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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29858/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 10/12/2024 che aveva rigettato l'appello cautelare contro il mancato sequestro preventivo del compendio "Villa Golia". Il ricorso in Cassazione deduceva violazione dell'art. 649 c.p.p. (presunto effetto preclusivo del giudicato cautelare/ne bis in idem) e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la nuova richiesta di sequestro (20/05/2024) aveva introdotto un profilo di illegittimità del permesso di costruire n.10/2020 diverso e nuovo rispetto alla precedente istanza (12/01/2023), idoneo a superare il giudicato cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata. Il Collegio ha ritenuto sussistente l'orientamento interpretativo secondo cui, in relazione ai provvedimenti del tribunale del riesame sulle misure cautelari reali, è legittimato a proporre ricorso per cassazione soltanto il pubblico ministero presso il tribunale che ha pronunciato l'ordinanza (cioè il P.M. presso il Tribunale di Napoli), e non il P.M. che aveva richiesto la misura da altro ufficio. La Corte ha quindi deciso l'inammissibilità senza entrare nel merito della presunta violazione del divieto di ne bis in idem.

Norme richiamate

  • art. 649, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento al divieto del ne bis in idem cautelare; la Corte non si è pronunciata sul merito della presunta violazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata come disciplina delle impugnazioni in materia cautelare; la Corte ha interpretato il quadro normativo con riferimento agli artt. 311 e 309 per chiarire i limiti della legittimazione a ricorrere in Cassazione.

  • art. 311, cod. proc. pen.

    Richiama la diversa disciplina della legittimazione a ricorrere nelle misure cautelari personali; la Corte sottolinea la differente scelta lessicale rispetto alle misure reali e l'assenza di estensione automatica della partecipazione del P.M. richiedente.

  • art. 309, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    "8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7"

    La disposizione consente, nella materia delle misure cautelari personali, al P.M. che ha richiesto la misura di partecipare all'udienza in luogo del P.M. presso il tribunale; la Corte ne evidenzia l'applicabilità limitata alle misure personali e l'assenza di una norma analoga per le misure reali.

  • art. 3, Testo Unico dell'edilizia (citato)

    "in relazione agli immobili sottoposti a vincoli paesaggistici devono intendersi come ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici o parti di essi eventualmente crollati o demoliti attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza"

    Norma urbanistica centrale nella contestazione dell'illegittimità del permesso di costruire n.10/2020; il P.M. sosteneva che la disciplina temporale e i requisiti di preesistenza rendevano nuovo il profilo di illegittimità rispetto alle precedenti contestazioni, ma la Corte non ha deciso sul punto per sopraggiunta inammissibilità del ricorso.

  • art. 322-bis e art. 324 cod. proc. pen. (richiamati nel ragionamento)

    Richiamati nel quadro sistematico delle norme sulle impugnazioni e sul riesame; la Corte ha discusso la differenza normativa e la mancanza di previsioni analoghe che consentano al P.M. richiedente di impugnare le decisioni sul riesame delle misure reali.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U., n. 23/1996, "Bassi" e altre)

    La Corte ha richiamato precedenti delle Sezioni Unite e della stessa giurisprudenza di legittimità per confermare il principio che, nelle misure cautelari reali, il P.M. legittimato a ricorrere contro l'ordinanza del tribunale del riesame è quello presso il tribunale che ha pronunciato l'ordinanza, non il P.M. che ha richiesto la misura.

Massime di principio

  • In controversie su misure cautelari reali (es. sequestro preventivo) il ricorso per cassazione contro ordinanze del tribunale del riesame può essere proposto soltanto dal pubblico ministero presso il tribunale che ha pronunciato l'ordinanza; il P.M. che ha richiesto la misura da altro ufficio rischia l'inammissibilità per difetto di legittimazione.
  • La previsione che autorizza il P.M. richiedente a partecipare all'udienza del riesame (art. 309, comma 8-bis) si applica alle misure personali e non si estende automaticamente alle misure reali: attenzione a non confondere i due ambiti procedurali.
  • Se si intende superare un "giudicato cautelare" invocando novità, è necessario documentare chiaramente elementi di novità di fatto o di diritto non meramente ricomprensivi di aspetti già valutati; la sola riformulazione della censura può non essere sufficiente.
  • Prima di proporre impugnazioni in Cassazione verificare sempre la legittimazione formale dell'ufficio proponente e la correttezza della sottoscrizione/firma: la carenza di legittimazione porta all'inammissibilità anche se il motivo fosse potenzialmente fondato.
  • La Corte di Cassazione, quando rileva un difetto di legittimazione in radice, può dichiarare il ricorso inammissibile senza esaminare il merito; perciò la strategia difensiva o di impugnazione deve curare preliminarmente la regolarità procedurale oltre che la fondatezza dei motivi.

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