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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3450/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) mancata concessione del termine a difesa richiesto dal nuovo difensore nominato poco prima dell'udienza; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado perché la lista testi non sarebbe stata regolarmente depositata e senza provvedimento di ammissione; 3) carenza di motivazione della sentenza di appello, che si sarebbe limitata a riprodurre le argomentazioni del Tribunale senza valutare le censure di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: in parte inammissibile per mera allegazione priva di supporto documentale e, comunque, manifestamente infondato in quanto la nomina di nuovo difensore, dopo il decorso dei termini e con udienza fissata nelle forme camerali per la disciplina emergenziale, non giustifica automaticamente il rinvio; ciò in quanto va bilanciata con il principio di ragionevole durata del processo. Sul secondo motivo: manifestamente infondato, atteso che il giudice ha il potere di ammettere d'ufficio prove testimoniali tardive (art. 507 c.p.p.) e la loro assunzione non determina la dichiarazione di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 c.p.p. Sul terzo motivo: inammissibile e generico, poiché la Corte territoriale ha fornito un autonomo e argomentato giudizio di prova sulla base di molteplici elementi (dichiarazioni di dipendenti e fornitori, contratti di locazione, comunanza di sede e gestione) e la Cassazione non può sostituirsi alla valutazione di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Riferimento alla facoltà di chiedere termini a difesa in caso di nomina di un nuovo difensore; la Corte osserva che tale facoltà deve essere bilanciata con il principio della ragionevole durata del processo e non può essere usata per dilatare i tempi processuali quando i termini sono già scaduti e l'udienza è fissata secondo procedure emergenziali.

  • art. 23, comma 2, dl. 149/2020

    Norma spettacolarmente richiamata per indicare che l'udienza è stata celebrata con le forme camerali previste dalla disciplina emergenziale; da tale modalità consegue una più rigida tempistica processuale che non giustifica rinvii per nomine tardive di difensori.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di assumere d'ufficio prove, incluse prove indicate irregolarmente o tardivamente dalle parti; sulla base di tale norma la Corte ha ritenuto ammissibili e utilizzabili le dichiarazioni testimoniali raccolte nonostante la tardiva indicazione.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'inutilizzabilità della prova nel caso di violazione di norme sul procedimento probatorio; la Corte ha ritenuto che non sussisteva un divieto che attivasse tale sanzione alla luce del potere di assunzione d'ufficio ex art. 507 c.p.p.

  • Principio di ragionevole durata del processo (giurisprudenza)

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui la possibilità di nominare nuovo difensore non può essere strumentalmente usata per incidere ingiustificatamente sulla scansione temporale del processo; la nomina tardiva non legittima automaticamente la concessione di un nuovo termine se comporterebbe un indebito allungamento dei tempi.

Massime di principio

  • La nomina tardiva di un difensore non dà di per sé diritto automatico a un rinvio: va valutata alla luce dei termini già decorso e del principio di ragionevole durata del processo; se l'udienza è stata fissata secondo procedure emergenziali e i termini per le memorie sono scaduti, il rinvio può essere negato.
  • Il giudice può assumere d'ufficio prove testimoniali anche se indicate irregolarmente o tardivamente dalle parti (art. 507 c.p.p.); in tali casi l'assunzione rende utilizzabili le dichiarazioni e non opera la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p.
  • La Corte di Cassazione verifica la presenza di un apparato argomentativo logico nella motivazione dei giudici di merito, ma non rientra nelle sue funzioni rinnovare la valutazione di merito dei fatti; censure generiche e ricostruzioni alternative dei fatti, prive di indicazione di specifici vizi logici o giuridici, sono inammissibili.
  • Le contestazioni processuali basate su mere allegazioni senza supporto documentale negli atti sono inammissibili: è necessario documentare e provare le circostanze dedotte per ottenere accoglimento delle censure procedurali.

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