Sentenza n. 2489/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione delle ricorrenti di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del parere della Soprintendenza, della circolare regionale o del diniego comunale di condono. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.
Atto impugnato: parere della Soprintendenza recante dichiarazione di grave danno paesaggistico ai fini del condono edilizio, circolare regionale presupposta e rigetto comunale dell’istanza di condono edilizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’originario ricorrente aveva impugnato il parere della Soprintendenza relativo a opere edilizie abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, con dichiarazione di grave danno, nonché, ove occorrente, la circolare regionale richiamata dal parere e il provvedimento del Comune di Lipari di rigetto dell’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003. Nel corso del giudizio il ricorrente è deceduto; il processo è stato interrotto e successivamente riassunto dalle eredi. Con atto depositato il 16 luglio 2026, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione e hanno chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 32 l. 326/2003
Richiamato nel parere della Soprintendenza quale disposizione relativa alla valutazione paesaggistica delle opere oggetto di condono; la sentenza non ne esamina il merito.
art. 23 l.r. Sicilia 37/1985
Richiamato nel parere della Soprintendenza in relazione alle opere edilizie realizzate in area di interesse paesaggistico; la sentenza non ne esamina il merito.
l. 326/2003
Costituisce il fondamento dell’istanza di condono edilizio e del diniego comunale impugnato; la questione non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle ricorrenti.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.
- In presenza di una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo può compensare le spese di lite quando la complessità della vicenda sottesa lo giustifica.
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