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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12425/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha dichiarato responsabile agli effetti civili per il reato di truffa (art. 640 c.p.), articolando tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per avere ritenuto la truffa contrattuale nonostante, secondo la difesa, il veicolo avesse subito sostituzioni meccaniche (quasi integrale sostituzione del motore) che giustificherebbero il dato chilometrico e non configurerebbero manomissione del contachilometri; la difesa evidenziava inoltre che la causa del guasto fosse la mancata pulizia del filtro antiparticolato imputabile all'acquirente; 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella quantificazione della provvisionale, perché avrebbero incluso costi di riparazione non riconducibili alla condotta contestata; 3) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza del dolo, sostenendo che l'imputato aveva acconsentito alla risoluzione del contratto senza sapere che, nel frattempo, il veicolo era stato riparato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo e il terzo motivo non siano consentiti in quanto mirano a ottenere una rinnovata ponderazione del materiale probatorio e la Corte non può sindacare una motivazione di fatto priva di contraddittorieta o illogicita; i giudici di merito hanno congruamente ricostruito che l'imputato aveva posto in vendita il furgone indicando un chilometraggio molto inferiore al reale, determinando l'errore dell'acquirente e configurando il caratteristico artificio della truffa contrattuale (anche la manomissione del contachilometri qualifica l'artificio). Il secondo motivo sulla eccessivita della provvisionale e' inammissibile in cassazione, essendo la concessione e quantificazione di una provvisionale decisione discrezionale non sindacabile in questa sede. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, liquidate in dispositivo (importo finale non integralmente leggibile nel testo fornito).

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sulla truffa; la Corte ha interpretato che l'offerta in vendita di un mezzo con indicazione di chilometraggio falsata costituisce artificio idoneo a integrare la truffa contrattuale

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; usata per indicare che i motivi sono stati riassunti secondo le prescrizioni procedurali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'obbligo di condanna alle spese e della sanzione pecuniaria in caso di ricorso ritenuto infondato o inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare il ricorrente al pagamento alla Cassa delle ammende e alle spese

Massime di principio

  • In cassazione non e' consentito sindacare la valutazione di fatto e la rinnovata ponderazione della prova fatta dai giudici di merito: i motivi che chiedono cio' sono inammissibili
  • La manomissione o l'indicazione ingannevole del contachilometri è qualificabile come artificio tipico della truffa contrattuale quando altera la rappresentazione delle condizioni del veicolo inducendo l'acquirente in errore
  • La sostituzione di componenti meccaniche (es. motore) non elimina automaticamente la rilevanza del chilometraggio indicato: il chilometraggio e' riferibile alla vetustà complessiva del mezzo e gli accertamenti tecnici e la ricostruzione dei fatti spettano ai giudici di merito
  • Le decisioni sulla concessione e sulla quantificazione di provvisionali in sede penale sono atti discrezionali non facilmente impugnabili in cassazione
  • Chi propone ricorso infondato o inammissibile rischia la condanna al pagamento delle spese processuali e di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); è quindi opportuno valutare attentamente la fondatezza giuridica e la ammissibilità dei motivi prima di proporre ricorso

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