Cassazione Penale, Sentenza n. 16057/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il PM impugna il provvedimento del GIP del 21.11.2023 (che confermava l'ordinanza del 10.10.2023) deducendo inosservanza di norme processuali (art. 606 lett. b) e c) c.p.p.) e abnormità del provvedimento. Il punto controverso riguarda la notifica della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto: il PM sostiene di aver già eseguito la notifica al difensore (ai sensi dell'art. 161 c.p.p.) dopo che l'indagato aveva eletto domicilio e nominato difensore; il GIP invece ritenne necessario l'avviso diretto all'indagato ex art. 411, comma 2-bis c.p.p. e, dopo la restituzione degli atti da parte del PM, confermò la precedente ordinanza ritenendo che l'elezione di domicilio escludesse l'applicabilità dell'art. 161 c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il provvedimento impugnabile era l'ordinanza del 10.10.2023, mentre il provvedimento del 21.11.2023 si è limitato a confermare la decisione precedente senza compiere una nuova istruttoria o fornire nuova motivazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui gli atti meramente confermativi, privi di autonoma motivazione derivante da un riesame, non sono suscettibili di autonoma impugnazione; pertanto il ricorso del PM, proposto avverso il provvedimento confermativo, è tardivo e inammissibile.
Norme richiamate
art. 411, comma 2-bis cod. proc. pen.
La norma richiede che, nei procedimenti per particolare tenuità del fatto, sia dato avviso alla persona sottoposta alle indagini oltre che alla persona offesa; il GIP ritiene dunque necessario l'avviso all'indagato in presenza di una richiesta di archiviazione per particolare tenuità
art. 161 c.p.p.
Regola la notifica al difensore nell'interesse dell'indagato; il PM ha ritenuto sufficiente notificare al difensore ai sensi di tale disposizione, mentre il GIP ha contrastato tale impostazione ricollegandola all'elezione di domicilio operata dall'indagato
art. 606, lett. b) e c) c.p.p.
Richiamata dal PM come presunta violazione formale nella motivazione e nella valutazione del provvedimento impugnato; la Corte non ha invece affrontato nel merito tali doglianze in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni di tempestività
art. 611 c.p.p.
Richiamato in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta dalla Procura Generale; disciplina modalità e termini per le conclusioni della Procura Generale in Cassazione
Massime di principio
- Un provvedimento meramente confermativo di un precedente atto privo di nuova istruttoria o di motivazione aggiornata non è autonomamente impugnabile: l'impugnazione va proposta contro il primo atto che ha formato la decisione immediatamente gravabile
- Nelle ipotesi di archiviazione per particolare tenuità del fatto occorre verificare la disciplina di notifica prevista dall'art. 411, comma 2-bis: è necessario dare avviso anche alla persona sottoposta alle indagini; se il provvedimento impone un diverso adempimento procedurale va valutato tempestivamente
- La notifica al difensore ex art. 161 c.p.p. può essere sufficiente in molti casi, ma la sussistenza di un'elezione di domicilio o la specifica previsione normativa possono incidere sulla forma e destinatario della notifica; controllare sempre le date di elezione di domicilio e di nomina del difensore per valutare la regolarità della notifica
- Per evitare l'inammissibilità per tardività, chi intende impugnare deve farlo avverso il primo provvedimento decisorio lesivo dei propri interessi; impugnare un atto confermativo senza che questo contenga nuova e autonoma motivazione espone al rigetto per carenza di interesse impugnatorio
- Se si ritiene che l'Autorità procedente abbia imposto un adempimento non previsto dalla legge (es. declinare competenze o imporre rinnovazioni non dovute), la censura deve essere proposta tempestivamente e preferibilmente avverso il primo provvedimento che abbia determinato la lesione, non solo contro successivi atti meramente ripetuti
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