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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14237/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente è indiziata del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. per avere indicato nella richiesta di garanzia per PMI ricavi pari a € 91.817,00 come "ricavi non annotati nelle scritture contabili", e sulla base di quella autodichiarazione aver ottenuto un finanziamento di € 25.000 dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (agevolazione prevista dall'art. 13, comma 1, lett. m) del d.l. 8 aprile 2020 n. 23). Il riesame aveva inoltre contestato il sequestro di ulteriori € 1.500 presenti su una carta Postepay della ricorrente. In sede di gravame la ricorrente ha fatto valere che, prima dell'erogazione, aveva inviato una dichiarazione di rettifica del modulo di richiesta (comprensiva del quadro RG5) che avrebbe escluso o modificato il dato dei "ricavi non annotati" e che tale rettifica non era stata considerata dal Tribunale nella motivazione del sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati ritenendo che l'ordinanza impugnata difettasse di motivazione in ordine alla rettifica dell'autodichiarazione: il Tribunale non aveva valutato né motivato se la dichiarazione rettificativa (pur formalmente scartata ma protocollata) incidesse sull'elemento oggettivo del reato e sulla sussistenza del fumus commissi delicti. Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Ragusa, ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p., affinché colmi la lacuna motivazionale. Il secondo motivo (riguardante il sequestro della Postepay) è stato ritenuto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    Norma contestata: delitto relativo alle indebite percezioni di erogazioni pubbliche mediante dichiarazioni false o omissioni. Nel caso, l'indagine verte sulla dichiarazione di ricavi non annotati che avrebbe consentito l'ottenimento del contributo/finanziamento.

  • art. 13, comma 1, lett. m) del d.l. 8 aprile 2020 n. 23

    Norma che disciplina l'agevolazione (contributi/garanzie) per imprese colpite dalla crisi da COVID-19; nel procedimento si è rilevato che i "ricavi non annotati" non dovevano essere computati ai fini della determinazione dell'agevolazione.

  • Circolare n. 12 dell'8 giugno 2020 di Mediocredito Centrale (gestore del Fondo di garanzia)

    Chiarimento interpretativo secondo il quale i ricavi non annotati nelle scritture contabili devono essere esclusi dal computo del fatturato utile per l'accesso alla garanzia, per evitare l'inquinamento del valore dei ricavi considerati.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. in L. n. 176/2020)

    Norma che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta in deroga a procedure ordinarie per ragioni emergenziali; la cassazione si è svolta in forma scritta ai sensi di questa disposizione.

  • art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede la rimessione al giudice di primo grado per il completamento della motivazione o per nuovi accertamenti quando la decisione è annullata per vizi di motivazione; la Corte ha rinviato il procedimento al Tribunale per colmare la lacuna motivazionale.

Massime di principio

  • Quando è eccepita una rettifica della dichiarazione su cui si fonda il provvedimento cautelare, il giudice deve esaminare esplicitamente tale rettifica e motivare perché la stessa incide o non incide sull'elemento oggettivo del reato; l'omissione di questa valutazione può rendere il provvedimento annullabile.
  • Per disporre un sequestro preventivo a fini di confisca occorre una motivazione chiara che colleghi il valore sequestrato all'illecito (fumus commissi delicti) e al periculum; la mera indicazione di una somma percepita non contabilizzata non è sufficiente se esistono elementi che possano escludere o ridurre la rilevanza penale (es. rettifiche protocollate).
  • La prova della presentazione e del protocollo di documenti rettificativi è cruciale: anche se una dichiarazione è formalmente scartata dall'Amministrazione finanziaria, la sua esistenza protocollata può avere rilievo ai fini della valutazione della buona fede e dell'elemento soggettivo.
  • Le disposizioni interpretative del gestore del fondo (es. circolari) che escludono certi elementi dal computo del fatturato possono essere decisive per stabilire l'illegittimità o meno della percezione di agevolazioni; vanno valutate dal giudice nella motivazione del provvedimento cautelare.
  • Se il provvedimento di sequestro riguarda somme diverse da quelle formalmente oggetto dell'ordinanza (es. saldi su carte prepagate), il giudice deve motivare la loro inclusione, valutando la titolarità e la riconducibilità delle somme all'illecito e la proporzionalità della misura.
  • In caso di lacune motivazionali del giudice di merito, la Cassazione tende ad annullare e a rinviare perché il giudice di primo grado compia le necessarie valutazioni integrative, piuttosto che risolvere direttamente la questione nel merito.

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