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Ordinanza

Ordinanza n. 1137/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa adozione delle più opportune misure cautelari, - del Decreto Dirigenziale n. 203 del 18/09/2025, con il quale la Regione Campania ha disposto l’aggiudicazione del LOTTO n. 2 a favore della Fattoria Reale di Torcino Società Agricola a Responsabilità Limitata, a valle dell’indetta procedura di gara finalizzata alla stipula di un contratto, destinato all’uso dei terreni agricoli siti nell’Azienda Agricola di Passerano, ai sensi degli artt. 13, co.2 e 56 co.1 lett. e) del D. Lgs. n. 36 del 2023 e dell’art. 21, co.2, del “Disciplinare per la gestione e l’aliena-zione dei beni immobili regionali ai sensi dell’art. 6-bis della legge Regionale 3 Novembre 1993, n. 38” approvato con D.G.R.C. n. 542 del 2023 e dell’art. 45 del-la legge 3 maggio 1982, n. 203. - dei tutti verbali di gara, e in particolare modo, dei verbali n. 1, 2 e 3, nella parte in cui il Seggio di gara non ha provveduto all’esclusione dell’aggiudicataria, nonché della seconda e della terza società in graduatoria o, comunque, ha assegnato un punteggio non dovuto alle controinteressate in riferimento all’offerta tecnica presuntivamente presentata per il Lotto 2; - ove e per quanto possa occorrere, dell’art. 4.1 e 4.3. lettera di invito, laddove interpretato in malam partem. - di ogni altro atto e provvedimento del procedimento istruttorio, esecutivo, connesso e correlato anche non conosciuto, compresa la manifestazione di interessi e la lettera di invito trasmessa alle società controinteressate. ai sensi degli artt. 122 e 124 del c.p.a., per la conseguente condanna della Amministrazione alla rideterminazione della graduatoria di gara ed aggiudicazione in favore della ricorrente che segue in classifica al 4° posto. per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e destinato all’uso dei terreni agricoli siti nell’Azienda Agricola di Passerano, in riferimento al “Lotto 2”, disponendo il subentro della ricorrente che sin d’ora si dichiara disponibile per l’esecuzione dello stesso e, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente monetario, oltre accessori, che la parte ricorrente si riserva di quantificare, in vista dell’udienza di merito che verrà fissata, ai sensi dell’art. 73 del c.p.a. nonché, ai sensi dell’art. 116 del c.p.a., per la declaratoria di illegittimità del parziale diniego serbato dalla Regione Campania sull’istanza di accesso documentale formulata dalla ricorrente in data 29.9.2025, nella parte in cui l’Amministrazione resistente, immotivatamente, non ha trasmesso l’offerta tecnica completa dell’aggiudicataria, sebbene non sussistessero le condizioni per omissare la stessa;

Giustizia amministrativa202600394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso all'offerta tecnica integrale dell'aggiudicataria nell'ambito della procedura per l'affidamento in uso di terreni agricoli regionali, nonché, nel giudizio principale, l'aggiudicazione del Lotto 2

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, classificatasi al quarto posto nella procedura negoziata per l'affidamento in uso a terzi di terreni agricoli regionali, ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 2 e ha chiesto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., l'annullamento del diniego parziale opposto dalla Regione alla richiesta di accesso documentale. Dopo l'opposizione dell'aggiudicataria, la ricorrente aveva potuto visionare soltanto una versione ampiamente oscurata della relativa offerta tecnica. Ha dedotto che la conoscenza integrale dell'offerta fosse necessaria per verificare la legittimità dell'aggiudicazione e contestare i punteggi attribuiti all'offerta tecnica. L'aggiudicataria si è opposta richiamando genericamente la presenza di informazioni riservate e segreti tecnici o commerciali. La Regione non ha svolto un adeguato approfondimento istruttorio sulle ragioni degli oscuramenti.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza incidentale di accesso. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché la nota regionale dell'11 febbraio 2026 preannunciava soltanto l'ostensione integrale, senza averla ancora eseguita. Il Collegio ha ritenuto sussistente il nesso diretto tra la conoscenza dell'offerta tecnica e l'esigenza difensiva della concorrente, che aveva impugnato l'aggiudicazione e intendeva contestare i punteggi. Ha inoltre rilevato che l'opposizione dell'aggiudicataria non individuava specifiche informazioni coperte da un effettivo segreto tecnico o commerciale, né dimostrava il pregiudizio concorrenziale derivante dalla disclosure. Le esigenze di riservatezza non possono essere dedotte in termini generici o stereotipati; grava sul controinteressato l'onere di comprovare puntualmente la natura segreta delle informazioni e sulla stazione appaltante quello di verificarne autonomamente la fondatezza, senza recepire acriticamente l'opposizione. Considerata la strumentalità dell'accesso alla difesa in giudizio, il TAR ha accertato il diritto della ricorrente all'accesso integrale all'offerta tecnica dell'aggiudicataria e ha ordinato alla Regione di esibire la documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. La regolazione delle spese è stata differita alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    istanza ai sensi dell’art. 116 co. 2 c.p.a.

