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Ordinanza

Ordinanza n. 95/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva della Prefettura di Trapani, relativa comunicazione e connessa annotazione nel Casellario ANAC non ancora adottata o comunicata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Trapani il 19 dicembre 2025, la relativa nota di comunicazione e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, chiedendone l’annullamento previa sospensione. È stato inoltre impugnato il provvedimento, indicato come non ancora adottato o comunque non ancora comunicato, con cui l’ANAC avrebbe proceduto all’inserimento nel Casellario della relativa annotazione. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito dell’impugnazione. Ha ritenuto necessario acquisire dalla Prefettura di Trapani e dall’ANAC copia autentica dei provvedimenti impugnati, tutti gli atti e gli eventuali ulteriori accertamenti posti a loro fondamento, nonché ogni altro atto utile ai fini della decisione. Ha ordinato il deposito della documentazione entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla notificazione, se anteriore, secondo le forme telematiche del processo amministrativo telematico. Per gli eventuali atti classificati è stata prevista la possibilità di trasmissione cartacea e di acquisizione manuale ai sensi dell’art. 136, comma 2, c.p.a. L’ordinanza dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 136, comma 2, c.p.a.

    salvo che i documenti richiesti non contengano atti “Classificati”

    Consente, nel caso di documenti classificati, la trasmissione in forma cartacea e la richiesta di acquisizione e protocollazione manuale, in deroga alle ordinarie forme telematiche.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata in relazione alla diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia richiede la conoscenza degli atti e degli accertamenti posti a fondamento di un’informazione antimafia interdittiva, il giudice amministrativo può disporre d’ufficio l’acquisizione della documentazione autentica e di ogni ulteriore atto utile ai fini della decisione, rinviando ogni valutazione sulla domanda cautelare e sul merito.
  • Gli atti classificati richiesti dal giudice amministrativo possono essere trasmessi in forma cartacea, con acquisizione e protocollazione manuale, secondo quanto previsto dall’art. 136, comma 2, c.p.a., anziché mediante deposito telematico ordinario.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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