Ordinanza n. 2126/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego di riconoscimento della parità scolastica all’istituto frequentato dagli studenti
Esito
Favorevole al ricorrente (studenti)
Prevale il privato
La controversia
Gli studenti avevano impugnato dinanzi al TAR Campania il decreto con cui l’Ufficio scolastico regionale aveva negato il riconoscimento della parità scolastica per l’anno 2025/2026 all’istituto da essi frequentato. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo insussistente la loro legittimazione ad agire nel giudizio avente a oggetto il diniego della parità scolastica. In appello, l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione è stata reiterata dall’amministrazione, ma il Consiglio di Stato ha riservato al merito la relativa valutazione. In sede cautelare, gli appellanti hanno rappresentato di non poter, allo stato, sostenere né le prove INVALSI e l’esame di maturità come studenti dell’istituto, mancando l’accertamento della spettanza della parità scolastica, né l’esame come privatisti, non avendo potuto presentare tempestivamente la relativa domanda; hanno inoltre evidenziato l’impossibilità di trasferirsi tempestivamente presso altri istituti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello ai limitati fini cautelari, senza definire l’eccezione preliminare relativa alla legittimazione ad agire, riservandone l’esame alla fase di merito. Quanto al fumus boni iuris, ha escluso che in sede cautelare potesse essere attribuito direttamente all’istituto il beneficio della parità scolastica, trattandosi di bene conseguibile soltanto all’esito vittorioso del giudizio; ha tuttavia rilevato la peculiare situazione di incertezza degli studenti, il cui diritto dell’istituto alla parità era ancora sub iudice dinanzi al TAR. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto necessario evitare che la prossima conclusione dell’anno scolastico determinasse la perdita della possibilità di sostenere l’esame e la necessità di ripetere l’anno. Nel bilanciamento degli interessi, ha quindi ordinato all’amministrazione di ammettere gli studenti appellanti a sostenere l’esame finale come privatisti. Ha disposto altresì che il Ministero, tramite l’Ufficio scolastico regionale, indichi le modalità per la presentazione delle domande, individui sedi d’esame preferibilmente prossime alle residenze degli studenti, predisponga apposite sessioni e ne comunichi tempestivamente il calendario all’istituto di provenienza, assicurando la conclusione delle prove nei tempi ministerialmente previsti. La misura non incide sul contenzioso relativo alla parità scolastica dell’istituto, poiché l’esame da privatista prescinde da tale accertamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 17 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della decisione cautelare in appello.
art. 29 c.p.a.
giudizio ex art. 29 c.p.a.
La questione della legittimazione degli studenti a impugnare il diniego di riconoscimento della parità scolastica è stata riservata alla decisione di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare non può essere attribuito direttamente il bene della vita che presuppone il definitivo accertamento della spettanza di un’autorizzazione o di un riconoscimento amministrativo ancora controverso; possono tuttavia essere adottate misure interinali autonome, idonee a preservare gli interessi del destinatario senza anticipare gli effetti sostanziali dell’eventuale accoglimento nel merito.
- Quando l’incertezza sull’esito di un procedimento amministrativo ancora sub iudice rischia di compromettere irreversibilmente la conclusione del percorso scolastico degli studenti, il giudice cautelare può ordinare all’amministrazione di consentire lo svolgimento degli esami secondo modalità alternative, se ciò evita il pregiudizio senza incidere sull’oggetto del contenzioso principale.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico dell’amministrazione scolastica comprende non soltanto la verifica dei requisiti per il riconoscimento della parità, ma anche la continuità e il completamento del percorso di istruzione degli studenti coinvolti.
- Una misura cautelare può imporre all’amministrazione non solo l’ammissione a una prova o procedura, ma anche l’adozione degli adempimenti organizzativi necessari a rendere effettiva la tutela, quali l’individuazione delle sedi, la definizione del calendario e la comunicazione tempestiva agli interessati.
- La concessione di una misura cautelare diretta a salvaguardare la posizione degli studenti non determina, né presuppone, il riconoscimento della parità scolastica dell’istituto frequentato, quando la misura è strutturalmente autonoma e compatibile con qualsiasi esito del giudizio principale.
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