Cassazione Civile, Sentenza n. 11294/2020 del 12/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (utenti)
La controversia
Gli utenti avevano chiesto la restituzione della quota delle bollette del servizio idrico integrato imputata alla depurazione, assumendo di non averne fruito perché l’impianto che serviva la loro utenza era obsoleto e non funzionante. La domanda si inseriva nel giudizio promosso da un altro utente dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008, che aveva escluso la debenza della quota in assenza di impianti di depurazione o in caso di loro temporanea inattività. Il Giudice di pace aveva condannato l’azienda speciale e la Regione alla restituzione, escludendo la legittimazione passiva del Comune; il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8236/2018 depositata il 26 settembre 2018, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda. Gli utenti hanno proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 1705 e 2033 c.c. per l’esclusione della legittimazione passiva del gestore; (2) violazione delle regole di valutazione delle prove e di riparto dell’onere probatorio, omesso esame della documentazione relativa al malfunzionamento dell’impianto e mancato rispetto del principio di vicinanza della prova; (3) violazione degli artt. 10 e 11 preleggi per la ritenuta applicazione retroattiva dell’art. 8-sexies del D.L. n. 208/2008; (4) nullità per carenza di motivazione sulla retroattività della stessa disposizione; (5) violazione del riparto dell’onere della prova quanto alla progettazione, realizzazione e completamento degli impianti. L’azienda speciale ha proposto ricorso incidentale: ha denunciato l’omessa pronuncia sulla legittimazione attiva degli utenti; ha contestato l’accoglimento della domanda di manleva e regresso verso la Regione e, per effetto della chiamata regionale, verso la società incaricata della gestione dell’impianto; ha infine invocato la prescrizione quinquennale anziché quella decennale. La Regione aveva resistito e aveva chiesto la chiamata in causa della società affidataria del servizio di depurazione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale. Ha stabilito che il gestore, avendo stipulato il contratto di somministrazione con gli utenti ed essendo stato esso stesso a esigere il corrispettivo in bolletta, è legittimato passivamente alla domanda di restituzione della quota di depurazione; tale legittimazione concorre con quella della Regione, proprietaria dell’impianto e soggetto deputato a svolgere il servizio. Ha inoltre ritenuto fondato il motivo relativo alla prova: il Tribunale non aveva esaminato la documentazione prodotta sul funzionamento dell’impianto e aveva erroneamente posto sugli utenti l’onere di provare circostanze — tra cui la progettazione della riattivazione — che, quale controeccezione alla pretesa restitutoria, spettavano al gestore e alla Regione; la disponibilità delle prove e la disciplina procedimentale giustificavano l’applicazione del criterio di vicinanza della prova. Del ricorso incidentale, il secondo motivo è stato accolto parzialmente quanto alla legittimazione della Regione e al diritto del gestore di agire in regresso nei suoi confronti per il concorso nell’inadempimento; è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alla pretesa necessità di chiamare in causa la società affidataria, trattandosi di esigenza probatoria soddisfacibile anche mediante ordine di esibizione. Il primo e il terzo motivo incidentali, nonché il terzo, quarto e quinto motivo principali, sono rimasti assorbiti. La Corte ha precisato, pur senza decidere quei motivi assorbiti, che la retroattività dell’art. 8-sexies del D.L. n. 208/2008 è implicita nella sua ratio di regolazione degli effetti della pronuncia costituzionale e che la prescrizione riguarda l’azione di ripetizione dell’indebito, con decorrenza non anteriore al termine massimo del 1° ottobre 2014 indicato in motivazione. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1705 c.c.
Premesso, infatti, che la pretesa restitutoria è riferita ad un contratto di somministrazione stipulato fra gli utenti e l’ABC, le fatture – o meglio le bollette – prodotte attestano come fosse stata la stessa azienda ad esigere il pagamento del corrispettivo per la prestazione erogata, in forza di un rapporto contrattuale che si riconosceva, pertanto, essere corrente “inter partes”.
La legittimazione passiva del gestore deriva dalla sua posizione di contraente del rapporto di somministrazione con gli utenti, non dal fatto che agisca quale mandataria con rappresentanza della Regione.
art. 2033 c.c.
