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Sentenza

Sentenza n. 5389/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 5129/2024 del 4 luglio 2024 del Tribunale di Napoli.

Giustizia amministrativa202507167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 5129/2024 del Tribunale di Napoli, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro mediante emissione di buono elettronico (carta del docente), oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 5129/2024 del 4 luglio 2024 del Tribunale di Napoli, assumendone il passaggio in giudicato. Ha dedotto che il Ministero non aveva adempiuto alla condanna al pagamento di 1.000 euro tramite carta del docente e alle spese di giudizio. Ha chiesto di fissare un termine per l'esecuzione, di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e di applicare la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituitosi, non aveva fornito elementi ostativi all'ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della DGOSV, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione, da parte del difensore del ricorrente, dell'inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, condannando il Ministero al pagamento, dalla comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento, di una somma pari agli interessi legali sull'importo dovuto. Spese a carico del Ministero, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Tale norma prevede che il giudice, "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato". La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte il giudice può fissare una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione, che decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento. Nel caso concreto è stata stabilita in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, fino all'effettivo adempimento.

  • art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione

    La disposizione è richiamata per individuare l'ufficio cui appartiene il soggetto nominato commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato e non allega elementi ostativi all'adempimento, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte può essere applicata una penalità di mora; essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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