Cassazione Civile, Sentenza n. 14809/2020 del 10/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La docente era stata assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2010 sulla base dell’inserimento, con riserva “N”, in una graduatoria ad esaurimento, riserva spettante agli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 45%. In seguito a un controllo a campione previsto dalla normativa speciale per il personale scolastico, la Commissione medica di Vicenza aveva accertato una percentuale di invalidità del 35%, ritenuta confermata dalla CTU svolta nel giudizio di primo grado. Con decreto del 4 maggio 2011 l’Amministrazione aveva quindi risolto il rapporto. Il Tribunale di Vicenza aveva respinto l’impugnazione del licenziamento e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 27 marzo 2018, aveva respinto l’appello. La docente ha proposto undici motivi di ricorso per cassazione. Nei primi tre ha contestato che l’erroneo riconoscimento della riserva potesse determinare la nullità del contratto e ha sostenuto che il beneficio potesse venir meno soltanto previa cancellazione formale dalle liste di collocamento, da disporsi dall’INPS, nonché che l’accertamento sanitario della Commissione di Vicenza non fosse sufficiente senza un provvedimento definitivo dell’INPS. Con il quarto e il quinto motivo ha invocato la pregiudizialità e l’efficacia riflessa del giudicato formatosi davanti al Tribunale di Agrigento, che l’avrebbe riconosciuta invalida al 49% dal marzo 2011 e iscritta nelle liste speciali. Con il sesto motivo ha contestato che l’Amministrazione scolastica potesse verificare i requisiti sanitari dopo l’assunzione. Con i motivi dal settimo al decimo ha censurato l’impiego delle presunzioni, la distribuzione dell’onere probatorio, l’utilizzo della CTU e la valutazione delle prove, sostenendo anche che fosse stata trascurata la consulenza svolta nel giudizio di Agrigento. Con l’undicesimo motivo ha contestato la statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato infondati il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo: la disciplina speciale consente verifiche straordinarie dei requisiti per la riserva anche dopo l’instaurazione del rapporto; quando l’accertamento svolto secondo tale procedura esclude la percentuale d’invalidità necessaria, viene meno anche il presupposto dell’iscrizione e della riserva. Non occorre un distinto provvedimento espresso dell’INPS: nella procedura applicabile l’invio all’INPS del verbale della Commissione, nel quadro delle modalità operative previste, è sufficiente. La risoluzione del rapporto è stata ritenuta legittima in quanto conseguente alla nullità del contratto stipulato in assenza del requisito inderogabile necessario per l’assunzione sulla base della riserva. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché la ricorrente non aveva riprodotto integralmente nel ricorso la sentenza invocata come giudicato esterno, come richiesto dal principio di specificità. I motivi dal settimo al decimo sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e della CTU, senza adeguata censura delle autonome ragioni della decisione di merito; la Corte territoriale aveva ritenuto assolto l’onere probatorio dell’Amministrazione con il verbale della Commissione e aveva disposto la CTU per risolvere il contrasto con gli elaborati prodotti dalla docente. L’undicesimo motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile perché privo di argomentazioni specifiche. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
D.L. n. 134/2009, art. 1, commi 4-octies-4-undecies, convertito dalla L. n. 167/2009
La situazione di invalido civile del dipendente pubblico condiziona non solo la regolarità dell’assunzione, ma anche la permanenza dell’efficacia del rapporto, che si fonda sul regime speciale riconosciuto ai dipendenti oggettivamente svantaggiati e che per questo esige la persistenza della condizione che legittima l’applicazione della disciplina di favore, anche a tutela di soggetti effettivamente invalidi e non avviati al lavoro.
La disciplina speciale consente all’Amministrazione scolastica di verificare i requisiti per la fruizione della riserva anche dopo l’assunzione. Se l’accertamento straordinario esclude la percentuale richiesta, viene meno il presupposto per la permanenza del rapporto instaurato in base alla riserva.
D.L. n. 78/2009, art. 20, convertito dalla L. n. 102/2009
In sintesi può dirsi che, in base alle nuove modalità operative, si è data attuazione al D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 1 – laddove stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2010 “in ogni caso” è effettuato dall’INPS l’accertamento definitivo sanitario in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolto dalle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo – escludendo l’obbligatorietà di un formale provvedimento espresso dell’INPS.
Nel sistema operativo applicato agli accertamenti sanitari, l’intervento dell’INPS non richiede necessariamente un autonomo provvedimento espresso: l’accertamento svolto dalla Commissione integrata e trasmesso all’INPS può completare l’iter secondo le modalità previste.
L. n. 68/1999, art. 1
Nell’ambito delle categorie protette, previste dalla L. n. 68 del 1999, art. 1 e catalogate ai fini del diritto alla riserva di posti con la lettera “N” per quel che qui interessa – vi sono “a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento”, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2 dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità.
