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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3172

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, di tale regolamento, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione

Normativa europea32024R3172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce modelli uniformi e regole tecniche per l’informativa prudenziale degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, sostituendo integralmente il precedente impianto del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637. L’intervento recepisce le modifiche del pacchetto CRR 3/Basilea III introdotte dal regolamento (UE) 2024/1623 e aggiorna i contenuti informativi su capitale, liquidità, rischio di credito, mercato, operativo, CVA, ESG e cripto-attività. Vengono inoltre disciplinate le soluzioni informatiche dell’ABE, la frequenza dell’informativa, alcuni criteri di compilazione e un regime transitorio per il rischio di mercato.

Norme tecniche di attuazione per la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni prudenziali previste dalla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013, aggiornate ai requisiti introdotti da Basilea III e dal regolamento (UE) 2024/1623, con abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti soggetti agli obblighi di pubblicazione prudenziale previsti dalla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013, con particolare riguardo a enti creditizi e, per taluni contenuti, agli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII). Riguarda l’informativa al mercato su fondi propri, requisiti patrimoniali, leva finanziaria, liquidità, rischio di credito, rischio di controparte, cartolarizzazioni, rischio di mercato, CVA, rischio operativo, IRRBB, remunerazione, attività vincolate, rischi ESG e cripto-attività. Si applica dal 1° gennaio 2025; alcune disposizioni transitorie mantengono fino al 31 dicembre 2025 taluni riferimenti al regolamento (UE) 2021/637 per l’informativa sul rischio di mercato. Non disciplina direttamente l’attività di vigilanza sostanziale, ma il formato, il contenuto e la frequenza delle pubblicazioni prudenziali.

Informativa prudenziale degli enti ai sensi del CRR, aggiornata a Basilea III

Il regolamento definisce il nuovo quadro tecnico di attuazione per la pubblicazione delle informazioni prudenziali da parte degli enti soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013. Esso sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per allineare l’informativa ai cambiamenti introdotti dal regolamento (UE) 2024/1623, in particolare su rischio di credito, rischio operativo, rischio di mercato, CVA, output floor, ESG e cripto-attività.

Ambito e struttura dell’intervento

Il regolamento si applica alle informazioni che gli enti devono pubblicare nell’ambito del terzo pilastro, secondo i titoli II e III della parte otto del CRR. La disciplina è costruita per modelli uniformi, allegato I, e per una tavola di concordanza, allegato II, così da assicurare comparabilità, coerenza con gli standard internazionali e uniformità di presentazione. Il considerando sottolinea inoltre la necessità di rendere le informazioni più trasparenti e coerenti con le riforme di Basilea III.

Informazioni su metriche principali, capitale e leva finanziaria

Gli articoli 1, 4, 5, 6 e 8 disciplinano l’informativa su metriche prudenziali essenziali: quadro d’insieme delle esposizioni ponderate per il rischio, obiettivi e politiche di gestione del rischio, ambito di applicazione, fondi propri, riserve di capitale anticicliche, coefficiente di leva finanziaria e requisiti di liquidità. Il rinvio agli articoli 437, 440, 451 e 451 bis CRR conferma che l’obiettivo è garantire al mercato dati omogenei su capitale disponibile, assorbimento delle perdite, liquidità e indebitamento.

Informativa G-SII

L’articolo 7 prevede un obbligo specifico per i G-SII: devono pubblicare i valori degli indicatori rilevanti per il punteggio di sistemicità di cui all’articolo 441 CRR, usando il modello uniforme di cui all’articolo 434 bis. L’informativa va inserita nella relazione di fine esercizio del terzo pilastro e, se i valori presentati alle autorità competenti risultano diversi, deve essere ripubblicata nella prima relazione successiva alla presentazione definitiva.

Rischio di credito, qualità creditizia e tecniche di attenuazione

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 coprono l’informativa sul rischio di credito e diluizione, sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito, sul metodo standardizzato, sul metodo IRB, sulle esposizioni specializzate e in strumenti di capitale, sul rischio di controparte e sulle cartolarizzazioni. Per i grandi enti che superano la soglia del 5% nel rapporto tra crediti e anticipi rilevanti ex articolo 47 bis CRR, l’articolo 9 introduce un’informativa supplementare annuale; la soglia va calcolata escludendo talune poste e l’obbligo nasce o cessa solo al ricorrere di specifiche condizioni su trimestri consecutivi.

Rischio di mercato e periodo transitorio

L’articolo 16 aggiorna l’informativa al nuovo quadro sul rischio di mercato e ai metodi alternativi introdotti dal CRR riformato. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2025 gli enti devono continuare ad applicare l’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/637; la nuova disciplina informativa diventa operativa in parallelo all’entrata in applicazione del nuovo regime sostanziale. Alla prima data di applicazione dei metodi alternativi, chi utilizza il metodo alternativo dei modelli interni deve pubblicare insieme le informazioni qualitative e quantitative.

Rischio di aggiustamento della valutazione del credito, rischio operativo e IRRBB

Gli articoli 17, 18 e 19 regolano l’informativa sul rischio CVA, sul rischio operativo e sul rischio di tasso di interesse sulle posizioni fuori dal portafoglio di negoziazione. Il regolamento recepisce l’impostazione del nuovo rischio operativo basato sulla componente dell’indicatore di attività e richiede la pubblicazione, ai fini informativi, delle perdite operative annuali degli ultimi 10 anni. Per l’IRRBB, chi pubblica per la prima volta non deve fornire i dati relativi alla data di riferimento precedente.

