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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26655/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel corso di un incidente di esecuzione instaurato su richiesta del pubblico ministero per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in due precedenti sentenze di condanna, la difesa del condannato ha introdotto una domanda autonoma volta a ottenere l'unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati oggetto di quelle decisioni. Il tribunale dell'esecuzione ha accolto l'istanza del pubblico ministero, revocando i benefici della sospensione condizionale, e ha dichiarato inammissibile la richiesta difensiva sulla continuazione, ritenendo che fosse stata proposta senza indicazione degli elementi a sostegno e che dovesse essere formulata con autonoma richiesta. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità della domanda di continuazione in sede esecutiva, sostenendosi che tale domanda poteva essere proposta nel corso dell'incidente già instaurato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha riconosciuto che il giudice dell'esecuzione aveva errato nel ritenere inammissibile, per ragioni processuali, la domanda di applicazione della continuazione proposta dalla difesa nell'ambito di un diverso incidente di esecuzione, poiché il procedimento esecutivo non è soggetto a principio devolutivo e può accogliere domande nuove della parte privata, purché sia assicurato il contraddittorio del pubblico ministero. Tuttavia, ha ritenuto che l'errore non imponesse l'annullamento, perché la domanda della difesa era comunque del tutto generica e priva di specifici elementi fattuali idonei a dimostrare la preventiva ideazione unitaria; perciò il provvedimento finale di rigetto della richiesta difensiva restava invariato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.

    è la norma invocata per dedurre violazione di legge ed erronea applicazione della legge processuale nella declaratoria di inammissibilità della richiesta di continuazione

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    è la norma invocata per dedurre contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

  • art. 671 c.p.p.

    la continuazione può essere richiesta autonomamente in sede esecutiva anche nell'ambito di un diverso procedimento esecutivo

  • art. 666 comma 4 c.p.p.

    prescrive la necessaria partecipazione del pubblico ministero nel procedimento esecutivo, con esigenza di garantirgli un termine per controdedurre sulle domande nuove

  • art. 619 c.p.p.

    consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione del provvedimento impugnato quando, restando fermo il dispositivo, sia possibile rimediare a errori di diritto o carenze motivazionali

  • art. 130 c.p.p.

    richiamato per affermare la specialità dell'art. 619 c.p.p. rispetto alla correzione materiale degli errori

  • art. 619 c.p.p.

    la Corte ne valorizza la funzione di emenda della motivazione senza alterare l'esito decisorio

  • art. 192 c.p.p.

    null

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione non opera il principio devolutivo proprio del giudizio di impugnazione; il giudice dell'esecuzione deve quindi esaminare anche domande nuove formulate dalla parte privata nel corso del procedimento, purché sia garantito il contraddittorio al pubblico ministero.
  • La richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato può essere proposta in sede esecutiva anche se il procedimento ha un diverso oggetto, ma deve essere sorretta da elementi specifici idonei a dimostrare l'unitarietà del disegno criminoso.
  • La Corte di cassazione può correggere la motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 619 c.p.p. quando l'errore di diritto del giudice di merito non incida sul dispositivo finale, che resta invariato.
  • Una domanda di riconoscimento della continuazione formulata in modo generico, priva di allegazioni concrete sui presupposti fattuali dell'unità del disegno criminoso, è inammissibile per difetto di specificità, anche se proposta in sede esecutiva.
  • È inammissibile in cassazione censurare la mancata decisione su una questione che, nel giudizio di merito, sia stata prospettata in modo del tutto indeterminato e privo dei minimi elementi di supporto fattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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