    Consente di dedurre nel giudizio pendente la domanda relativa all'accesso ai documenti amministrativi; l'istanza incidentale è stata accolta con ordine di ostensione.

  • art. 24 Cost.

    diritto di difesa costituzionalmente tutelato dall’art. 24 della carta costituzionale

    Costituisce il fondamento costituzionale dell'accesso difensivo quando la conoscenza del documento è direttamente collegata alla tutela giudiziale della posizione del richiedente.

  • artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023

    principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato

    I principi si applicano anche alle procedure informali, ai contratti esclusi e ai contratti attivi o gratuiti che offrano opportunità di guadagno economico, imponendo legalità, trasparenza, correttezza, concorrenza, imparzialità e proporzionalità.

  • art. 13, commi 2 e 5, d.lgs. 36/2023

    richiamo contenuto nell'art. 13, commi 2 e 5

    Rende applicabili i principi del Codice dei contratti pubblici anche alla procedura oggetto del giudizio, pur qualificata come procedura informale e relativa a un contratto escluso o attivo.

  • art. 53, comma 6, d.lgs. 50/2016

    è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto

    Anche in presenza di esigenze di segretezza industriale o commerciale, ammette l'accesso del concorrente quando sia funzionale alla difesa in giudizio nella procedura di affidamento.

  • art. 98 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

    Codice della proprietà industriale

    Rileva per valutare se le informazioni indicate dal controinteressato possiedano effettivamente i caratteri del segreto tecnico o commerciale.

  • art. 122 c.p.a.

    ai sensi degli artt. 122 e 124 del c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e alle conseguenze dell'eventuale annullamento dell'aggiudicazione; la presente ordinanza decide esclusivamente l'istanza incidentale di accesso.

  • art. 124 c.p.a.

    ai sensi degli artt. 122 e 124 del c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda di subentro e alle conseguenze dell'eventuale illegittimità dell'aggiudicazione; non è oggetto di decisione in questa ordinanza.

Massime di principio

  • Il concorrente che abbia impugnato, o intenda concretamente impugnare, l'aggiudicazione e contestare i punteggi attribuiti alle offerte ha un interesse difensivo diretto, concreto e attuale a conoscere integralmente gli elementi dell'offerta tecnica sui quali la commissione ha fondato le proprie valutazioni.
  • L'accesso difensivo alla documentazione di gara può prevalere sulle esigenze di segretezza tecnica o commerciale quando la conoscenza degli atti sia strettamente indispensabile per la difesa in giudizio; la mera posizione di soggetto invitato che non abbia partecipato alla procedura non è equiparabile a quella del concorrente che abbia partecipato e impugnato l'aggiudicazione.
  • L'opposizione del controinteressato all'accesso non può fondarsi su richiami generici al know-how o alla riservatezza: devono essere individuate specifiche informazioni, economicamente sfruttabili, oggettivamente segrete e idonee a conferire un vantaggio concorrenziale comprovabile.
  • La stazione appaltante deve valutare autonomamente e in concreto le ragioni di segretezza dedotte dal controinteressato e non può limitarsi a recepirne acriticamente l'opposizione; in mancanza di adeguata dimostrazione del segreto, prevale il principio di trasparenza della procedura.
  • Anche le procedure selettive informali relative a contratti esclusi, attivi o a titolo gratuito, quando offrano opportunità di guadagno economico, sono soggette ai principi di legalità, trasparenza, concorrenza, imparzialità, non discriminazione e proporzionalità previsti dal d.lgs. 36/2023.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso difensivoRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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