Sentenza n. 690/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall’articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate, nonché la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione in favore del ricorrente delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall’Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e conseguente liquidazione del TFS senza la relativa maggiorazione
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria e collocato in quiescenza a domanda con 41 anni di servizio utile e 56 anni di età, ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987 e modificato dall’art. 21 della l. n. 232/1990, nonché la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di avere liquidato il TFS sulla base dei dati trasmessi dall’amministrazione di appartenenza, e ha contestato nel merito la sussistenza dei presupposti del beneficio, ritenendo che esso spettasse soltanto in caso di cessazione per raggiunti limiti di età, inabilità o decesso. L’Istituto ha inoltre sostenuto che, per il collocamento a domanda, il beneficio fosse subordinato alla presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno nel quale erano maturati i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, con conseguente decadenza in caso di inosservanza.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, affermando che l’unico soggetto obbligato alla corresponsione del TFS è l’ente previdenziale competente, nei cui confronti deve essere instaurata la controversia. Nel merito, ha accolto il ricorso. Ha distinto il regime dei sei scatti stipendiali ai fini della determinazione del TFS dalla disciplina della pensione di anzianità, escludendo che le successive modifiche della normativa pensionistica possano incidere automaticamente sui requisiti, espressamente indicati dall’art. 6-bis, comma 2, in 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Poiché il ricorrente, al momento del collocamento a riposo, possedeva entrambi i requisiti ed era appartenente a una forza di polizia ad ordinamento militare, gli spettava il beneficio anche se cessato dal servizio a domanda. Il TAR ha inoltre escluso la decadenza derivante dal mancato rispetto del termine del 30 giugno, ritenendo che tale termine sia funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e non sia assistito da un’espressa previsione decadenziale. Ha quindi accertato il diritto al beneficio, imposto all’INPS il ricalcolo dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti nella base di calcolo e condannato l’Istituto al pagamento delle differenze, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Le spese sono state integralmente compensate per la natura della controversia e la non univocità della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento.
La disposizione riconosce sei scatti stipendiali, rilevanti anche ai fini della liquidazione del TFS, al personale delle forze di polizia; il comma 2 estende il beneficio a chi chieda il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 21, comma 1, l. n. 232/1990
Ha introdotto il richiamo e la disciplina del beneficio dei sei scatti stipendiali per il personale interessato.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Richiama il beneficio dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997
La previsione dei sei scatti per il personale cessato a domanda, previo pagamento della contribuzione residua, opera ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il richiamo a precedenti conformi nella motivazione della sentenza.
art. 81 Cost.
Il principio di copertura finanziaria non impedisce l’applicazione giudiziale della disciplina, in presenza di una norma di copertura, e costituisce un limite rivolto al legislatore.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, rilevante anche ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, deve essere valutato secondo i requisiti espressamente stabiliti dalla disposizione e non può essere automaticamente subordinato alle successive modifiche della disciplina della pensione di anzianità.
- Per il personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, il diritto ai sei scatti ai fini del TFS sussiste quando siano posseduti i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile previsti dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987, in assenza di un’espressa previsione legislativa, non determina la decadenza dal beneficio; esso è funzionale a stabilire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
- L’ente previdenziale competente è il soggetto passivamente legittimato nella controversia relativa alla liquidazione del TFS, anche quando il calcolo sia stato effettuato sulla base dei dati trasmessi dall’amministrazione di appartenenza.
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