Cassazione Penale, Sentenza n. 45645/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il procedimento riguarda l'impugnazione, da parte del pubblico ministero, dell'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia che aveva annullato l'ordinanza del GIP con la quale erano state applicate misure cautelari interdittive nei confronti di Damiria Delmirani per il reato di falso in bilancio (art. 2621 c.c.), contestato per aver, in qualità di membro del consiglio di amministrazione di un'Università agraria, approvato un bilancio inserendo crediti non esigibili o difficilmente esigibili al valore nominale così da prospettare un utile anziché perdite. Il Tribunale aveva ritenuto assente la fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. ritenendo le Università agrarie enti di diritto privato (associazioni) e quindi non rientranti nel novero delle società regolamentate dal codice civile; inoltre aveva escluso la riconoscibilità della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (art. 493 c.p.) e aveva osservato che il bilancio può assumere natura di atto pubblico solo con riferimento a voci soggette a vincolo di destinazione pubblicistico. Il pubblico ministero deduceva in Cassazione la violazione di legge per la mancata sussunzione dei fatti negli artt. 479 c.p. e 493 c.p. (e, implicitamente, per errata qualificazione del bilancio come atto pubblico), mentre la difesa ha eccepito la tardività del ricorso e la novità di questioni non sollevate nel merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del pubblico ministero inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 311 c.p.p.: il termine per proporre ricorso per cassazione contro le decisioni del tribunale in sede di appello cautelare è di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito e l'atto deve pervenire alla cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento; il deposito presso la segreteria del pubblico ministero e l'inoltro successivo non hanno sanato la tardività. Per tali ragioni la Corte non è entrata nel merito delle censure sostanziali prospettate dal procuratore generale circa la qualificazione del fatto e l'applicabilità degli artt. 479 e 493 c.p. L'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia, che aveva annullato le misure cautelari, è dunque rimasta efficace.
Norme richiamate
art. 311 cod. proc. pen.
Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.
Termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito; il ricorso deve pervenire alla cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento perché la data rilevante è quella di ricezione dall'ufficio competente.
art. 310 cod. proc. pen.
Il deposito dell'ordinanza debba avvenire entro trenta giorni dalla decisione e che, in caso di motivazione particolarmente complessa, il giudice possa "indicare un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione".
La disciplina del termine di deposito della motivazione non incide sul decorso del termine per proporre ricorso per cassazione (resta ferma la decorrenza di dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito).
art. 2621 cod. civ.
Il Tribunale di merito aveva ritenuto la norma riferibile alle società disciplinate dal codice civile e non applicabile alle Università agrarie considerate associazioni di diritto privato; la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 479 cod. pen.
La questione se le condotte contestate possano rientrare nel falso in atto pubblico è stata sollevata dal pubblico ministero ma il Tribunale aveva escluso la natura di atto pubblico del bilancio nella parte relativa a voci non soggette a vincolo pubblicistico; la Cassazione non ha deciso sul punto.
art. 493 cod. pen.
Il Tribunale aveva escluso che la persona sottoposta ad indagine rivestisse la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ritenendo che non sussistesse un rapporto di pubblico impiego; anche su questo la Cassazione non è entrata nel merito.
legge n. 168/2017, art. 1
Richiamata in merito alla qualificazione delle Università agrarie come "enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva aventi personalità giuridica di diritto privato"; tale qualificazione è stata utilizzata dal Tribunale per escludere l'applicabilità dell'art. 2621 c.c.
art. 8-bis legge regionale n. 1/1986 (Regione Lazio)
Richiamata come fonte normativa utile a valutare le funzioni effettivamente esercitate dagli organi dell'ente e la loro rilevanza ai fini dell'attribuzione della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Massime di principio
- Per i ricorsi in materia cautelare il termine per proporre ricorso per cassazione è perentorio (10 giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito) e l'atto deve pervenire alla cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento: il deposito in uffici diversi o presso la segreteria del pubblico ministero non sanerà la tardività.
- Le modifiche al termine di deposito della motivazione (art. 310 c.p.p.) non alterano il termine di impugnazione previsto dall'art. 311 c.p.p.: la possibile dilazione del deposito della motivazione non equivale a proroga del termine per proporre ricorso.
- Quando si contestano reati contabili relativi a enti di natura mista (pubblica/privata) occorre valutare attentamente la natura giuridica dell'ente, le disposizioni statutarie e normative specifiche, e se le poste di bilancio impugnate riguardano voci sottoposte a vincolo di destinazione pubblicistico: tali elementi possono determinare se il bilancio sia qualificabile come atto pubblico e se gli amministratori possano essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
- Le questioni di fatto e di diritto nuove o non sollevate nei precedenti gradi di giudizio possono essere ritenute inammissibili in sede di impugnazione; è quindi essenziale formulare e documentare compiutamente le censure già nei gradi di merito.
- Per il pubblico ministero è fondamentale rispettare le regole formali e di luogo di deposito del ricorso in materia cautelare per evitare l'inammissibilità per tardività e la conseguente impossibilità di far riesaminare i profili di merito.
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