La riserva “N” spetta, per la categoria qui considerata, a chi presenti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni. Un accertamento che escluda tale soglia elimina il presupposto sanitario della riserva.
art. 1418, comma 1, c.c.
Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell’atto per ragioni – se così può dirsi – ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’atto medesimo.
La violazione di una norma imperativa che vieta la stipulazione in assenza di un requisito soggettivo necessario incide sulla validità del contratto, anche se la norma non disciplina direttamente il contenuto delle obbligazioni.
D.Lgs. n. 165/2001, art. 63, comma 2
E, va rilevato che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2, nel prevedere un’automatica incidenza sul rapporto della pronuncia che accerta la violazione delle norme inerenti l’assunzione, configura non già il vizio dell’annullabilità, ma quello, rilevabile d’ufficio, della nullità, equivalente alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perchè affetto da nullità, come si è detto.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la violazione delle norme inderogabili che regolano l’assunzione incide sul rapporto configurando nullità, non annullabilità.
art. 366, comma 1, c.p.c.
Nella specie, in applicazione di tali principi, la ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi ad allegare l’invocato giudicato esterno, ma avrebbe anche dovuto dare adeguato conto nel ricorso – mediante riproduzione integrale – del contenuto della sentenza di cui si assume la scorretta interpretazione da parte del giudice di appello e di cui si chiede a questa Corte di accertare la portata, al fine di consentire a questa Corte l’individuazione e gli eventuali limiti del dedotto giudicato esterno.
Chi deduce in cassazione un giudicato esterno deve riprodurre integralmente la sentenza invocata, così da consentire alla Corte di individuarne il contenuto e gli eventuali limiti; la mera allegazione o sintesi comporta l’inammissibilità della censura.
art. 2697 c.c.
Con la produzione del verbale della Commissione medica di Vicenza dalla quale risultava l’inesistenza della percentuale richiesta per la “riserva N” la P.A. aveva assolto l’onere probatorio a proprio carico.
Nel caso concreto, la produzione del verbale dell’accertamento sanitario che escludeva la soglia d’invalidità richiesta è stata ritenuta sufficiente ad assolvere l’onere probatorio dell’Amministrazione, a fronte della contestazione e dei differenti elaborati prodotti dalla lavoratrice.
art. 91 c.p.c.
A prescindere che, nella specie, non si riscontra alcuna violazione del principio della soccombenza, unico profilo eventualmente rilevante, in materia, in sede di giudizio di cassazione – deve essere sottolineato che una simile violazione non viene neppure denunciata e che, nel suo complesso, il motivo risulta del tutto privo di argomentazioni giuridiche a sostegno della solo enunciata violazione dell’art. 91 c.p.c.
La censura sulla regolazione delle spese in cassazione deve denunciare e argomentare una specifica violazione del principio di soccombenza; una mera enunciazione della violazione dell’art. 91 c.p.c. è inammissibile.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’assunzione effettuata in violazione di norme inderogabili che impongono requisiti soggettivi per l’accesso tramite graduatoria o quota di riserva può comportare la nullità del contratto, anche se la violazione non attiene direttamente al contenuto delle obbligazioni contrattuali e indipendentemente dalla consapevolezza del lavoratore.
- Per le assunzioni scolastiche effettuate avvalendosi della riserva prevista per gli invalidi civili, la disciplina speciale consente verifiche straordinarie dei requisiti sanitari anche dopo l’instaurazione del rapporto; se la verifica accerta una percentuale inferiore alla soglia necessaria, viene meno il presupposto della riserva e può essere rimosso il rapporto instaurato sulla sua base.
- Nelle verifiche sanitarie disciplinate dal sistema operativo richiamato dalla normativa speciale, l’accertamento non richiede necessariamente un autonomo provvedimento espresso dell’INPS: il verbale della commissione competente, integrata secondo le regole applicabili e trasmesso all’INPS, può essere sufficiente a completare l’iter.
- L’iscrizione nelle liste di collocamento mirato ha funzione di accertamento dei requisiti legali; quando una verifica straordinaria esclude il requisito sanitario che ne costituisce l’oggetto, viene meno anche il presupposto dell’iscrizione e del beneficio della riserva.
- Chi invoca in cassazione l’efficacia di un giudicato esterno deve riprodurre integralmente nel ricorso la sentenza che assume passata in giudicato; la sola allegazione, il richiamo a stralci o una sintesi non consentono di verificarne contenuto e limiti e rendono inammissibile la censura.
- La critica alla valutazione delle prove non è ammissibile in cassazione se si limita a proporre una ricostruzione alternativa del materiale istruttorio. Inoltre, se la decisione si fonda su più ragioni autonome, la mancata impugnazione specifica di una di esse rende inammissibili le censure rivolte alle altre.
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