattuali specifici e convergenti (es. gestione operativa, firma/gestione di pagamenti, interventi decisionali, comunicazioni che rivelino consapevolezza).
  • La differenza tra condotte commissive e omissive è cruciale: obblighi diretti connessi alla carica (es. tenuta delle scritture) possono rendere più agevole l'attribuzione di responsabilità per omissione; per attività attive di riciclaggio occorre prova della partecipazione o dell'accettazione del rischio.
  • In sede di misure cautelari il requisito dei 'gravi indizi di colpevolezza' richiede una valutazione concreta e motivata degli elementi probatori, non deduzioni generiche basate sulla sola posizione formale nell'organigramma societario.
  • La semplice rinvenuta disponibilità di documenti o la loro successiva presenza nella disponibilità di capi del sodalizio non sostituisce la prova che il prestanome li abbia trasferiti con coscienza del disegno criminoso; occorre dimostrare il collegamento intenzionale.

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