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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28252/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame sostenendo tre censure: 1) violazione degli artt. 309 e 311 c.p.p. e vizio di motivazione, deducendo che l'ordinanza del riesame doveva considerarsi abnorme/inefficace per mancata tempestiva valutazione a seguito dell'annullamento (eccesso del termine perentorio); 2) violazione degli artt. 273 c.p.p. e 74 D.P.R. n. 309/1990 e carenza/mancanza di gravità indiziaria, in quanto gli elementi a suo carico sarebbero ridotti a poche intercettazioni di dicembre 2017 insufficienti a provare la partecipazione stabile al sodalizio; mancata distinzione tra partecipazione associativa e concorso di persone nel reato; 3) violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione circa il pericolo di recidiva, senza indicazione di elementi concreti e senza valutare il lungo intervallo temporale trascorso dai fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima censura ha affermato che la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 309 c.p.p. si verifica solo quando il Tribunale non decide entro il termine; la pronuncia del giudice, ancorché eventualmente viziata e poi annullata, impedisce la declaratoria automatica di inefficacia. Sulla seconda censura ha limitato il controllo alla verifica della logicità e adeguatezza della motivazione del giudice di merito, ritenendo congrua e non illogica la valutazione delle intercettazioni, dei controlli di polizia e dei tabulati telefonici che hanno portato a ritenere la partecipazione del ricorrente al sodalizio; ha inoltre ricordato che la brevità del periodo d'osservazione e la presenza di contrasti interni non escludono di per sé l'associazione. Sulla terza censura ha richiamato la "doppia presunzione relativa" prevista per i reati di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 e la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.231/2011) che richiede motivazione analitica se l'imputato allega elementi idonei a confutare le esigenze cautelari; ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazioni lineari e sufficienti (ruolo di fornitore dall'estero, lunga latitanza, gravità dei reati e rischio che misure meno afflittive consentissero riallaccio ai circuiti criminosi). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    La perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare si verifica solo se il Tribunale non provvede entro il termine perentorio; una pronuncia intervenuta, anche se successivamente annullata, impedisce l'automatica inefficacia

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Previsti termini perentori anche nei casi di annullamento con rinvio; tuttavia la Corte ha ritenuto che la tempestività della pronuncia del riesame sia l'elemento decisivo ai fini dell'inefficacia

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al giudizio sulla gravità indiziaria; la Cassazione limita il proprio controllo alla verifica di congruità logica della motivazione del giudice di merito

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiama gli elementi che giustificano la misura cautelare in relazione al pericolo di fuga o di reiterazione, richiedendo una motivazione concreta delle esigenze cautelari

  • art. 275 cod. proc. pen.

    comma 3 (secondo periodo) richiamato

    Riferimento alla disciplina della misura carceraria per i reati di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 e alla pronuncia della Corte Costituzionale che ha escluso una presunzione assoluta; impone motivazione più analitica se l'indagato prospetta elementi contrari

  • art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990

    Fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: incide sulla "doppia presunzione relativa" circa la sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia cautelare

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Ha dichiarato l'illegittimità di una norma che prevedeva presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per reati di droga; impone che il giudice motivi analiticamente se ritiene non vincibile la presunzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Una decisione tempestiva del Tribunale del riesame impedisce che la misura cautelare si consideri automaticamente inefficace anche se la pronuncia è poi annullata: la perdita di efficacia si verifica quando manca la decisione nei termini perentori
  • La Corte di Cassazione, in sede di impugnazione di provvedimenti cautelari, esercita un controllo limitato alla logicità e all'adeguatezza della motivazione del giudice di merito, non riequilibra le prove o rivaluta gli elementi probatori già esaminati
  • Per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) opera una "doppia presunzione relativa" sull'esistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia: il giudice deve motivare in modo più analitico se ritiene superabile tale presunzione, ma l'onere probatorio aggiuntivo grava sull'indagato che allega alternative
  • La brevità del periodo di osservazione delle condotte non esclude di per sé la partecipazione associativa se dagli elementi disponibili emerge un sistema collaudato o ruoli riconoscibili (es. fornitore, contatti ripetuti, tabulati e controlli)
  • La presenza di contrasti interni al gruppo non è sufficiente a escludere l'esistenza o la persistenza di un'associazione per delinquere
  • Per contrastare la custodia cautelare il difensore deve portare elementi concreti e specifici che dimostrino l'insussistenza del pericolo di recidiva o la idoneità di misure alternative; argomentazioni generiche o la mera veste cronologica dei fatti spesso risultano insufficienti

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