In altri termini, la titolarità di ABC – dal lato passivo – del rapporto controverso originato dalla pretesa restitutoria degli utenti, trova il suo fondamento nella posizione di parte negoziale del contratto di utenza, ciò che del resto, fino al riconoscimento della non debenza della quota della tariffa relativa alla depurazione acque (per effetto dell’intervento caducatorio della Corte Costituzionale), aveva legittimato l’azienda a pretendere la riscossione dell’intero corrispettivo del servizio idrico.
La domanda di ripetizione della quota non dovuta va indirizzata anche contro il contraente che ha richiesto e riscosso il corrispettivo, poiché la restituzione riguarda somme pagate in esecuzione del contratto di utenza.
art. 2043 c.c.
Si osserva, infatti, che è pacifico che la Regione è “proprietaria dell’impianto”, nonchè soggetto deputato “a svolgere il servizio di depurazione” (sebbene la sua gestione, in concreto, fosse stata affidata alla società Hydrogest Campania Spa).
La Regione, quale proprietaria dell’impianto e soggetto deputato al servizio, può concorrere nell’inadempimento del gestore contrattuale e rispondere verso gli utenti a titolo extracontrattuale.
art. 1298, comma 1, c.c.
La chiamata in causa richiesta dalla ABC, infatti, era diretta a far accertare – ai sensi, come detto, dell’art. 1298 c.c., comma 1, u.p. – il suo diritto a “recuperare” dalla Regione quanto eventualmente dovuto agli utenti che avevano azionato la pretesa restitutoria, e ciò proprio in ragione della sua condizione di proprietaria dell’impianto di (OMISSIS) e di soggetto tenuto a svolgere il servizio di depurazione.
Il gestore convenuto dagli utenti per la restituzione può agire in regresso nei confronti della Regione, in ragione del concorso di quest’ultima nell’inadempimento.
art. 2697 c.c.
Infatti, pur prendendo le mosse dal condivisibile principio secondo il quale “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’”accipiens” l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (cfr. Cass. 7501/2012; Cass. 1557/1998) deve affermarsi che, da una parte, la documentazione prodotta (analiticamente indicata nel motivo di ricorso: cfr. pag. 13-18 del ricorso) dalla quale tale prova poteva essere ricavata non è stata affatto esaminata dal Tribunale e, dall’altra, che l’onere di provare l’avvenuta progettazione per la riattivazione del servizio di depurazione – presupposto per la debenza della quota delle bollette D.L. n. 208 del 2008, ex art. 8 sexies – ricade, quale controeccezione, a carico della parte che la invoca e cioè, nel caso di specie, la ABC e Regione Campania.
Chi chiede la ripetizione deve provare l’assenza di causa giustificativa per la somma eccedente; tuttavia, la prova della progettazione della riattivazione, invocata per sostenere la debenza della quota, grava sul gestore e sulla Regione quali parti che oppongono tale controeccezione.
art. 115 c.p.c.
il Tribunale ha contraddittoriamente posto a carico dei ricorrenti l’omesso compimento, da parte del soggetto a ciò tenuto, di tutte le attività materiali necessarie per dotare il credito delle caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) con ciò errando nell’applicazione del principio di ripartizione degli oneri probatori in materia contrattuale e rendendo, sulla specifica questione, una motivazione non aderente alle emergenze processuali, in quanto tale illogica ed apparente.
La decisione probatoria deve confrontarsi con le emergenze processuali e non può addossare a una parte l’omissione di attività che spettano al soggetto tenuto a rendere esigibile la prestazione.
art. 116 c.p.c.
la documentazione prodotta (analiticamente indicata nel motivo di ricorso: cfr. pag. 13-18 del ricorso) dalla quale tale prova poteva essere ricavata non è stata affatto esaminata dal Tribunale
Il giudice deve valutare la documentazione ritualmente prodotta e rilevante per accertare il mancato funzionamento del servizio; la sua mancata considerazione integra un errore nella valutazione probatoria.
art. 210, comma 1, c.p.c.
giacchè l’acquisizione di documentazione attestante la regolarità del servizio erogato e/o l’effettuazione degli investimenti operati per il completamento dell’impianto ben avrebbe potuto essere richiesta a norma dell’art. 210 c.p.c., comma 1.
