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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42643/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto negativo di competenza sulla determinazione del giudice territorialmente competente per il reato di falsità in certificati: il Tribunale di Napoli (in composizione monocratica) aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio ritenendo rilevante il luogo di primo utilizzo dei certificati falsi (deposito al Giudice di pace di Marigliano). Il GUP di Nola, chiamato a decidere sul rinvio a giudizio, ha eccepito che la falsità materiale di privato è reato istantaneo consumato al momento della formazione del documento, perciò il luogo di consumazione va identificato nel luogo di formazione; posto che il luogo di formazione è ignoto, secondo il GUP deve applicarsi la regola suppletiva dell'art. 9, comma 2, c.p.p. (giudice della residenza, dimora o domicilio dell'imputato), individuando così la competenza nel Tribunale di Napoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e lo ha risolto favorevolmente al GUP di Nola: ha dichiarato la competenza del Tribunale di Napoli e disposto la trasmissione degli atti. La Corte ha inoltre chiarito che, benché nella rubrica dell'imputazione fosse indicato l'art. 476 c.p. (falsità commessa da pubblico ufficiale), dai fatti emerge la contestazione del reato ex art. 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato), poiché gli imputati non rivestono la qualità di pubblico ufficiale. Ha ribadito che il reato di cui all'art. 482 c.p. è di natura istantanea e si consuma con la formazione del documento falso, rendendo irrilevante l'uso successivo; quando il luogo di formazione è ignoto, si applica l'art. 9, comma 2, c.p.p. e la competenza territoriale si radica nel giudice della residenza/dimora/domicilio dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 482 cod. pen.

    falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazioni amministrative

    Reato di natura istantanea: si consuma con la formazione del documento falso; l'uso successivo è irrilevante ai fini della consumazione e della determinazione del luogo di commissione

  • art. 476, commi 1 e 2, cod. pen.

    falsità materiale commessa da pubblico ufficiale

    Norma richiamata nella rubrica dell'imputazione ma ritenuta inapplicabile ai fatti concreti perché gli imputati non risultano essere pubblici ufficiali; la Corte ha operato una riclassificazione in base al fatto storico

  • art. 477 cod. pen.

    riferimento normativo collegato alla falsità in certificati

    Richiamata nella dottrina e in combinato con l'art. 482; utile per inquadrare le fattispecie di falsità in documenti amministrativi, ma la decisione si è concentrata sull'art. 482 relativo al privato

  • art. 9, comma 2, cod. proc. pen.

    regola suppletiva per la competenza territoriale: giudice della residenza, dimora o domicilio dell'imputato

    Se il luogo di consumazione del reato non è individuabile, la competenza territoriale si determina applicando questa regola; nel caso concreto, dato l'ignoranza del luogo di formazione dei certificati falsi, la competenza è stata radicata nel Tribunale della residenza degli imputati (Napoli)

Massime di principio

  • Per i reati di falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.) la consumazione coincide con la formazione del documento falso: il luogo rilevante è quindi quello di formazione, non quello di utilizzo successivo
  • Se il luogo di formazione del documento falso non è identificabile con certezza, va applicata la regola suppletiva dell'art. 9, comma 2, c.p.p.: competente è il giudice della residenza, dimora o domicilio dell'imputato
  • È necessario verificare la corrispondenza tra la fattispecie astratta indicata nell'imputazione e il fatto storico: la qualificazione giuridica del reato può cambiare se dalla ricostruzione fattuale non emerge la qualità (es. pubblico ufficiale) richiesta da una specifica norma
  • Per determinare la competenza territoriale nei conflitti tra giudici, la Corte di legittimità può riclassificare il fatto e decidere autonomamente la corretta norma applicabile
  • Non va confuso il luogo di prima utilizzazione del documento con il luogo di formazione quando la norma incriminatrice considera la consumazione al momento della formazione; la valutazione del momento e del luogo della consumazione è cruciale per la competenza territoriale

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