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Sentenza

Sentenza del 13/03/2017 n. 897 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRAP - contribuente - imprenditore - non rileva - attività - autonoma organizzazione - è necessaria - valutazione concreta - è dovuta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettamento all'IRAP di un contribuente qualificato come imprenditore, anche piccolo. Il principio richiamato esclude che la sola qualità di imprenditore o l'esercizio di un'attività d'impresa siano sufficienti a dimostrare il presupposto dell'imposta. È invece necessario accertare concretamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione, valutando le modalità effettive di svolgimento dell'attività, l'impiego di beni strumentali, lavoro altrui e altri elementi organizzativi.

La decisione

La sentenza afferma che l'IRAP non può essere applicata automaticamente sulla base della qualifica di imprenditore, anche se piccolo. L'imposta è dovuta soltanto quando, in concreto, l'attività sia esercitata mediante un'autonoma organizzazione. Pertanto, in assenza di tale requisito, il contribuente non è assoggettabile all'IRAP. Il testo non specifica l'esito processuale formale del singolo giudizio, ma il principio è favorevole al contribuente quando l'Amministrazione fonda la pretesa esclusivamente sulla sua qualità di imprenditore.

Norme richiamate

  • IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione

    È esclusa l'applicazione dell'IRAP basata unicamente sulla qualità di imprenditore (anche piccolo) del contribuente, in quanto per poter essere assoggettato a tale imposta, questi deve esercitare la propria attività in maniera autonomamente organizzata.

    L'autonoma organizzazione costituisce un requisito concreto e ulteriore rispetto all'esercizio dell'attività d'impresa o alla qualifica soggettiva di imprenditore. La sua esistenza deve essere verificata caso per caso.

  • Cassazione, sentenza n. 9561/2016

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui la sola qualità di imprenditore non dimostra automaticamente il presupposto impositivo dell'IRAP.

  • Cassazione, sentenza n. 24515/2016

    Richiamata per confermare che l'autonoma organizzazione deve essere accertata in concreto e non presunta in ragione del solo esercizio di un'attività d'impresa.

Massime di principio

  • L'IRAP non è automaticamente dovuta da ogni imprenditore o piccolo imprenditore: occorre verificare l'effettiva presenza di un'autonoma organizzazione.
  • La valutazione deve essere concreta e basata sulle modalità reali di svolgimento dell'attività, considerando soprattutto beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e l'impiego non marginale di lavoro altrui.
  • L'Amministrazione finanziaria non può fondare l'imposizione esclusivamente sulla qualifica formale del contribuente; deve dimostrare il presupposto organizzativo dell'imposta.
  • In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'IRAP documentando la modestia della struttura, l'assenza o marginalità di dipendenti e collaboratori e l'utilizzo di strumenti strettamente necessari all'attività.

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