Cassazione Civile, Ordinanza n. 10326/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un'azienda sanitaria per ottenere dal Comune il pagamento di euro 228.100,00 a titolo di corrispettivo/rimborso per un servizio di trasporto disabili che l'ente sanitario aveva svolto. In primo grado la domanda era stata accolta; la Corte d'appello di Bari aveva respinto l'appello del Comune, affermando che il trasporto disabili rientrava nella competenza dei Comuni e che l'importo liquidato risultava giustificato dalla documentazione prodotta. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che la condanna fosse fondata su un titolo giuridico diverso da quello dedotto; 2) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 3) analogamente, motivazione apparente quanto alla fonte dell'obbligo di rimborso; 4) violazione delle regole sulla prova del quantum e dell'art. 2697 c.c. (con richiamo agli artt. 2727, 2729 c.c. e 167 c.p.c.), per avere ritenuto provato l'importo senza prova rigorosa. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo per motivazione solo apparente: non era possibile comprendere se il titolo dell'obbligo fosse la legge, una negotiorum gestio o l'azione di arricchimento senza causa. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha rigettato il primo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bari e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia chiarendo il titolo giuridico dell'obbligo di pagamento e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata non è stata confermata nel merito perché la motivazione non consentiva di individuare con chiarezza la base giuridica della condanna del Comune.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso o maggiore rispetto a quello domandato, pronunciando su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente, cioè quando non consente di percepire il fondamento della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale dedotto per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo novellato, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; è censurabile solo la motivazione mancante, meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 111 Cost.
La motivazione deve consentire il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio, altrimenti viene meno il minimo costituzionale della giustificazione della decisione.
art. 3 del d.lgs. n. 502/1992
Richiamato come base del dovere dei Comuni di provvedere al trasporto dei disabili, ma la Corte evidenzia che tale richiamo non era collegato in modo immediato e chiaro all'obbligo di rimborso oggetto della condanna.
art. 26, commi 1 e 2, L. n. 104/1992
Richiamato per affermare che i Comuni sono obbligati a garantire il trasporto dei disabili; tuttavia la sentenza impugnata non chiariva come da tale previsione derivasse il pagamento in favore dell'azienda sanitaria.
art. 2041 c.c.
Evocato come possibile base dell'azione residuale di arricchimento senza causa, ma senza che la Corte d'appello ne avesse analizzato gli elementi costitutivi.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la prova del quantum, lamentando che l'importo fosse stato ritenuto dimostrato senza prova rigorosa.
art. 2727 c.c.
Richiamato insieme agli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione alla prova del quantum e alle presunzioni.
art. 2729 c.c.
Richiamato insieme agli artt. 2697 e 2727 c.c. in relazione alla prova del quantum e alle presunzioni.
art. 167 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta carenza di prova del quantum.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste se il giudice, pur non inquadrando in modo perfetto la domanda, resta nell'ambito del bene della vita richiesto e non attribuisce qualcosa di diverso o ulteriore rispetto a quanto domandato.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di comprendere quale sia il titolo giuridico dell'obbligazione accertata e non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito per la condanna.
- Nel controllo di legittimità la Corte può intervenire solo entro il minimo costituzionale della motivazione: non basta un difetto di sufficienza, ma occorre una motivazione mancante, obiettivamente incomprensibile o contraddittoria.
- Quando la decisione può poggiare su più possibili fondamenti giuridici, il giudice deve indicare con chiarezza quale sia quello effettivamente prescelto e illustrarne gli elementi costitutivi, altrimenti la pronuncia è cassabile per nullità.
- Se viene invocata una base legale dell'obbligo di pagamento, oppure un'azione residuale come l'arricchimento senza causa, il giudice deve esplicitare il collegamento tra i fatti accertati e il titolo giuridico applicato; il mero richiamo a obblighi generali non è sufficiente.
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