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Sentenza

Sentenza n. 750/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza alla sentenza n. 803/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord sez. Lavoro;

Giustizia amministrativa202502418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 803/2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 803/2024 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Sezione Lavoro, avente efficacia esecutiva e contenente un obbligo di pagamento a carico del Ministero. Il titolo esecutivo è stato notificato tramite PEC presso la sede reale dell'Amministrazione il 5 febbraio 2025, mentre il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 2 maggio 2025. Il TAR ha rilevato che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, le amministrazioni statali dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento e che, prima della scadenza di tale termine, il creditore non può promuovere l'esecuzione forzata né il giudizio di ottemperanza. Poiché tra la notifica del titolo e l'instaurazione del giudizio erano decorsi meno di 120 giorni, la ricorrente non aveva rispettato la condizione di ammissibilità dell'azione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo non ancora decorso, al momento della sua instaurazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Tale termine costituisce uno spatium deliberandi riconosciuto alle amministrazioni statali per adempiere spontaneamente agli obblighi pecuniari derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e rileva anche ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza. La notificazione del titolo deve essere effettuata presso la sede reale dell'amministrazione, così da assicurare la conoscenza effettiva della pretesa esecutiva. Il TAR ha inoltre ritenuto irrilevante l'assenza della ricorrente alla camera di consiglio, poiché era stata informata della relativa data ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il termine di 120 giorni opera come spatium deliberandi per l'amministrazione e costituisce condizione di ammissibilità anche del giudizio di ottemperanza; il ricorso non può essere instaurato prima della sua scadenza.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, il cui esercizio è soggetto al rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può definire la controversia sulla base di una questione rilevata d'ufficio, purché ne dia avviso alle parti; l'assenza della ricorrente alla camera di consiglio non impedisce la decisione quando la parte era stata resa edotta della data dell'udienza.

Massime di principio

  • Quando si chiede in ottemperanza l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale esecutivo che impone a un'amministrazione statale il pagamento di somme di denaro, il creditore deve notificare il titolo esecutivo all'amministrazione presso la sua sede reale e attendere il decorso di 120 giorni prima di instaurare il giudizio.
  • Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 non limita soltanto l'esecuzione forzata e la notifica del precetto, ma costituisce anche una condizione di ammissibilità del giudizio amministrativo di ottemperanza avente a oggetto un obbligo pecuniario della pubblica amministrazione.
  • La notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'amministrazione è necessaria perché lo spatium deliberandi decorra validamente e l'amministrazione abbia effettiva conoscenza della pretesa esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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