Cassazione Penale, Sentenza n. 31383/2022 del 22/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Lentini era indagato per associazione per delinquere, accesso abusivo a sistema informatico, utilizzazione di segreto d'ufficio e corruzione: gestendo di fatto l'impresa To.Ke. Credit avrebbe corrisposto regalie al dipendente INPS Santo Di Lorenzo per ottenere accessi alla banca dati e informazioni sui debitori utili a pignoramenti. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha applicato la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale e di ricoprire uffici direttivi per sei mesi (in relazione ai capi a)-d) dell'incolpazione provvisoria). Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché il Tribunale avrebbe fondato il pericolo di reiterazione su una mera possibilità, nonostante le condotte siano cessate dopo l'allontanamento/licenziamento del funzionario infedele (marzo 2019), l'assenza di ulteriori illeciti successivi e il sequestro preventivo dei beni aziendali.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha censurato la motivazione del Tribunale per violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., rilevando che il pericolo di recidiva deve essere concreto e attuale e non può fondarsi su mere possibilità o inferenze apodittiche. La Corte ha anche evidenziato la contraddittorietà logica della valutazione del Tribunale (assenza di contatti successivi, mancati ulteriori illeciti e sequestro prevenivo) e ha annullato l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La norma richiede che il pericolo di reiterazione sia concreto ed attuale; non è sufficiente la mera possibilità o l'abitualità astratta. Le misure cautelari personali devono fondarsi su dati di fatto obiettivi e indicativi della propensione a delinquere.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. dalla legge n. 176 del 2020
Disposizione normativa che consente la trattazione scritta del giudizio; qui rilevata per la modalità di svolgimento del giudizio di cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 38763 del 08/03/2012, Miccoli, Rv. 253372-01)
Principio consolidato che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio sulla reiterazione deve poggiare su elementi concreti e oggettivi che dimostrino la reale inclinazione e la facilità con cui l'indagato, verificatasi l'occasione, potrebbe reiterare i reati.
Massime di principio
- Il pericolo di recidiva (pericolo di reiterazione) ai fini cautelari deve essere concreto e attuale: non basta la semplice possibilità o l'abitualità passata delle condotte.
- Elementi come il sequestro preventivo dei mezzi aziendali o l'allontanamento/licenziamento del funzionario infedele riducono significativamente la probabilità di reiterazione e devono essere considerati decisivi nella valutazione cautelare.
- La motivazione del giudice che applica misure personali deve evitare inferenze apodittiche o congetturali: deve indicare fatti obiettivi e specifici che mostrino la pericolosità attuale dell'indagato.
- La mancanza di ulteriori illeciti successivi nel tempo e l'assenza di contatti operativi con soggetti che agevolavano l'illecito sono elementi che favoriscono l'esclusione del pericolo concreto di reiterazione.
- In situazioni simili la difesa deve puntare sulla cessazione degli strumenti e delle condizioni operative del reato (sequestro, licenziamento del complice, assenza di attività postume) per impugnare misure interdittive o cautelari personali.
- I giudici devono valutare la proporzionalità della misura rispetto al concreto rischio: misure interdittive possono essere annullate se fondate su valutazioni illogiche o contraddittorie.
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