Sentenza del 24/09/2015 n. 4022 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso del 50% dell'IRPEF, pari a 3.614 euro, applicata a tassazione separata sull'incentivo all'esodo corrisposto da T. S.p.A. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza favorevole al contribuente sostenendo, da un lato, che il ricorso introduttivo fosse tardivo ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e, dall'altro, che l'istanza di rimborso fosse decaduta ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, poiché presentata il 27 febbraio 2007, oltre 48 mesi dalla ritenuta operata dal sostituto d'imposta.
La decisione
La sentenza presenta una motivazione contraddittoria: dapprima afferma che il secondo motivo dell'Agenzia è fondato e che l'istanza di rimborso era tardiva, ma successivamente qualifica l'appello come infondato e dispone la conferma della decisione di primo grado. Nel dispositivo finale, tuttavia, accoglie espressamente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riforma la decisione impugnata. Pertanto, considerando prevalente il dispositivo, il rimborso richiesto dal contribuente non è stato riconosciuto. Le spese sono state dichiarate compensate, senza condanna di una parte.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
termine per la proposizione del ricorso dalla notificazione dell'atto impugnato
Il ricorso contro il diniego di rimborso è stato ritenuto tempestivo, poiché proposto il 9 settembre 2009 rispetto alla notifica del diniego avvenuta il 5 giugno 2009, tenendo conto della sospensione feriale dei termini.
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
termine di quarantotto mesi dal giorno in cui è stata operata la ritenuta
Il termine per chiedere il rimborso dell'imposta versata in eccedenza decorre, secondo la decisione, dalla data in cui il sostituto d'imposta ha effettuato la ritenuta, e non dalla scadenza del termine per la riliquidazione della dichiarazione. L'istanza presentata il 27 febbraio 2007 è stata quindi ritenuta decaduta.
Art. 16 della legge n. 742/1969
sospensione feriale dei termini
La sospensione feriale è stata considerata nel calcolo del termine per impugnare il diniego di rimborso.
Ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 gennaio 2008, cause riunite da C-128/07 a C-131/07
La decisione afferma che tale pronuncia non impone una diversa decorrenza dei termini di decadenza previsti dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.
Principio della certezza del diritto elaborato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea
il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza di termini ragionevoli di ricorso o in seguito all'esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionali, contribuisce a tale certezza
I rapporti giuridici divenuti definitivi per mancata impugnazione, prescrizione o decadenza non devono essere normalmente riaperti, anche a seguito di successive interpretazioni del diritto europeo.
Massime di principio
- Per le domande di rimborso fiscale fondate su ritenute operate dal sostituto d'imposta, occorre verificare con precisione il termine decadenziale previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 e, in linea generale, farlo decorrere dalla data della ritenuta.
- Il termine per impugnare il diniego di rimborso è distinto dal termine per presentare l'istanza amministrativa: il primo decorre dalla notifica del diniego, mentre il secondo può essere già scaduto prima dell'instaurazione del giudizio.
- La sospensione feriale dei termini può incidere sulla tempestività del ricorso giurisdizionale, ma non proroga necessariamente i termini sostanziali di decadenza per presentare l'istanza di rimborso.
- Il principio della certezza del diritto tutela i rapporti ormai definitivi: una nuova interpretazione normativa o una pronuncia europea non comporta automaticamente la riapertura di situazioni già consolidate per decadenza o mancata impugnazione.
- In presenza di contraddizione tra motivazione e dispositivo, occorre prestare particolare attenzione al dispositivo finale, che normalmente esprime il comando giudiziale vincolante; in questo caso esso ha accolto l'appello dell'Agenzia e negato il rimborso.
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