La necessità di acquisire documenti detenuti da un terzo per finalità probatorie non rende necessaria la sua partecipazione al giudizio, potendo essere perseguita mediante ordine di esibizione.
art. 8-sexies D.L. 30 dicembre 2008, n. 208
l’onere di provare l’avvenuta progettazione per la riattivazione del servizio di depurazione – presupposto per la debenza della quota delle bollette D.L. n. 208 del 2008, ex art. 8 sexies – ricade, quale controeccezione, a carico della parte che la invoca e cioè, nel caso di specie, la ABC e Regione Campania.
La progettazione della riattivazione del servizio, quando invocata quale presupposto della debenza della quota tariffaria, deve essere provata dal gestore o dall’ente che oppone tale circostanza.
D.M. 30 settembre 2009
la procedimentalizzazione delle condizioni che rendono esigibile la prestazione (ex D.M. 30 settembre 2009), prevedono una serie di passaggi (in particolare, quelli individuati negli artt. 6 e 7 del decreto che affidano alla dimostrazione dell’Autorità d’Ambito anche l’individuazione degli importi e degli aventi diritto sulla base di accertamenti relativi al funzionamento del servizio) che si traducono in una posizione di assoluto vantaggio del gestore rispetto alla disponibilità delle prove, soprattutto documentali, idonea a configurare la situazione sulla quale si fonda, in termini di inversione del relativo onere, il principio di “vicinanza”
La disciplina procedimentale attribuisce al gestore una posizione di particolare disponibilità delle prove sul funzionamento del servizio; tale asimmetria documentale giustifica l’applicazione del criterio di vicinanza della prova.
art. 2948, n. 4, c.c.
in punto di prescrizione, le pretese in esame non potevano essere esaminate prima dell’1.10.2014 (termine massimo di cinque anni a decorrere dall’1.10.2009 entro il quale, D.L. n. 208 del 2008, ex art. 8 sexies, i gestori dovevano provvedere alle eventuali restituzioni): a ciò si aggiunge che il termine di prescrizione deve riferirsi all’azione di ripetizione dell’indebito, indipendentemente dal fatto che il credito che diede origine al pagamento, poi risultato non dovuto, fosse soggetto al regime prescrizionale breve di cui all’art. 2948 c.c., n. 4),
Il termine breve previsto per i crediti derivanti da prestazioni periodiche non si applica automaticamente all’azione di ripetizione delle somme pagate: la prescrizione va riferita a tale azione, indipendentemente dal regime del credito originariamente pagato.
art. 2946 c.c.
il termine di prescrizione deve riferirsi all’azione di ripetizione dell’indebito, indipendentemente dal fatto che il credito che diede origine al pagamento, poi risultato non dovuto, fosse soggetto al regime prescrizionale breve di cui all’art. 2948 c.c., n. 4),
La Corte riconduce la prescrizione alla specifica azione di ripetizione dell’indebito, distinguendola dal credito periodico che aveva originato il pagamento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il Tribunale ha contraddittoriamente posto a carico dei ricorrenti l’omesso compimento, da parte del soggetto a ciò tenuto, di tutte le attività materiali necessarie per dotare il credito delle caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) con ciò errando nell’applicazione del principio di ripartizione degli oneri probatori in materia contrattuale e rendendo, sulla specifica questione, una motivazione non aderente alle emergenze processuali, in quanto tale illogica ed apparente.
Una motivazione che non aderisce alle emergenze processuali e che risulta illogica e apparente non soddisfa l’obbligo motivazionale; nel caso concreto, tuttavia, la cassazione è stata disposta principalmente per gli errori sul riparto e sulla valutazione della prova.
art. 1292 c.c.
in presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell’impianto, nonchè gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell’inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenza, sicchè il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell’impianto e gestore del servizio.
La Corte riconosce il regresso del contraente che ha restituito agli utenti la quota di depurazione contro il proprietario e gestore dell’impianto concorrente nell’inadempimento; non enuncia, però, una specifica regola sulla solidarietà ex art. 1292 c.c.
art. 2055 c.c.
in presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell’impianto, nonchè gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell’inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenza, sicchè il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell’impianto e gestore del servizio.
Il regresso riconosciuto al contraente si fonda sul concorso del proprietario e gestore dell’impianto nell’inadempimento; la norma è richiamata nel motivo incidentale, ma la Corte fonda espressamente la responsabilità concorrente sull’art. 2043 c.c.
art. 32 c.p.c.
Rispetto a tale “ratio”, risulta del tutto “eccentrico” il motivo addotto dalla ricorrente a sostegno della pretesa di integrare il contraddittorio verso la società Hydrogest (e, quindi, oggi, per dolersi della pretermissione di tale soggetto), ovvero la necessità di soddisfare esigenze probatorie, idonee a consentirle la prova del già indicato “fatto impeditivo” del credito restitutorio, giacchè l’acquisizione di documentazione attestante la regolarità del servizio erogato e/o l’effettuazione degli investimenti operati per il completamento dell’impianto ben avrebbe potuto essere richiesta a norma dell’art. 210 c.p.c., comma 1.
La Corte non individua una regola applicativa autonoma dell’art. 32 c.p.c.; esclude che esigenze meramente probatorie rendano necessaria la partecipazione della società affidataria.
art. 106, comma 2, c.p.c.
Rispetto a tale “ratio”, risulta del tutto “eccentrico” il motivo addotto dalla ricorrente a sostegno della pretesa di integrare il contraddittorio verso la società Hydrogest (e, quindi, oggi, per dolersi della pretermissione di tale soggetto), ovvero la necessità di soddisfare esigenze probatorie, idonee a consentirle la prova del già indicato “fatto impeditivo” del credito restitutorio, giacchè l’acquisizione di documentazione attestante la regolarità del servizio erogato e/o l’effettuazione degli investimenti operati per il completamento dell’impianto ben avrebbe potuto essere richiesta a norma dell’art. 210 c.p.c., comma 1.
La Corte non enuncia un principio specifico sulla chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c.; chiarisce che la chiamata della società affidataria non era giustificata dalla sola esigenza di acquisire prove.
art. 112 c.p.c.
Rispetto a tale “ratio”, risulta del tutto “eccentrico” il motivo addotto dalla ricorrente a sostegno della pretesa di integrare il contraddittorio verso la società Hydrogest (e, quindi, oggi, per dolersi della pretermissione di tale soggetto), ovvero la necessità di soddisfare esigenze probatorie, idonee a consentirle la prova del già indicato “fatto impeditivo” del credito restitutorio, giacchè l’acquisizione di documentazione attestante la regolarità del servizio erogato e/o l’effettuazione degli investimenti operati per il completamento dell’impianto ben avrebbe potuto essere richiesta a norma dell’art. 210 c.p.c., comma 1.
La sentenza non contiene una distinta interpretazione dell’art. 112 c.p.c. sul punto; la doglianza di omessa pronuncia sulla legittimazione attiva è rimasta assorbita.
art. 75 c.p.c.
la doglianza di omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti è rimasta assorbita.
La Corte non decide nel merito la questione di legittimazione attiva dedotta dall’azienda, poiché il relativo motivo incidentale è dichiarato assorbito.
art. 81 c.p.c.
la doglianza di omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti è rimasta assorbita.
La Corte non decide nel merito la questione di legittimazione attiva dedotta dall’azienda, poiché il relativo motivo incidentale è dichiarato assorbito.
art. 100 c.p.c.
la doglianza di omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti è rimasta assorbita.
La Corte non decide nel merito la questione di interesse ad agire, dedotta nel ricorso incidentale e rimasta assorbita.
art. 161 c.p.c.
il Tribunale ha contraddittoriamente posto a carico dei ricorrenti l’omesso compimento, da parte del soggetto a ciò tenuto, di tutte le attività materiali necessarie per dotare il credito delle caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) con ciò errando nell’applicazione del principio di ripartizione degli oneri probatori in materia contrattuale e rendendo, sulla specifica questione, una motivazione non aderente alle emergenze processuali, in quanto tale illogica ed apparente.