Remunerazione, attività vincolate, ESG e cripto-attività

L’articolo 20 disciplina l’informativa sulla politica di remunerazione, mentre l’articolo 21 riguarda attività vincolate e non vincolate. Particolarmente rilevante è l’articolo 22 sui rischi ESG: l’informativa deve coprire profili qualitativi, rischio di transizione, rischi fisici e misure di mitigazione collegate alle attività ecosostenibili ai sensi della tassonomia UE. Per le controparti non soggette agli obblighi di informativa della direttiva 2013/34/UE e del regolamento delegato (UE) 2021/2178, sono ammessi dati volontari, stime interne, proxy o, in mancanza, una spiegazione dell’impossibilità di raccogliere le informazioni in modo non eccessivamente oneroso. L’articolo 23 impone inoltre l’informativa sulle esposizioni alle cripto-attività nel periodo transitorio previsto dall’articolo 501 quinquies CRR.

Soluzioni informatiche, forma dei dati e frequenza

L’articolo 24 attribuisce all’ABE il compito di predisporre e aggiornare soluzioni informatiche e istruzioni, che devono contenere tutti i punti di dati richiesti dai modelli. L’articolo 25 prescrive che l’omissione di dati non alteri la numerazione dei modelli, imponendo note esplicative; stabilisce anche regole sulla precisione dei valori monetari e percentuali e sugli elementi identificativi dell’ente e del periodo di riferimento. L’articolo 26 coordina invece la frequenza trimestrale, semestrale o annuale con i periodi T, T-1, T-2, T-3 e T-4, prevedendo che alla prima pubblicazione non siano necessari i dati dei periodi precedenti.

Abrogazione e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1° gennaio 2025. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 cessa di applicarsi da tale data, salvo l’articolo 15 e gli allegati XXIX e XXX, che restano in vigore fino al 31 dicembre 2025 ai soli fini dell’articolo 16 del presente regolamento; l’abrogazione formale del vecchio regolamento opera dal 31 dicembre 2025.

Disposizioni principali

Oggetto e modello generale di informativa

Gli articoli 1-23 collegano ciascun blocco informativo alle disposizioni della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli allegati I e II del presente regolamento, imponendo l’uso di modelli uniformi per metriche principali, fondi propri, rischio di credito, mercato, operativo, ESG, liquidità, cartolarizzazioni, remunerazione, attività vincolate e cripto-attività.

G-SII e indicatori di rilevanza sistemica

L’articolo 7 impone ai G-SII di pubblicare i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del punteggio ai sensi dell’articolo 441 CRR, tramite il modello uniforme di cui all’articolo 434 bis; l’informativa va resa nella relazione di fine esercizio del terzo pilastro e ripubblicata nella prima relazione successiva alla presentazione definitiva alle autorità se i dati differiscono.

Informativa su rischio di credito e soglia del 5%

L’articolo 9 prevede un’informativa aggiuntiva annuale per i grandi enti il cui rapporto tra crediti e anticipi rientranti nell’articolo 47 bis, paragrafo 3, e il totale dei crediti e anticipi rientranti nell’articolo 47 bis, paragrafo 1, raggiunge o supera il 5%, con regole di calcolo della soglia, esclusioni dal rapporto e condizioni per l’avvio o la cessazione dell’obbligo.

Metodo standardizzato e metodo IRB

Gli articoli 11 e 12 disciplinano l’informativa per gli enti che utilizzano rispettivamente il metodo standardizzato e il metodo IRB, includendo riferimenti specifici agli articoli 444, 452 e 453 CRR e ai relativi modelli dell’allegato I; l’articolo 11 richiama anche i valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri.

Rischio di mercato e regime transitorio

L’articolo 16 introduce l’informativa sul rischio di mercato aggiornata ai nuovi metodi del CRR, ma prevede che fino al 31 dicembre 2025 resti applicabile l’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637; alla prima applicazione dei metodi alternativi i soggetti interessati devono pubblicare insieme dati qualitativi e quantitativi.

Informativa ESG e principio di proporzionalità

L’articolo 22 richiede l’informativa prudenziale sui rischi ambientali, sociali e di governance, includendo dati qualitativi, rischio di transizione, rischi fisici, azioni di attenuazione su attività ecosostenibili e altre esposizioni connesse alla transizione/clima. Per talune controparti non soggette alla CSRD, il regolamento consente l’uso di dati volontari, stime interne e proxy, oppure la spiegazione dell’impossibilità di raccogliere le informazioni in modo non eccessivamente oneroso.

Soluzioni informatiche ABE e requisiti formali

L’articolo 24 affida all’ABE la messa a disposizione e l’aggiornamento di soluzioni informatiche e istruzioni, coerenti con i modelli uniformi e disponibili in tutte le lingue ufficiali. L’articolo 25 disciplina la numerazione, le omissioni, le note esplicative, la chiarezza delle informazioni qualitative, la precisione minima dei dati monetari e percentuali e i dati identificativi dell’ente e del periodo di riferimento.

Frequenza dell’informativa e periodi di riferimento

L’articolo 26 definisce i periodi T, T-1, T-2, T-3 e T-4 e collega la compilazione alla frequenza trimestrale, semestrale o annuale. I dati dei periodi precedenti non sono richiesti alla prima pubblicazione; gli enti devono inoltre pubblicare le date corrispondenti ai periodi informativi.

Abrogazione del regolamento (UE) 2021/637 e decorrenza

L’articolo 27 stabilisce che il regolamento (UE) 2021/637 cessa di applicarsi dal 1° gennaio 2025, salvo l’articolo 15 e gli allegati XXIX e XXX, che restano applicabili fino al 31 dicembre 2025 ai fini dell’articolo 16 del presente regolamento; l’abrogazione formale opera dal 31 dicembre 2025. L’articolo 28 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° gennaio 2025.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialesettore bancariotrasparenza e informativarischi finanziaririschi ambientali, sociali e di governance

Testo integrale

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