Sentenza n. 1213/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della Sentenza n. 461/2025 pubbl. il 24/07/2025, emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 731/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 461/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto per gli anni scolastici accertati e condannato il Ministero all’assegnazione delle relative somme
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 461/2025, pubblicata il 24 luglio 2025 nel procedimento R.G. n. 731/2025, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato. La pronuncia del giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati in sentenza e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali ad assegnarle le somme dovute. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Ha inoltre chiesto l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso dalla notifica della sentenza all’Amministrazione il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito lo ha accolto, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detraendo eventuali somme già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione a istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che potrà essere investito dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e dovrà eseguire l’incarico nei successivi 120 giorni. Ha respinto la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo non sussistenti particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e sufficiente, a fini acceleratori, la nomina del commissario. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
L’azione di ottemperanza è procedibile dopo che siano trascorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta.
L’indennizzo è negato quando non vi sono particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta è ritenuta sufficiente a favorirlo.
art. 93 c.p.c.
Dette spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
Dette spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
La disciplina processuale richiamata consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Il Giudice del Lavoro ha dichiarato, con la sentenza in epigrafe, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione, in favore dell’istante, delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto, con le modalità ivi precisate.
La norma costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione; il TAR ordina di eseguire integralmente la condanna all’assegnazione delle somme per gli anni scolastici accertati.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza relativa a una sentenza notificata all’Amministrazione è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato e in assenza di contestazioni dell’Amministrazione sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo di eseguire integralmente il titolo, detratte le somme eventualmente già corrisposte, e assegna un termine per l’adempimento, nominando un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- L’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negato quando non emergono particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta è ritenuta sufficiente a favorire l’esecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1793/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1799/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1217/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 2010/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16629/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16630/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →