Cassazione Civile, Sentenza n. 6975/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La contestazione fiscale riguarda la mancata applicazione della ritenuta del 12,50% sugli interessi pagati da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. relativi a un prestito obbligazionario del 2004 sottoscritto dalla controllata lussemburghese Mondadori International S.A., che a sua volta avrebbe trasferito i proventi a investitori statunitensi. L'Ufficio ha ritenuto che la società lussemburghese non fosse il "beneficiario effettivo" degli interessi (quindi non spettante l'agevolazione/esenzione) e ha notificato avviso di accertamento per omissione della ritenuta e relativo atto di contestazione per sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente all'atto di contestazione sulle sanzioni (TMBCO2E00227/2010) in seguito allo sgravio operato dall'Agenzia. Quanto all'avviso di accertamento (TMB032E00890/2010) la Corte ha accolto i motivi (2°, 3° e 4°) con cui la ricorrente contestava la qualificazione della Mondadori International S.A. come "beneficiario effettivo", ritenendo che il giudice d'appello non avesse compiuto un'adeguata analisi di fatto e di diritto sulla sostanza economica e sulla presenza di eventuali obblighi di trasferimento dei proventi. Il primo motivo è stato rigettato; gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza della CTR Lombardia è stata cassata e la causa rimessa per nuovo esame alla Corte tributaria regionale di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché valuti la questione alla luce dei principi OCSE, della giurisprudenza della Corte di giustizia UE e degli standard nazionali sulla nozione di "beneficiario effettivo". In sintesi il ricorso di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha ottenuto una pronuncia favorevole sui profili sostanziali relativi al beneficial owner e la questione sarà riesaminata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, quinto comma
ritenuta nella misura del 12,50%
Norma sulla ritenuta alla fonte sugli interessi: la Corte ricorda che l'applicazione della ritenuta è subordinata al fatto che il percettore non sia il beneficiario effettivo; l'accertamento dell'Ufficio deve dimostrare l'insussistenza dei presupposti di esenzione/agevolazione
d.lgs. n. 239 del 1996, art. 7
imposta sostitutiva (nella misura del 12,50%)
Richiamata come diversa modalità di imposizione; la Corte osserva che l'accertamento è fondato sull'art. 26 DPR 600/1973 e non può contraddittoriamente applicare anche un diverso presupposto senza coerente argomentazione
Direttiva 2003/49/CE (regime fiscale comune sugli interessi e canoni)
La giurisprudenza UE richiede che, per riconoscere vantaggi convenzionali o direttivi, non vi sia una costruzione artificiosa; la Corte richiama i criteri della direttiva e della Corte di Giustizia UE per individuare il "beneficiario effettivo" nelle operazioni intra-UE
Modello OCSE e Commentario (beneficial owner)
Il Commentario OCSE, sebbene non vincolante, è riferimento interpretativo importante: il beneficiario effettivo non è chi ha l'obbligo, contrattuale o legale, di trasferire il pagamento ricevuto; rilevano la sostanza economica e la presenza di obblighi specifici di ritrasferimento
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, art. 49
Il principio di libertà di stabilimento è invocato per richiedere che la nozione di beneficiario effettivo sia interpretata compatibilmente con i diritti UE; tuttavia, la tutela può essere negata in presenza di strutture artificiose con intento elusivo (giurisprudenza CJUE)
d.lgs. n. 471 del 1997, art. 13
sanzione nella misura del 30% delle ritenute non versate
Norma sulle sanzioni amministrative tributari: nel caso specifico l'atto sanzionatorio è stato successivamente sgravato dall'Amministrazione e quindi dichiarata cessata la materia del contendere
Codice civile, disposizioni richiamate (art. 12 disp. preliminari, art. 1703 c.c. citati)
Riferimenti al diritto privato utilizzati per qualificare rapporti contrattuali e diritti di credito: utili per verificare se vi sono vincoli giuridici sull'utilizzo dei proventi
Massime di principio
- Il concetto di "beneficiario effettivo" va valutato sulla base della sostanza economica: rileva la reale disponibilità e l'effettiva autonoma possibilità di utilizzare e trattenere il reddito, non la mera titolarità formale.
- Non è beneficiario effettivo chi ha un obbligo contrattuale o legale di trasferire i pagamenti ricevuti (agenti, nominees, conduit companies): la presenza di tali obblighi è elemento decisivo per negare l'agevolazione.
- L'Amministrazione deve dimostrare elementi oggettivi e, se necessario, anche l'intento elusivo (secondo la giurisprudenza CJUE): non bastano presunzioni formali; è richiesto un esame puntuale dei fatti e dei flussi economici.
- Una holding o sub-holding "pura" può essere comunque considerata beneficiario effettivo se dimostra autonomia gestionale e la capacità di trattenere i proventi (redditi regolarmente imputati in bilancio e aggredibili dai creditori).
- Indicatori-spia di una struttura 'conduit' includono: unica attività consistente nel ricevere e immediatamente trasferire i proventi, utile imponibile trascurabile, assenza di sostanza economica e motivazioni operative diverse dall'ottimizzazione fiscale.
- In caso di dubbi interpretativi significativi e di buona fede nella posizione del contribuente, le sanzioni possono essere mitigate o annullate; va sempre valutata l'esistenza di una incertezza normativa ragionevole.
- Il giudice deve compiere un'analisi di merito approfondita e motivata (fact-finding) prima di riclassificare una società come non beneficiaria effettiva; decisioni meramente formali o generiche non reggono in sede di cassazione.
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