Cassazione Penale, Sentenza n. 37473/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di ricettazione. Due motivi: (1) vizio di motivazione e errata interpretazione degli atti: la difesa sosteneva l'estraneità dell'imputato perché, pur essendo legale rappresentante della società proprietaria dei magazzini, non avrebbe avuto la disponibilità effettiva del capannone di Vidigulfo (gestito autonomamente dal coimputato), né conoscenza della merce trafugata; le intercettazioni richiamate dall'accusa sarebbero inconferenti o riferite a fatti diversi e lontani nel tempo; (2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale: la difesa denunciava che una delle condanne pregresse era estinta e le altre divenute irrevocabili in data successiva alla commissione del reato contestato, rendendo indebita la valutazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (manifestamente infondato), ritenendo legittima la valutazione complessiva degli indizi svolta dai giudici di merito — in particolare le intercettazioni e la concatenazione logica degli elementi probatori che dimostravano la consapevolezza e il coinvolgimento dell'imputato nella gestione e nello stoccaggio della merce di provenienza furtiva. Ha invece accolto il secondo motivo: dal casellario giudiziale è emerso che una delle precedenti sentenze era stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., e le altre condanne erano divenute irrevocabili dopo la data del fatto (9 gennaio 2019); pertanto la recidiva non poteva essere applicata. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente all'applicazione della recidiva e la causa è rinviata a diversa sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è resa irrevocabile.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato di ricettazione, oggetto della imputazione; la corte ha confermato che gli elementi probatori erano sufficienti per questa fattispecie.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Criteri per la valutazione degli indizi: la Corte ha richiamato che il giudice di merito può fondare il convincimento anche sulla concatenazione logica degli elementi indiziari, purché venga data motivazione coerente e rispettosa delle regole della logica e del principio dell'univocità e concordanza degli indizi.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la dichiarazione di estinzione del reato; una sentenza estinta ai sensi di questa norma non può essere valorizzata ai fini della configurazione della recidiva.
giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n.6673 del 29/01/2016; Sez. 6, n.16149 del 03/04/2014; Sez. 1, n.42993 del 25/9/2008, ecc.)
Precedenti richiamati per i principi sulla valutazione degli indizi e sulla temporalità delle condanne ai fini della recidiva: la recidiva richiede che le precedenti condanne siano irrevocabili prima della commissione del nuovo reato; decisioni di merito devono essere verificate dalla Cassazione solo sul piano logico-giuridico, non con riconsiderazione della gravità degli indizi.
Massime di principio
- La qualità di legale rappresentante di una società non è di per sé sufficiente per affermare responsabilità penale: è necessaria una valutazione complessiva e motivata di elementi concreti (es. intercettazioni, comportamenti, partecipazione alla gestione materiale) che dimostrino consapevolezza e volontà di contribuire al reato.
- Il giudice di legittimità non sostituisce il giudice di merito nella rivalutazione degli indizi; verifica invece la correttezza logico-giuridica della motivazione e l'applicazione dei criteri di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p.
- La recidiva può essere valutata solo quando le precedenti condanne siano divenute irrevocabili prima della commissione del nuovo reato; condanne estinte (art. 445 c.p.p.) non sono valorizzabili ai fini della recidiva.
- Se la Cassazione annulla l'applicazione di un'aggravante (es. recidiva) la causa è rimessa al giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, senza rimettere in discussione l'accertamento di responsabilità già confermato.
- In processi basati su prove indiziarie, è fondamentale che la motivazione espliciti la concatenazione logica degli indizi e la loro univocità per escludere che la decisione derivi da valutazioni arbitrarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37439/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37440/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37441/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37442/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37443/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37444/2024 del 11/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →