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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32963/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale, riducendo la pena inflitta a uno degli imputati condannati per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, escludendo la recidiva nei confronti dell’imputata condannata per favoreggiamento reale ex art. 379 c.p. e rideterminandone la pena, e confermando nel resto la decisione. La prima imputata ha dedotto violazione di legge, sostenendo che non fosse provato l’effettivo ricevimento delle somme di provenienza delittuosa e quindi una condotta concretamente diretta ad assicurare il profitto, il prodotto o il prezzo del reato; ha inoltre denunciato il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Il secondo imputato, condannato per concorso nel trasporto e nella cessione di una quantità imprecisata di cocaina a fronte di un corrispettivo di 42.000 euro, ha dedotto l’indeterminatezza dell’oggetto materiale del reato, l’omesso accertamento della quantità e dell’efficacia drogante, l’erronea esclusione della lieve entità, il travisamento della prova sulla destinazione della sostanza, l’assenza di un effettivo apporto causale nel concorso, nonché l’eccessività e l’apparente motivazione della pena. Il terzo imputato ha contestato l’applicazione della recidiva, il trattamento sanzionatorio e il giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato la concreta significatività dei precedenti e gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.

La decisione

Il ricorso della prima imputata è stato ritenuto fondato. La Corte ha chiarito che il favoreggiamento reale ex art. 379 c.p. richiede una condotta attiva e concreta, idonea ad aiutare il responsabile ad assicurarsi il profitto, il prodotto o il prezzo del reato; il reato non si perfeziona con il solo accordo o con la promessa. Poiché dall’intercettazione emergeva l’accettazione della disponibilità a custodire il denaro, ma non era chiaro se il denaro fosse stato effettivamente ricevuto e custodito, la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, affinché accerti se vi sia stata una consegna e custodia effettiva oppure una mera promessa. I ricorsi degli altri due imputati sono stati dichiarati inammissibili. I primi, secondi e quarti motivi del secondo imputato sono stati dichiarati inammissibili perché proposti per la prima volta in cassazione; il motivo relativo al concorso nel reato è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito valorizzava intercettazioni, servizi di osservazione e videoriprese attestanti la partecipazione alla trattativa, alla gestione del denaro e al trasporto dello stupefacente. Il ricorso del terzo imputato è stato dichiarato inammissibile: la recidiva risultava giustificata dalla progressione criminosa e dalla maggiore capacità a delinquere, mentre le censure sulla pena e sul bilanciamento delle circostanze miravano a una non consentita rivalutazione del merito ed erano comunque prive di fondamento, essendo la pena prossima ai minimi edittali e adeguatamente motivata. I due ricorrenti destinatari della declaratoria di inammissibilità sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 379 c.p.

    «chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato»

    Il favoreggiamento reale richiede una condotta specifica, attiva e concretamente idonea ad aiutare il colpevole ad assicurarsi il prodotto, il profitto o il prezzo del reato; il solo accordo o la promessa non sono sufficienti.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma contestata agli imputati condannati per il trasporto e la cessione di sostanza stupefacente.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione alla contestazione del concorso dell’imputato nel reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere applicata sulla base di una concreta valutazione della progressione criminosa, della tipologia e gravità dei precedenti e della maggiore capacità a delinquere, non del solo dato formale dell’esistenza di precedenti.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena deve essere sorretta dai criteri legali di commisurazione; una pena prossima ai minimi edittali non richiede una motivazione analitica su ogni prospettazione difensiva.

  • art. 133 c.p.

    I criteri relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere possono fondare la misura della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze.

  • art. 192 c.p.p.

  • art. 25, comma 2, Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione ai principi di offensività e tassatività del reato in materia di stupefacenti.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari.

Massime di principio

  • Nel favoreggiamento reale, la condotta tipica consiste in un comportamento attivo e concreto, idoneo a rendere definitiva o più sicura l’acquisizione del prodotto, del profitto o del prezzo del reato nella sfera patrimoniale del colpevole; il reato non si perfeziona con il solo accordo o con la promessa di prestare aiuto.
  • Quando l’accusa di favoreggiamento reale si fonda sulla disponibilità a ricevere o custodire denaro, il giudice deve accertare se vi sia stata l’effettiva consegna e custodia della somma; in mancanza di tale riscontro, può difettare l’elemento oggettivo del reato.
  • Sono inammissibili in cassazione i motivi che introducono per la prima volta censure non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, salvo i casi in cui la questione sia rilevabile d’ufficio o non fosse deducibile anteriormente.
  • La partecipazione concorsuale può essere desunta, con motivazione non manifestamente illogica, dal coordinamento operativo dell’imputato nelle fasi della trattativa, della gestione del corrispettivo e del trasporto della sostanza stupefacente; non è necessario che il concorrente abbia partecipato alla fase genetica dell’accordo o abbia avuto autonomia nella determinazione del prezzo e nella scelta della sostanza.
  • La recidiva richiede una valutazione concreta della relazione tra il nuovo reato e i precedenti, considerando la progressione criminosa, la tipologia e la gravità dei reati pregressi e la maggiore capacità a delinquere; tuttavia, il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo argomento difensivo quando esponga ragioni specifiche e coerenti.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena se la determinazione è sorretta da motivazione sufficiente e la pena non è di gran lunga superiore alla media edittale.
  • Nel giudizio di bilanciamento tra circostanze, il giudice può valorizzare gli elementi ritenuti prevalenti e assorbenti senza motivare singolarmente su ogni prospettazione difensiva, purché il percorso argomentativo sia logicamente comprensibile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioFavoreggiamento personaleElemento soggettivoCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generaleProcesso penale
IstitutiConcorso di personeRecidivaOnere della prova

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