La norma è stata invocata per la nullità della sentenza per vizio motivazionale, ma la Corte ha cassato per gli errori nell’applicazione delle regole probatorie e non ha enunciato una distinta interpretazione dell’art. 161 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p.c.
il Tribunale ha contraddittoriamente posto a carico dei ricorrenti l’omesso compimento, da parte del soggetto a ciò tenuto, di tutte le attività materiali necessarie per dotare il credito delle caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) con ciò errando nell’applicazione del principio di ripartizione degli oneri probatori in materia contrattuale e rendendo, sulla specifica questione, una motivazione non aderente alle emergenze processuali, in quanto tale illogica ed apparente.
La norma è stata dedotta a sostegno della censura motivazionale, ma non è oggetto di una specifica interpretazione nella decisione.
artt. 10 e 11 preleggi
in punto di retroattività del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8-sexies, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13 (rispetto al quale sono stati proposti il terzo ed il quarto motivo), questa Corte ha condivisibilmente affermato, respingendo il sospetto di legittimità costituzionale della norma, che “detta disposizione – nel disciplinare le modalità di ripetizione delle somme erogate, dagli utenti del servizio idrico integrato, quale corrispettivo della non fruita prestazione di depurazione acque – è stata emanata per regolamentare gli effetti di una pronuncia (n. 335 del 2008) della Corte costituzionale, sicchè la retroattività è implicita nella sua “ratio”
La Corte richiama il principio secondo cui la retroattività dell’art. 8-sexies è implicita nella sua funzione di regolare gli effetti della pronuncia costituzionale; la questione era comunque rimasta assorbita nel giudizio.
art. 8-sexies D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13
in punto di retroattività del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8-sexies, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13 (rispetto al quale sono stati proposti il terzo ed il quarto motivo), questa Corte ha condivisibilmente affermato, respingendo il sospetto di legittimità costituzionale della norma, che “detta disposizione – nel disciplinare le modalità di ripetizione delle somme erogate, dagli utenti del servizio idrico integrato, quale corrispettivo della non fruita prestazione di depurazione acque – è stata emanata per regolamentare gli effetti di una pronuncia (n. 335 del 2008) della Corte costituzionale, sicchè la retroattività è implicita nella sua “ratio”
La disposizione disciplina la restituzione dei corrispettivi pagati per una prestazione di depurazione non fruita; la sua retroattività è ricondotta alla ratio di regolare gli effetti della sentenza costituzionale n. 335/2008. Nel caso concreto i motivi sulla retroattività sono rimasti assorbiti.
art. 2948, n. 4, c.c.
il termine di prescrizione deve riferirsi all’azione di ripetizione dell’indebito, indipendentemente dal fatto che il credito che diede origine al pagamento, poi risultato non dovuto, fosse soggetto al regime prescrizionale breve di cui all’art. 2948 c.c., n. 4),
La prescrizione breve dei crediti periodici non determina il termine applicabile alla distinta azione di ripetizione dell’indebito. La questione è stata precisata dalla Corte, benché il motivo incidentale sulla prescrizione sia rimasto assorbito.
Massime di principio
- La domanda di restituzione della quota tariffaria pagata per un servizio di depurazione non fruito può essere proposta contro il soggetto che ha stipulato il contratto di utenza e riscosso il corrispettivo: la sua qualità di contraente fonda la legittimazione passiva, anche quando la quota sia poi attribuita a un altro ente.
- Se il proprietario dell’impianto è anche il soggetto deputato a svolgere il servizio di depurazione, la sua condotta può concorrere nell’inadempimento del gestore contrattuale verso gli utenti; il gestore convenuto per la restituzione può agire in regresso nei confronti del proprietario e gestore dell’impianto.
- Nell’azione di ripetizione di un pagamento parzialmente non dovuto, chi domanda la restituzione deve provare l’assenza di causa giustificativa della parte eccedente; grava invece sul gestore o sull’ente che la invoca la prova della progettazione della riattivazione del servizio, quale presupposto della debenza della quota tariffaria.
- Quando la disciplina del servizio e la concreta disponibilità delle prove, soprattutto documentali, collocano il gestore in una posizione di particolare vicinanza ai fatti da provare, il giudice deve tenerne conto nel riparto dell’onere probatorio e valutare la documentazione rilevante prodotta dagli utenti.
- La partecipazione necessaria al giudizio di un terzo non è giustificata dalla sola esigenza di acquisire elementi probatori; la documentazione detenuta dal terzo può essere richiesta mediante ordine di esibizione.
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