Cassazione Penale, Sentenza n. 37030/2023 del 08/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma di condanna per furto pluriaggravato e truffa aggravata; contesta la motivazione della Corte d'appello rispetto al capo di furto (capo A), sostenendo che la Corte ha illogicamente ricollegato il furto commesso nel luglio 2016 dai coimputati Ilie e Sirto con la successiva truffa relativa a un preliminare di compravendita, senza prove sufficienti del suo ruolo. Fa valere che i contatti telefonici risultanti dai tabulati non provano il contenuto delle comunicazioni, che la mera conoscenza con gli autori materiali non è prova di partecipazione, che la documentazione trovata nella sua abitazione riguarda la truffa e non il furto, e che non è dimostrata la ricezione da parte sua del denaro riscosso.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che le censure siano in gran parte una riedizione delle obiezioni già valutate e confutate dai giudici di merito e che l'affermazione di un disegno unitario tra furto e truffa sia supportata da una valutazione complessiva delle prove ritenute certe e concordanti. L'obiezione sulla mancata dimostrazione della percezione di denaro da parte del Multari è considerata generica e priva di efficacia. Conseguentemente il ricorso viene respinto, il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Applicato per disporre le conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, ossia condanna al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di legittimità limita il proprio controllo alla sussistenza dei vizi di diritto e alla logica della motivazione; le valutazioni di fatto e della prova compiute dal giudice di merito sono difficilmente rimovibili se fondate su elementi ritenuti certi e concordanti.
- La mera vicinanza o conoscenza tra imputati e l'esistenza di contatti telefonici provati solo dai tabulati senza accertamento del loro contenuto possono non essere sufficienti, da soli, a dimostrare la partecipazione a un reato; tuttavia possono assumere valore probatorio se inseriti in un quadro probatorio complessivo che ne ricostruisca utilmente la funzione collegante.
- Per affermare l'unitarietà di un disegno criminoso che comprenda episodi distinti nel tempo è necessario che emergano elementi concreti e coerenti che colleghino le azioni; valutazioni atomistiche che ignorano il contesto probatorio complessivo risultano spesso inefficaci in sede di legittimità.
- Le censure generiche o che riedicono motivi già esaminati senza indicare specifici vizi di motivazione o violazioni di legge rischiano l'inammissibilità; l'appellante deve indicare in modo puntuale le ragioni per le quali la motivazione del giudice di merito sarebbe illogica o contraddittoria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., conseguenze economiche a carico del ricorrente, compresa la condanna al pagamento di somme alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese delle parti civili.
Testo integrale
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