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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47201/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) censura sull'inutilizzabilita' dei dati (PIN e chat) acquisiti dalla magistratura francese tramite Ordini Europei di Indagine (O.E.I.) e decriptati, per violazione di principi interni e comunitari (art.191 c.p.p., direttiva 2014/41/UE, artt. 100-102-706 c.p.p. francese, artt. 2 e 5 Cost., non applicabilita' dell'art. 234-bis c.p.p.); 2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 273 c.p.p. e 74 DPR 309/1990 quanto alla mancata prospettazione di gravi indizi di colpevolezza e alla valutazione dell'esiguita' temporale della partecipazione del ricorrente al sodalizio; 3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 275 c.p.p. in punto di scelta della misura cautelare (dimenticanza degli elementi posti in memoria difensiva circa il comportamento giudiziario passato, la lunga detenzione e la compatibilita' con la detenzione domiciliare rafforzata dal braccialetto elettronico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i tre motivi. In sintesi: 1) ha confermato l'orientamento secondo cui le chat Sky ECC decriptate e trasmesse dall'autorita' francese tramite O.E.I. costituiscono dati/documenti informatici conservati all'estero acquisibili ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p., e non intercettazioni in corso soggette alla disciplina degli artt. 266 e ss.; l'esecuzione dell'O.E.I. beneficia della presunzione di legittimita' e il giudice italiano non deve riesaminare la regolarita' della procedura estera salvo che la difesa dimostri concrete ragioni contrarie; la questione pregiudiziale pendente davanti alla Corte di Giustizia UE non risultava rilevante nel caso concreto. 2) ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame: le conversazioni e gli altri elementi emergenti dalle indagini consentivano di ritenere sussistenti gravi indizi in relazione ai reati contestati (art. 73 e 74 DPR 309/1990) e la partecipazione del ricorrente al sodalizio. 3) ha confermato la correttezza della scelta della custodia in carcere, alla luce della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 c.p.p. per i delitti collegati al traffico di stupefacenti e dei precedenti e della personalita' dell'indagato; la difesa non ha fornito prova sufficiente a vincere tale presunzione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, artt. 73 e 74

    Norme sostanziali sui delitti di stupefacenti: art. 73 (illeciti in materia di sostanze stupefacenti) e art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). La Corte ha ritenuto che le chat e gli elementi emersi siano idonei a fondare gravi indizi per i reati contestati e a giustificare l'applicazione delle presunzioni cautelari di cui all'art.275.

  • codice di procedura penale, art. 234-bis

    «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare»

    La Corte ha interpretato l'art.234-bis come normativa primaria per l'acquisizione di dati/documenti informatici conservati all'estero: le chat Sky ECC decriptate rientrano nella nozione di dati conservati all'estero e sono pertanto acquisibili ai sensi di tale norma (alternativa all'attivazione di procedure di cooperazione ove i dati siano in possesso di chi puo' legittimamente disporne).

  • codice di procedura penale, artt. 266 e 266-bis

    Queste norme disciplinano le intercettazioni di comunicazioni in corso (flussi dinamici). La Corte ha escluso la loro applicazione ai dati "statici" memorizzati su server e acquisiti ex post: la decriptazione e la trasmissione di messaggi gia' conservati non sono captazioni in corso.

  • Direttiva 2014/41/UE e d.lgs. 27 giugno 2017, n. 108 (attuazione)

    Regolano l'Ordine Europeo d'Indagine (O.E.I.) basato sul principio del riconoscimento reciproco; l'O.E.I. deve essere eseguito dallo Stato destinatario conformemente al proprio diritto, ma si presume valida l'attività eseguita dallo Stato di esecuzione; l'esecuzione puo' essere rifiutata solo in presenza di seri motivi per ritenere la violazione di diritti fondamentali. La Corte ha ritenuto applicabile il regime dell'O.E.I. e la presunzione di regolarita'.

  • codice di procedura penale, art. 273

    Definisce il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" ai fini delle misure cautelari. La Corte ha ribadito che, nella fase cautelare, la valutazione e' prognostica e non richiede la prova piena; risulta sufficiente una compagine indiziaria consistente per ritenere la gravita' degli indizi.

  • codice di procedura penale, art. 275

    Prevede una presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari per taluni delitti (tra cui quelli di cui all'art. 74 DPR 309/1990): la presunzione alleggerisce l'onere motivazionale del giudice rispetto all'insussistenza delle esigenze cautelari; la difesa deve apportare elementi concreti per vincerla. La Corte ha confermato l'applicabilita' e il peso di tale presunzione nel caso concreto.

  • codice di procedura penale, artt. 192 e 274

    Art.192 disciplina i criteri di valutazione degli indizi nel giudizio di merito; art.274 enumera le esigenze cautelari. La Corte ha ricordato che il giudizio cautelare (art.273) non applica i medesimi criteri stringenti del giudizio di merito (art.192, comma 2) e che l'art.275 puo' prevalere sul regime generale delle esigenze cautelari.

  • Trattato sull'Unione Europea art. 6 e Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE

    Richiamati come limiti e garanzie: la direttiva e l'O.E.I. devono rispettare i diritti fondamentali; tuttavia la presunzione di conformita' tra Stati membri rende non necessaria la riesamina della regolarita' procedurale allorigine, salvo prova concreta di violazioni.

Massime di principio

  • Dati/decriptazioni ottenute da autorita' giudiziarie di altri Stati membri tramite Ordini Europei d'Indagine sono, di regola, utilizzabili dal giudice italiano come "dati/documenti informatici conservati all'estero" ai sensi dell'art.234-bis c.p.p., e non come intercettazioni in corso soggette agli artt.266 e ss.
  • L'O.E.I. gode della presunzione di legittimita' e conformita' al diritto dello Stato di esecuzione; la parte che contesta la regolarita' deve fornire elementi concreti e probatori che dimostrino violazioni gravi dei diritti fondamentali della persona indagata.
  • Le censure sulla motivazione del giudice di merito in materia cautelare sono ammissibili in Cassazione solo se riguardano violazioni di norme o manifesta illogicita' della motivazione; non e' possibile ottenere la riforma per una mera diversa valutazione dei fatti.
  • In materia di associazione per traffico di stupefacenti (art.74 DPR 309/1990) la prova del vincolo associativo puo' essere desunta da facta concludentia (contatti continui, modalita' operative, uso di telefoni criptati, ruoli e contributi alle attivita' illecite), e non e' necessario che la partecipazione sia dimostrata da numerosi atti reiterati nel tempo.
  • Per i reati rientranti nell'art.275 c.p.p. opera una presunzione relativa di necessita' delle misure cautelari; la difesa deve produrre prove concrete per dimostrare che le esigenze cautelari non sussistono o che una misura meno afflittiva sarebbe adeguata.
  • Se la prova proviene da procedimenti esteri autonomi, il giudice italiano deve verificare soltanto che non sussistano ragioni fondate per ritenere la violazione di norme inderogabili o principi fondamentali; in caso contrario occorre fornire un concreto corredo dimostrativo.

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